Cassazione Civile, Ordinanza n. 21293/2024 del 30/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da tre contratti di locazione finanziaria stipulati da un imprenditore poi fallito per un immobile a uso artigianale e per due macchinari per la lavorazione del vetro. La concedente, dopo grave inadempimento dell'utilizzatore nei pagamenti, aveva risolto i contratti nel luglio 2014 avvalendosi di clausole risolutive espresse e aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare per: canoni scaduti e non pagati, interessi di mora e una somma ulteriore a titolo di danno/penale calcolata secondo l'art. 19 dei contratti, al netto del ricavato dalla riallocazione/vendita dei beni. Il giudice delegato aveva negato l'ammissione; il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva rigettato l'opposizione ritenendo che, trattandosi di leasing traslativo, si applicasse analogicamente l'art. 1526 c.c. e che la disciplina pattizia fosse inderogabile. Nel ricorso per cassazione la concedente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione della l. n. 124/2017, art. 1, commi 136-138, sostenendo che la nuova disciplina del leasing fosse applicabile al rapporto e rendesse superata la distinzione tra leasing traslativo e di godimento, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1526 c.c.; con il secondo motivo, subordinato, ha denunciato la violazione dell'art. 1526, comma 2, c.c., sostenendo che la clausola contrattuale che attribuiva al concedente le rate corrisposte e prevedeva il risarcimento del danno doveva essere valorizzata come clausola penale, soggetta solo a eventuale riduzione giudiziale per manifesta eccessività.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la legge n. 124/2017 non ha effetti retroattivi e non si applica a rapporti già risolti prima della sua entrata in vigore; ha invece accolto il secondo motivo, cassando il decreto impugnato e rinviando al Tribunale di Mantova in diversa composizione. La Corte ha affermato che, nei leasing traslativi risolti prima della l. n. 124/2017, resta applicabile in via analogica l'art. 1526 c.c.; in tale ambito, non è nulla la clausola che preveda la trattenuta dei canoni pagati e il pagamento dei canoni scaduti, ma il giudice conserva il potere di ridurre l'indennità/penale ai sensi del secondo comma dell'art. 1526 c.c., valutando anche l'eventuale manifesta eccessività della somma richiesta alla luce del ricavato della riallocazione dei beni. Il rinvio è stato disposto anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
indica il mezzo processuale per l'insinuazione al passivo del credito del concedente fallimentare.
nei leasing traslativi risolti prima della l. n. 124/2017 si applica in via analogica; la disciplina non è inderogabile in assoluto quanto alla pattuizione di una clausola penale, ma il giudice può ridurre l'indennità se manifestamente eccessiva.
richiamato dalle clausole contrattuali in tema di effetti della risoluzione, ma non decisivo per escludere il controllo giudiziale sulla penale nel quadro dell'art. 1526 c.c.
art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.
norma invocata per i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione e falsa applicazione di legge.
utilizzato per dichiarare inammissibile il primo motivo, poiché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata.
richiamato per l'enunciazione del principio di diritto al quale il giudice di rinvio dovrà uniformarsi.
art. 1, commi 136-138, l. n. 124/2017
disciplina del leasing finanziario non retroattiva; si applica solo alle risoluzioni con presupposti verificatisi dopo l'entrata in vigore della legge.
non è applicabile analogicamente alla risoluzione del leasing traslativo; attiene allo scioglimento per fallimento dell'utilizzatore.
art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002
escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per effetto dell'accoglimento del ricorso.
Massime di principio
- Nei contratti di leasing finanziario risolti prima dell'entrata in vigore della l. n. 124/2017 continua ad applicarsi la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo; per quest'ultimo, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, opera in via analogica l'art. 1526 c.c.
- La disciplina introdotta dall'art. 1, commi 136-138, l. n. 124/2017 non ha efficacia retroattiva e non si applica ai rapporti già esauriti o già risolti prima della sua entrata in vigore.
- Nel leasing traslativo la clausola che preveda la trattenuta dei canoni già pagati e il pagamento dei canoni scaduti non è di per sé nulla; tuttavia resta fermo il potere del giudice di ridurre l'indennità o penale se manifestamente eccessiva, ai sensi dell'art. 1526, comma 2, c.c.
- Quando il concedente intenda far valere nel passivo fallimentare un credito risarcitorio fondato su clausola penale in un leasing traslativo risolto prima della riforma del 2017, deve indicare compiutamente i dati necessari a consentire la verifica dell'eventuale eccessività della penale, incluso il valore ricavato dalla riallocazione del bene o una stima attendibile del valore di mercato.
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