Sentenza n. 3791/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia • del provvedimento della Questura di Napoli n°-OMISSIS-Sez.Amm.va, notificato il 06.02.2024, con cui veniva denegata la istanza di porto di fucile per tiro a volo; • ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della licenza di porto di fucile per tiro a volo
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura, deducendo plurimi vizi di eccesso di potere, tra cui inesistenza o erronea valutazione dei presupposti, carenza ed erroneità dell'istruttoria, sviamento, illogicità manifesta, sproporzione, contraddittorietà e omessa ponderazione degli interessi. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 11, 39, 40 e 43 TULPS, dell'art. 13 della l. 241/1990, dell'art. 6 della l. 152/1975 e dell'art. 3 della l. 241/1990, sostenendo che l'amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato il lungo tempo trascorso dai fatti, l'intervenuta riabilitazione, la successiva condotta irreprensibile e il carattere isolato della vicenda penale. Il diniego si fondava sull'arresto del ricorrente, nel 2003, per rapina continuata in concorso commessa mediante l'uso di armi e per ricettazione in concorso, cui era seguita una condanna a due anni e sei mesi di reclusione e a 800 euro di multa. La Questura aveva preso atto della riabilitazione pronunciata nel 2023, ma aveva comunque ritenuto non formulabile una prognosi favorevole sull'affidabilità del richiedente nell'uso delle armi. Il Ministero dell'Interno ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ha confermato il diniego. Ha rilevato che, dopo le modifiche dell'art. 43, comma 2, TULPS, la riabilitazione non determina un automatismo favorevole né attribuisce al riabilitato un diritto al rilascio della licenza, ma restituisce all'amministrazione un potere discrezionale di valutazione dell'affidabilità e del rischio di abuso delle armi. Tale valutazione è orientata da esigenze particolarmente rigorose di prevenzione e sicurezza pubblica, poiché il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto e la licenza può essere concessa solo quando sussista una particolare affidabilità del richiedente. La Questura può quindi valorizzare anche un singolo precedente penale grave, attinente all'uso della violenza e delle armi, nonché risalente nel tempo, purché il provvedimento non sia privo di motivazione o manifestamente illogico e arbitrario. Il mero decorso del tempo e la riabilitazione non eliminano la rilevanza fattuale della condotta criminosa; occorrono elementi ulteriori, non dedotti nella fattispecie, idonei a dimostrare un radicale cambiamento dello stile di vita e a superare il giudizio negativo sull'affidabilità. La riabilitazione estingue le pene accessorie e gli effetti penali della condanna, ma non cancella il fatto storico, che può continuare a essere considerato nell'ambito della prevenzione dei rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il precedente per rapina commessa con armi è stato ritenuto idoneo a sostenere il diniego, senza che fossero ravvisabili carenze istruttorie o macroscopiche irrazionalità. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
La disposizione consente il diniego delle autorizzazioni di polizia nei confronti di chi abbia riportato condanne per reati particolarmente significativi e di chi non dia prova di buona condotta.
La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.
Anche dopo la riabilitazione l'amministrazione conserva un potere discrezionale di valutare l'affidabilità del richiedente e la sua capacità di non abusare delle armi; la riabilitazione non produce un automatismo favorevole.
Il diniego in materia di armi è sufficientemente motivato mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare dell'affidabilità del richiedente; la motivazione è censurabile quando sia del tutto carente, manifestamente illogica o arbitraria.
La riabilitazione estingue le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, ma non elimina il fatto storico della condotta criminosa, che può essere valutato dall'autorità di pubblica sicurezza ai fini preventivi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente mediante l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La riabilitazione del richiedente non determina il diritto al rilascio della licenza di porto d'armi né un automatismo favorevole, ma impone all'autorità di pubblica sicurezza una valutazione discrezionale e prognostica dell'affidabilità del soggetto e del rischio di abuso delle armi.
- In materia di autorizzazioni di polizia, la valutazione dell'affidabilità è autonoma rispetto a quella compiuta dal giudice penale: la riabilitazione estingue gli effetti penali della condanna, ma non cancella il fatto storico, che può essere considerato ai fini della prevenzione dell'ordine e della sicurezza pubblica.
- Il diniego della licenza di porto d'armi può fondarsi anche su un singolo precedente penale grave, risalente nel tempo e attinente all'uso della violenza o delle armi, quando tale fatto sia ritenuto sintomatico di una persistente inaffidabilità.
- Il mero decorso del tempo dalla condanna e la deduzione di una condotta successiva irreprensibile non superano automaticamente il giudizio negativo sull'affidabilità; occorrono elementi concreti che dimostrino un radicale cambiamento dello stile di vita e smentiscano il rischio di abuso delle armi.
- La motivazione di un diniego adottato ai sensi dell'art. 43 TULPS non richiede un'ampia esposizione argomentativa, ma deve indicare fatti idonei a porre in dubbio l'affidabilità del richiedente e non può essere del tutto carente, manifestamente illogica o arbitraria.
Come è indicizzato
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