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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18325/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Nel processo presupposto la futura ricorrente era stata convenuta, nel 2004, in un giudizio avente ad oggetto la simulazione di compravendite immobiliari; il giudizio di appello si era concluso con il rigetto della domanda e, in pendenza del giudizio di cassazione, le parti avevano concluso una transazione con rinuncia al ricorso, sicché la Corte di cassazione aveva poi dichiarato l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese. Definita la fase presupposta, la parte privata aveva chiesto equo indennizzo ex L. n. 89/2001; la domanda era stata rigettata in sede monocratica e poi parzialmente accolta in sede collegiale con liquidazione di € 4.500. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la parte privata lamentava che la Corte d’appello avesse escluso che la durata irragionevole del processo presupposto avesse inciso sui danni patrimoniali dedotti, asseritamente derivanti dalla sopravvenuta insolvenza della controparte e dalla necessità di sopportare le spese processuali. Denunciava violazione degli artt. 2-bis L. 89/2001, 2056 e 1223 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c., sostenendo di avere allegato elementi idonei a dimostrare la capienza della controparte in un momento anteriore e il nesso causale con il danno patrimoniale lamentato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità. Ha rilevato che, in tema di danni patrimoniali conseguenti all’irragionevole durata del processo, grava sulla parte l’onere di dimostrare che il pregiudizio costituisca conseguenza immediata e diretta del ritardo. Nel caso concreto, la ricorrente si era limitata a richiamare un estratto conto bancario che attestava la capienza della controparte nel 2016, senza sviluppare un’argomentazione sufficientemente specifica sul nesso causale tra quella capienza e il danno complessivo dedotto (€ 108.769,58, di cui € 10.000 non patrimoniali e € 98.769,58 patrimoniali). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero.

Norme richiamate

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis

    La domanda di equo indennizzo per irragionevole durata del processo richiede, per i danni patrimoniali, la prova del collegamento causale diretto tra ritardo e pregiudizio dedotto.

  • art. 2056 c.c.

    Il danno risarcibile va determinato secondo i criteri del danno-conseguenza, richiedendo la prova della derivazione immediata e diretta del pregiudizio.

  • art. 1223 c.c.

    Sono risarcibili solo i danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o del fatto dannoso.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sulla valutazione degli elementi di causa non esonera la parte dall’onere di specificare in modo puntuale i fatti e i documenti posti a fondamento del nesso causale allegato.

Massime di principio

  • In materia di equo indennizzo per irragionevole durata del processo, il danno patrimoniale non può essere riconosciuto in base a mere allegazioni generiche: la parte deve provare che esso sia conseguenza immediata e diretta del ritardo processuale.
  • La specificità del ricorso per cassazione impone che il motivo indichi in modo puntuale il nesso causale tra il ritardo e il pregiudizio dedotto; il semplice richiamo a un documento contabile o a una situazione di capienza patrimoniale pregressa non basta se non è spiegato perché e come da ciò sia derivato il danno.
  • Nel giudizio di equa riparazione, la perdita di chance o il danno patrimoniale asseritamente derivante dall’inerzia processuale devono essere allegati e provati con un percorso argomentativo coerente, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una successiva insolvenza della controparte.
  • Il difetto di specificità del motivo di ricorso può determinare l’inammissibilità quando la censura non consenta di verificare, sulla base degli atti richiamati, la sussistenza del nesso eziologico tra durata irragionevole e danno lamentato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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