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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35749/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

La lite riguarda un consorzio di urbanizzazione costituito per la sistemazione e gestione di un comprensorio immobiliare. Alcune proprietarie di unità immobiliari, insieme ad altri consorziati, hanno chiesto di dichiarare cessato o sciolto il consorzio per raggiungimento dello scopo o per impossibilità di conseguirlo, assumendo che le opere di urbanizzazione fossero ormai pubbliche e che il consorzio dovesse quindi estinguersi; hanno inoltre contestato la validità di clausole statutarie, in particolare quella solve et repete e quella che attribuiva voto plurimo ai soci fondatori, sostenendo la nullità di varie delibere assembleari, tra cui la proroga della durata fino al 2050, e hanno rivendicato la non debenza degli oneri consortili e la possibilità di recesso. In cassazione sono stati proposti motivi che denunciavano: vizi del contraddittorio e del giusto processo; mancato accertamento dell’estinzione/cessazione del consorzio; invalidità della proroga della durata e delle delibere adottate con voto plurimo; nullità di clausole statutarie asseritamente vessatorie o non specificamente approvate; errata qualificazione del rapporto consortile e degli obblighi dei partecipanti; mancato riconoscimento della facoltà di recesso; omesso esame di documenti storici (vecchio statuto e atti di trasferimento/gestione delle opere).

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto sia il ricorso principale sia quello incidentale proposto da altre ricorrenti, ritenendo inammissibili o infondati i motivi. Ha confermato che non era dimostrata l’estinzione del consorzio, poiché lo statuto prevedeva ulteriori finalità oltre la mera realizzazione delle opere di urbanizzazione e non risultava provato un formale trasferimento delle infrastrutture al Comune con assunzione della relativa gestione. Ha inoltre ritenuto inammissibili le censure sulla proroga al 2050 e sul voto plurimo per genericità della domanda introduttiva e perché, comunque, il vizio prospettato attiene a invalidità annullabile soggetta al termine breve di impugnazione. Sono state dichiarate inammissibili anche le doglianze relative al recesso e alle clausole statutarie, valorizzando la centralità dello statuto vigente e della volontaria adesione al consorzio. È stato dichiarato parzialmente estinto il giudizio per rinuncia di una parte al ricorso e per rinuncia dell’avente causa della ricorrente deceduta. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti soccombenti, con compensazione solo nel rapporto con il controricorrente che aveva rinunciato al proprio ricorso incidentale verso il consorzio.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalle ricorrenti per denunciare violazioni del contraddittorio e del diritto di difesa; la Corte non ne ha ravvisato la violazione.

  • art. 292 c.p.c.

    la notifica degli atti al contumace non è richiesta per la riassunzione del giudizio sospeso quando non vi sia un radicale mutamento della situazione processuale.

  • art. 297 c.p.c.

    la riassunzione del giudizio sospeso non richiede, di regola, notificazione al contumace.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    richiamato per contestare il deposito di documenti in appello/nel giudizio riassunto; la Corte ha ritenuto le doglianze infondate o inammissibili.

  • art. 2643 c.c.

    invocato in relazione alla trascrizione dello statuto del 1989; la Corte ha rilevato che la doglianza era nuova o comunque non decisiva.

  • art. 1376 c.c.

    richiamato per sostenere la rilevanza degli atti traslativi inter partes; la Corte ha ritenuto la censura non pertinente alla ratio decidendi.

  • art. 23 c.c.

    invocato in tema di consorzi e disciplina applicabile; la Corte ha affermato l’applicazione, in concreto, delle regole statutarie e, in via sussidiaria, di principi analoghi a quelli del condominio.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nelle censure sulla ripartizione dell’onere probatorio; la Corte ha ritenuto non provata l’estinzione del consorzio e il trasferimento delle opere al Comune.

  • art. 1137 c.c.

    utilizzato come parametro per qualificare l’impugnazione delle delibere: il vizio dedotto è stato trattato come annullabilità soggetta a termine breve.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in relazione al preteso giudicato esterno; la Corte ha escluso la specifica violazione per difetto di allegazione/trascrizione adeguata.

  • art. 1341 c.c.

    la Corte ha escluso l’applicabilità della disciplina delle clausole vessatorie in senso proprio alle clausole di un’associazione/consorzio fondate sull’autonomia negoziale.

  • art. 2602 c.c.

    richiamato dalle ricorrenti per qualificare il consorzio; la Corte ha invece valorizzato la natura atipica del consorzio di urbanizzazione e lo statuto.

  • art. 2604 c.c.

    richiamato dalle ricorrenti; la Corte ha reputato decisiva la disciplina statutaria e l’adesione volontaria al consorzio.

  • art. 1362 c.c.

    invocato per l’interpretazione dello statuto; la Corte ha ritenuto non decisivo il richiamo allo statuto originario rispetto a quello vigente al momento dell’adesione.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato nelle censure interpretative; la Corte ha rigettato le doglianze perché generiche o non colpenti la ratio.

  • art. 1364 c.c.

    richiamato nelle censure interpretative; non decisivo ai fini della decisione.

  • art. 1469 bis c.c.

    richiamato dalle ricorrenti in chiave di tutela del contraente debole; la Corte non ha accolto tale impostazione.

  • art. 1118 c.c.

    evocato dalla Corte per affermare che, in strutture assimilabili al condominio, il partecipante non può sottrarsi al contributo alle spese per la conservazione dei beni comuni.

  • art. 1117 c.c.

    richiamato dalle ricorrenti nell’ambito della tesi condominiale; la Corte ha dato rilievo alla diversa natura del consorzio di urbanizzazione.

  • art. 18 DPR 131/1986

    invocato in tema di registrazione del nuovo statuto; la Corte ha ritenuto la questione in parte nuova e comunque non decisiva.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    richiamato solo per escludere il raddoppio del contributo unificato in caso di estinzione sopravvenuta.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte ha escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato per l’estinzione sopravvenuta del giudizio.

  • art. 390 c.p.c.

    richiamato per la rinuncia al ricorso e l’estinzione parziale del giudizio.

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato per la rinuncia al ricorso e l’estinzione parziale del giudizio.

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione, con distinti richiami ai nn. 3, 4 e 5.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    richiamato per ribadire l’onere di specifica indicazione di atti e documenti, specie in tema di giudicato esterno.

Massime di principio

  • Nei consorzi di urbanizzazione la disciplina primaria deriva dallo statuto e dagli atti di adesione; solo in mancanza di una disciplina specifica si ricorre in via sussidiaria alle norme più confacenti, spesso quelle sul condominio, se il consorzio gestisce beni e servizi comuni di un comprensorio.
  • L’estinzione o cessazione di un consorzio di urbanizzazione per raggiungimento dello scopo richiede la prova dell’effettivo esaurimento di tutte le finalità statutarie, non essendo sufficiente la sola realizzazione di alcune opere di urbanizzazione se permangono attività di gestione, manutenzione o regolazione del comprensorio.
  • La mera dichiarazione di uso pubblico o la allegazione di un trasferimento delle opere al Comune non bastano, senza prova di un formale atto di cessione/trasferimento e dell’effettiva assunzione della gestione da parte dell’ente pubblico, a far ritenere cessato il consorzio.
  • L’impugnazione di delibere consortili che deduca vizi del quorum costitutivo o deliberativo integra, di regola, un vizio di annullabilità e va proposta nel termine breve previsto per le impugnazioni delle delibere condominiali, non potendo essere qualificata automaticamente come nullità.
  • La domanda giudiziale deve essere sufficientemente specifica: la genericità dell’atto introduttivo, specie quando si impugna in blocco una pluralità di delibere senza indicarne gli estremi identificativi, può precludere l’esame del merito delle censure.
  • La nullità del giudizio per violazione del contraddittorio va fatta valere dalla parte effettivamente incisa dal vizio; inoltre, la riassunzione del processo sospeso non richiede normalmente la notifica al contumace se non comporta un radicale mutamento della situazione processuale.
  • Le clausole statutarie di un consorzio di urbanizzazione, se espressive dell’autonomia negoziale e accettate dall’aderente al momento dell’acquisto dell’immobile, possono vincolare il partecipante al pagamento degli oneri e alla disciplina interna, senza che ciò configuri di per sé una nullità per clausole vessatorie in senso tecnico.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaInadempimentoProprietàImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaGiudicato

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