Cassazione Civile, Ordinanza n. 23623/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Nel giudizio di merito il tribunale aveva condannato il ricorrente al risarcimento dei danni in favore del fallimento, quantificati in euro 23.281 oltre rivalutazione, interessi e spese. La corte d'appello aveva rigettato sia l'appello principale del soccombente sia l'appello incidentale del fallimento, compensando le spese. In cassazione il soccombente ha proposto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di varie norme sostanziali e processuali, sostenendo che la corte territoriale avesse riconosciuto una voce di danno emergente di euro 7.862,40 senza prova reale e rituale, basandosi solo su una fattura pro-forma e senza adeguata dimostrazione ulteriore, né una prova testimoniale; inoltre ha contestato la rilevanza di una fattura di acconto priva di esplicita quietanza. La Corte ha però rilevato che il ricorso era privo di un'esposizione sommaria e sufficientemente intelligibile dei fatti di causa e delle difese svolte nei gradi di merito, sicché non consentiva di comprendere neppure la natura della responsabilità professionale posta a base della domanda né il contenuto dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., ritenendo che la narrazione dei fatti fosse troppo scarna e non autosufficiente. Ha osservato che il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti è requisito di contenuto-forma del ricorso, funzionale a consentire alla Corte di legittimità una piena comprensione della controversia senza ricorrere ad altri atti o alla sentenza impugnata. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché la controparte non si è difesa. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti della causa
impone nel ricorso per cassazione una esposizione chiara e sufficiente dei fatti sostanziali e processuali, tale da consentire alla Corte di comprendere la controversia senza attingere ad altri atti; la sua mancanza determina inammissibilità
art. 370, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato dal ricorrente nella rubrica del motivo, ma non decisivo ai fini della decisione
artt. 1199, 1218, 1223, 2697, 2709, 2710, 2729 c.c.
invocati dal ricorrente per sostenere la censura sulla prova del danno e sulla debenza della somma, ma il motivo non è stato esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso
richiamato nel motivo, senza scrutinio di merito per difetto di autosufficienza
art. 3 e 6 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamati dal ricorrente in relazione alla documentazione fiscale prodotta, senza esame di merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2012
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2012
costituisce il parametro di riferimento per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti di causa deve essere tale da rendere immediatamente comprensibili la vicenda sostanziale, le difese delle parti e l'oggetto delle censure; una narrazione troppo lacunosa comporta l'inammissibilità.
- Il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione è un requisito di contenuto-forma: non è un formalismo fine a sé stesso, ma uno strumento necessario per consentire alla Corte di legittimità di valutare la censura senza ricorrere ad atti esterni al ricorso.
- La mancata comprensibilità della fattispecie e del percorso processuale impedisce il vaglio del motivo di ricorso, anche quando vengano formalmente denunciate violazioni di legge sostanziale o processuale.
- La Corte, in caso di inammissibilità del ricorso e in assenza di costituzione della controparte, non provvede sulle spese; può invece dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente.
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