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Sentenza

Sentenza del 04/06/2020 n. 1423 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Produzione documentale in appello - Ammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La produzione della cartolina di notifica è stata ritenuta ammissibile. Il testo afferma che, nel processo tributario, possono essere introdotti in appello documenti anche già disponibili e anche da una parte rimasta non costituita in primo grado. Non sono indicati il giudice, gli esiti dei gradi precedenti, le spese o ulteriori statuizioni.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’ammissibilità, nel giudizio tributario d’appello, della produzione di una cartolina di notifica. La questione è se il documento possa essere depositato in appello anche se era già disponibile in precedenza e se la parte produttrice non si era costituita nel primo grado.

Norme richiamate

  • Art. 58, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    nel giudizio tributario può essere introdotto qualsiasi documento, anche se già disponibile in precedenza e anche se la parte che lo produce non si è costituita nel primo grado di giudizio

    La disposizione consente la produzione documentale in appello senza precluderla per il solo fatto che il documento fosse già disponibile o che la parte non si fosse costituita in primo grado; nel testo è qualificata come norma speciale rispetto all’art. 345 c.p.c.

  • Art. 345 c.p.c.

    La preclusione prevista per la produzione di nuovi documenti in appello non opera nel processo tributario nei termini descritti, poiché l’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 è considerato norma speciale.

  • Art. 9 del d.l. n. 119/2018

    È indicato tra i riferimenti normativi, ma il testo fornito non ne riporta né spiega una specifica applicazione alla decisione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario d’appello è ammessa la produzione di documenti anche se la parte avrebbe potuto depositarli in precedenza.
  • La mancata costituzione della parte nel primo grado non impedisce, di per sé, di produrre documenti in appello.
  • La disciplina speciale del processo tributario sulla produzione documentale prevale sulla preclusione generale dell’art. 345 c.p.c.; il principio è richiamato in conformità alla Corte costituzionale n. 199/2017.

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