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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15582/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale a un anno di reclusione e 2.000 euro di multa per detenzione di marijuana all'interno di un'abitazione nella sua disponibilità, in relazione alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Ha dedotto: 1) violazione di legge processuale per l'utilizzo, come prova di responsabilità, delle dichiarazioni a lui attribuite nel verbale di perquisizione e sequestro, assumendone la mancanza di sottoscrizione e la non univoca riferibilità all'imputato; 2) vizio di motivazione sulla prova della responsabilità, e in particolare sulla detenzione qualificata dello stupefacente; 3) vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze riproponessero questioni già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione congrua e non illogica. In particolare, ha affermato che la riconducibilità della sostanza all'imputato era stata accertata anche prescindendo dalle asserite ammissioni contenute nel verbale di sequestro, sulla base di elementi oggettivi e logici: disponibilità dell'immobile, possesso delle chiavi di accesso e delle chiavi per accedere al terreno adiacente. Quanto alla destinazione allo spaccio, ha valorizzato la quantità dello stupefacente, gli strumenti per pesatura, frazionamento e confezionamento, la macchina per sottovuoto con buste di cellophane, gli strumenti di coltivazione e la realizzazione di una serra rudimentale. Ha poi ritenuto non illogico il diniego dell'art. 131-bis c.p. per modalità della condotta, quantità dello stupefacente, organizzazione dell'attività e non occasionalità, anche alla luce di un precedente specifico; e non manifestamente illogico il diniego delle attenuanti generiche per i gravi e numerosi precedenti penali e le concrete modalità del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    fattispecie di detenzione di sostanza stupefacente ritenuta integrata, con valorizzazione di elementi sintomatici della destinazione allo spaccio e non all'uso personale

  • art. 131-bis c.p.

    causa di non punibilità esclusa in ragione delle modalità della condotta, della quantità di stupefacente, dell'organizzazione dell'attività e della non occasionalità del fatto

  • art. 133 c.p.

    criteri utilizzati per il diniego delle attenuanti generiche, con riferimento a precedenti penali e modalità concrete del fatto

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria, in difetto di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure già vagliate e confutate dal giudice di merito.
  • L'eventuale inutilizzabilità di un verbale nella parte in cui riporti dichiarazioni dell'imputato non travolge la decisione di condanna se la responsabilità è sorretta anche da ulteriori elementi oggettivi e logici autonomamente idonei a fondarla.
  • La detenzione di stupefacente può essere desunta da indici fattuali quali la disponibilità del luogo di rinvenimento e la disponibilità delle chiavi di accesso, ove tali elementi colleghino in modo univoco la sostanza all'imputato.
  • La destinazione allo spaccio può essere inferita non solo dal dato quantitativo della sostanza, ma anche dalla presenza di strumenti per pesatura, frazionamento, confezionamento e coltivazione, nonché da allestimenti materiali compatibili con un'attività organizzata.
  • La particolare tenuità del fatto può essere negata quando la condotta appaia non occasionale, organizzata e connotata da un contesto sintomatico di stabilità criminosa, specie in presenza di precedenti specifici.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p., quali precedenti penali e concrete modalità esecutive del fatto, senza necessità di un'ulteriore motivazione analitica quando il giudizio di merito sia non illogico.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCause di non punibilitàPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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