Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20514/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del 24/09/2021 che respingeva la richiesta di restituzione di una polizza assicurativa Intesa Life, già oggetto di confisca nella sentenza del Tribunale n. 109/2016. Ha dedotto: (i) violazioni procedurali (art. 666 c.p.p. comma terzo, art. 178 lett. b) e c) e art. 127 c.p.p. lett. b)), per avere ammesso la partecipazione della curatela fallimentare e per il deposito tardivo e introduttivo di temi nuovi da parte del PM; (ii) mancanza e contraddittorietà della motivazione, lamentando che l'ordinanza avrebbe erroneamente interpretato come non revocata una precedente ordinanza che aveva disposto la "revoca" della confisca per consentire l'accordo transattivo; (iii) errata applicazione delle norme penali (art. 240, 322 ter, 640 bis e 640 quater c.p.), sostenendo che la revoca precedente avrebbe già consentito la piena restituzione alla persona offesa e che il permanere della confisca sulla polizza determinerebbe una duplicazione della sanzione e non potrebbe essere attribuita al fallimento per divieto di pignoramento della polizza (art. 1923 c.c.).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la confisca della polizza fosse una "confisca di valore" ai sensi dell'art. 640‑quater c.p., con natura sanzionatoria: una volta divenuta definitiva con la sentenza di condanna, è irrevocabile e non può essere eliminata dal giudice dell'esecuzione. L'ordinanza del 23/01/2020 che usava il termine "revoca" è stata interpretata come provvedimento di svincolo finalizzato alla liquidazione del bene e non come effettiva cancellazione della confisca. Poiché non sussisteva diritto della condannata alla restituzione, essa non aveva interesse giuridicamente rilevante a impugnare la destinazione del bene né a contestare l'intervento della curatela fallimentare; analogamente le censure sui termini del deposito del PM non avrebbero mutato l'esito. Conseguentemente sono stati respinti tutti i motivi e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 640‑quater cod. pen.

    La confisca prevista è una "confisca di valore" (per equivalente) con natura sanzionatoria; una volta divenuta definitiva, è irrevocabile e non può essere eliminata dal giudice dell'esecuzione

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Riferito al termine per deposito dei motivi e del parere in incidenze di esecuzione; la Corte ha ritenuto che eventuali irregolarità procedurali non fossero decisive data l'assenza di interesse della ricorrente

  • art. 178 cod. proc. pen. (lett. b) e c))

    Norme sulla legittimazione e rappresentanza nelle fasi procedurali; censurate in ricorso ma non ritenute risolutive dalla Corte

  • art. 127 cod. proc. pen. (lett. b))

    Rinvio a norme sul contraddittorio e sui termini processuali; la loro violazione non ha inciso sull'inammissibilità del ricorso

  • art. 240 cod. pen.

    Citato dal ricorrente in relazione alle fattispecie di reato ed effetti sanzionatori; la Corte non ha accolto la lettura proposta dalla ricorrente in ordine a duplicazione di sanzione

  • art. 322‑ter cod. pen.

    Norma menzionata dal ricorrente nel tema della responsabilità e delle conseguenze patrimoniali, ma non ha mutato l'esito del ricorso

  • art. 640‑bis cod. pen.

    Norma collegata alle misure patrimoniali per i reati, richiamata nel ricorso ma non ritenuta idonea a far venir meno la natura sanzionatoria della confisca per equivalente

  • art. 1923 cod. civ.

    Norma sul divieto di pignorare determinate polizze assicurative; la ricorrente sosteneva che il fallimento non potesse acquisire la polizza, ma la Corte ha ritenuto irrilevante il suo rilievo dato che la confisca definitiva escludeva l'interesse della condannata

  • art. 4 d.r.n. 4 luglio 2009 n. 127

    Richiamato in relazione alla procedura amministrativa di esecuzione delle confische e al Fondo unico della giustizia; la Corte ha evidenziato che talune esecuzioni richiedono invece il controllo del giudice dell'esecuzione

  • art. 63 comma 21, d.l. 25 giugno 2008 n. 112, conv. con L. 6 agosto 2008 n. 133

    Riferimento normativo collegato all'attuazione del Fondo unico della giustizia e alle procedure di liquidazione dei beni confiscati; utilizzato per spiegare le modalità esecutive

  • art. 616 cod. proc. pen. comma 1

    Norma che autorizza la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende a seguito della decisione che ha dichiarato inammissibile il ricorso

Massime di principio

  • La confisca per equivalente (art. 640‑quater c.p.) ha natura sanzionatoria: una volta divenuta definitiva con la sentenza di condanna, non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione
  • Il giudice dell'esecuzione può disporre provvedimenti di svincolo o di liquidazione del bene necessario all'esecuzione pratica della confisca, ma tali provvedimenti non equivalgono all'eliminazione della sanzione e non conferiscono al condannato diritto alla restituzione
  • Se la confisca è definitiva, il condannato manca di interesse giuridicamente rilevante a discutere la destinazione del bene in sede di esecuzione (es. attribuzione allo Stato, al fallimento o alla persona offesa)
  • La partecipazione di terzi (es. curatela fallimentare) all'incidente di esecuzione è ammessa anche se il condannato contesta la misura, purché la loro presenza sia rilevante per la destinazione del bene; tuttavia, la loro ammissione non è decisiva se il ricorrente non ha interesse alla restituzione
  • Censure procedurali (ritardi nei termini per depositi o pareri) possono essere inutili se la questione principale è l'assenza di interesse reale del ricorrente dovuta alla natura definitiva della confisca
  • Occorre distinguere la terminologia: un provvedimento che dica "revoca" in sede di esecuzione può concretamente essere un provvedimento di svincolo/liquidazione e non una cessazione della sanzione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.