Sentenza del 04/06/2020 n. 1423 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Produzione documentale in appello - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa produzione della cartolina di notifica è stata ritenuta ammissibile. Il testo afferma che, nel processo tributario, possono essere introdotti in appello documenti anche già disponibili e anche da una parte rimasta non costituita in primo grado. Non sono indicati il giudice, gli esiti dei gradi precedenti, le spese o ulteriori statuizioni.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’ammissibilità, nel giudizio tributario d’appello, della produzione di una cartolina di notifica. La questione è se il documento possa essere depositato in appello anche se era già disponibile in precedenza e se la parte produttrice non si era costituita nel primo grado.
Norme richiamate
Art. 58, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel giudizio tributario può essere introdotto qualsiasi documento, anche se già disponibile in precedenza e anche se la parte che lo produce non si è costituita nel primo grado di giudizio
La disposizione consente la produzione documentale in appello senza precluderla per il solo fatto che il documento fosse già disponibile o che la parte non si fosse costituita in primo grado; nel testo è qualificata come norma speciale rispetto all’art. 345 c.p.c.
La preclusione prevista per la produzione di nuovi documenti in appello non opera nel processo tributario nei termini descritti, poiché l’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 è considerato norma speciale.
È indicato tra i riferimenti normativi, ma il testo fornito non ne riporta né spiega una specifica applicazione alla decisione.
Massime di principio
- Nel processo tributario d’appello è ammessa la produzione di documenti anche se la parte avrebbe potuto depositarli in precedenza.
- La mancata costituzione della parte nel primo grado non impedisce, di per sé, di produrre documenti in appello.
- La disciplina speciale del processo tributario sulla produzione documentale prevale sulla preclusione generale dell’art. 345 c.p.c.; il principio è richiamato in conformità alla Corte costituzionale n. 199/2017.
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