Cassazione Civile, Ordinanza n. 10007/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La vicenda origina dall'impugnazione, davanti al giudice tributario, di un preavviso di fermo amministrativo e di due cartelle di pagamento presupposte. La contribuente aveva dedotto l'omessa notifica delle cartelle e, conseguentemente, l'estinzione dei crediti erariali per prescrizione e/o decadenza. La CTP aveva invece ritenuto rituale la notifica delle cartelle e respinto il ricorso. In appello la contribuente aveva ribadito l'eccezione di prescrizione/decadenza, senza indicare il dies a quo, e la CTR aveva accolto l'appello ritenendo prescritti i crediti, poiché le cartelle erano state notificate quando il termine prescrizionale era già decorso. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: sostiene che, poiché la CTR avrebbe accertato la rituale notifica di una delle cartelle in data 24.2.2012, ogni contestazione sulla prescrizione avrebbe dovuto essere proposta entro 60 giorni da tale notifica; essendo stata sollevata solo nel giudizio avverso il successivo preavviso di fermo, la censura sarebbe tardiva e quindi inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo difettasse di autosufficienza e specificità, perché la ricorrente non ha indicato né la data di notifica del preavviso di fermo amministrativo né la data di notifica del ricorso introduttivo avverso tale atto; tali dati, decisivi per verificare la tempestività dell'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992, non erano ricavabili neppure dalla sentenza impugnata. In conseguenza dell'inammissibilità non è stata pronunciata condanna alle spese, per mancata attività difensiva della contribuente. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, per il ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Il termine di 60 giorni rileva per la tempestività dell'impugnazione degli atti tributari; per sostenere la tardività di un'eccezione o della contestazione occorre indicare con precisione le date rilevanti, così da consentire il controllo della decadenza.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione di legge, ma il motivo deve essere specifico e autosufficiente nei fatti necessari alla verifica della censura.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni di censura; la mancanza di tali requisiti comporta inammissibilità per difetto di autosufficienza e specificità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 24 Cost.
Richiamato come fondamento del dovere di chiarezza del ricorso, in funzione dell'effettiva tutela del diritto di difesa.
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato a sostegno dell'esigenza di rispetto del giusto processo e di chiarezza dell'esposizione delle censure.
art. 6 CEDU
Richiamato per affermare che il dovere di chiarezza e sinteticità del ricorso si collega ai principi convenzionali del giusto processo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, chi deduce la tardività di una contestazione o eccezione deve indicare con precisione tutti i fatti e le date necessari a verificare il termine processuale invocato; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione impone una esposizione chiara, sintetica e completa dei fatti rilevanti e delle ragioni di censura, così da consentire alla Corte il controllo della decisione impugnata senza ricercare autonomamente gli elementi mancanti.
- Quando la sentenza impugnata non consente di ricostruire le date decisive per valutare la tempestività dell'impugnazione o dell'eccezione, la censura che si fondi su tale tempestività non è scrutinabile nel merito.
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