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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23623/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Nel giudizio di merito il tribunale aveva condannato il ricorrente al risarcimento dei danni in favore del fallimento, quantificati in euro 23.281 oltre rivalutazione, interessi e spese. La corte d'appello aveva rigettato sia l'appello principale del soccombente sia l'appello incidentale del fallimento, compensando le spese. In cassazione il soccombente ha proposto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di varie norme sostanziali e processuali, sostenendo che la corte territoriale avesse riconosciuto una voce di danno emergente di euro 7.862,40 senza prova reale e rituale, basandosi solo su una fattura pro-forma e senza adeguata dimostrazione ulteriore, né una prova testimoniale; inoltre ha contestato la rilevanza di una fattura di acconto priva di esplicita quietanza. La Corte ha però rilevato che il ricorso era privo di un'esposizione sommaria e sufficientemente intelligibile dei fatti di causa e delle difese svolte nei gradi di merito, sicché non consentiva di comprendere neppure la natura della responsabilità professionale posta a base della domanda né il contenuto dell'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., ritenendo che la narrazione dei fatti fosse troppo scarna e non autosufficiente. Ha osservato che il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti è requisito di contenuto-forma del ricorso, funzionale a consentire alla Corte di legittimità una piena comprensione della controversia senza ricorrere ad altri atti o alla sentenza impugnata. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché la controparte non si è difesa. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    esposizione sommaria dei fatti della causa

    impone nel ricorso per cassazione una esposizione chiara e sufficiente dei fatti sostanziali e processuali, tale da consentire alla Corte di comprendere la controversia senza attingere ad altri atti; la sua mancanza determina inammissibilità

  • art. 370, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nella rubrica del motivo, ma non decisivo ai fini della decisione

  • artt. 1199, 1218, 1223, 2697, 2709, 2710, 2729 c.c.

    invocati dal ricorrente per sostenere la censura sulla prova del danno e sulla debenza della somma, ma il motivo non è stato esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo, senza scrutinio di merito per difetto di autosufficienza

  • art. 3 e 6 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamati dal ricorrente in relazione alla documentazione fiscale prodotta, senza esame di merito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2012

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2012

    costituisce il parametro di riferimento per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti di causa deve essere tale da rendere immediatamente comprensibili la vicenda sostanziale, le difese delle parti e l'oggetto delle censure; una narrazione troppo lacunosa comporta l'inammissibilità.
  • Il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione è un requisito di contenuto-forma: non è un formalismo fine a sé stesso, ma uno strumento necessario per consentire alla Corte di legittimità di valutare la censura senza ricorrere ad atti esterni al ricorso.
  • La mancata comprensibilità della fattispecie e del percorso processuale impedisce il vaglio del motivo di ricorso, anche quando vengano formalmente denunciate violazioni di legge sostanziale o processuale.
  • La Corte, in caso di inammissibilità del ricorso e in assenza di costituzione della controparte, non provvede sulle spese; può invece dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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