Cassazione Civile, Ordinanza n. 27340/2023 del 26/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui veniva irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria e disposta la confisca di un'imbarcazione, per violazioni in materia di pesca accertate dalla Guardia di Finanza. La società acquirente del natante proponeva opposizione sostenendo di averne acquistato la proprietà prima dei fatti, di non aver mai avuto la materiale disponibilità del mezzo e di non averne autorizzato l'uso da parte del trasgressore, al quale la venditrice aveva affidato la consegna dell'imbarcazione. In primo grado l'opposizione veniva rigettata; in appello veniva confermato il rigetto, ritenendo non provato che il natante fosse stato utilizzato contro la volontà della proprietaria, ma solo senza la sua volontà. In cassazione la società ricorrente articolava tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., per erronea indicazione della parte appellata e per la non corretta riproduzione delle conclusioni; 2) violazione della disciplina sulla rimessione della questione di legittimità costituzionale, contestando l'applicazione dell'art. 40, comma 6, L. n. 154/2016 in relazione agli artt. 27 e 42 Cost.; 3) violazione delle norme processuali sulla prova per la mancata ammissione di mezzi istruttori relativi alla circolazione del mezzo contro la volontà della proprietaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi. Il primo perché gli errori materiali della sentenza d'appello non avevano inciso in modo decisivo sul contenuto della decisione, risultando comunque chiara la ratio del gravame e della pronuncia; il secondo perché il motivo si limitava a prospettare una questione di legittimità costituzionale, che non integra di per sé un vizio della sentenza impugnata; il terzo per aspecificità, non avendo la ricorrente indicato in modo puntuale quali mezzi istruttori fossero stati richiesti e non ammessi. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; non sono state liquidate spese, poiché la parte intimata non aveva svolto una rituale attività difensiva. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 22 L. 24 novembre 1981, n. 689
ricorso ex art. 22 legge 24 novembre 1981, n. 689
norma posta a base dell'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione amministrativa.
art. 6, comma 1, L. n. 689/1981
la prova di una volontà contraria all'utilizzo del bene
ai fini dell'esclusione della responsabilità del proprietario del bene utilizzato per l'illecito è necessario provare che il bene sia stato usato contro la volontà del proprietario, non essendo sufficiente la mera mancanza di autorizzazione.
art. 40, comma 6, L. 28 luglio 2016, n. 154
la norma è stata ritenuta applicabile dalla Corte d'appello; la questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata in quanto fondata su un'errata lettura della disposizione.
art. 27 Cost.
richiamato dalla ricorrente come parametro di costituzionalità rispetto alla confisca; la Corte non ha esaminato il merito della censura perché il motivo era processualmente inammissibile.
art. 42 Cost.
richiamato dalla ricorrente come parametro di costituzionalità rispetto alla confisca; la Corte non ha esaminato il merito della censura perché il motivo era processualmente inammissibile.
l'erronea indicazione delle parti e la non corretta riproduzione delle conclusioni non determinano nullità rilevante se non incidono in modo decisivo sul contenuto della decisione e non pregiudicano concretamente il diritto di difesa.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
il vizio processuale è deducibile solo se ha influito in modo determinante sulla decisione di merito.
utilizzato come filtro di inammissibilità per motivi non decisivi, non specifici o comunque già coperti da orientamento consolidato.
art. 23 L. 1 ottobre 1953, n. 87
richiamato in relazione alla questione di legittimità costituzionale, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché impropriamente costruito come vizio della sentenza.
richiamati per censurare la mancata ammissione di prove, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per aspecificità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
è stato dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di opposizione a sanzione amministrativa, la tutela del proprietario del bene impiegato per l'illecito richiede la prova che il bene sia stato utilizzato contro la sua volontà; la sola mancata autorizzazione o la mancata disponibilità materiale non bastano, se non si dimostra una volontà contraria effettiva.
- Il vizio processuale nella motivazione o nella struttura della sentenza è deducibile in cassazione solo quando l'irregolarità abbia inciso in modo concreto e decisivo sul contenuto della decisione o abbia prodotto un effettivo pregiudizio al diritto di difesa.
- La questione di legittimità costituzionale non costituisce, di per sé, un motivo autonomo di cassazione contro la sentenza: può essere prospettata solo se rilevante per la decisione della controversia e inserita in un motivo che denunci un vizio della decisione stessa.
- La censura relativa al mancato ingresso di mezzi istruttori è inammissibile se il ricorrente non indica in modo specifico quali prove siano state richieste e non ammesse, e in che termini ciò avrebbe inciso sulla decisione.
- L'erronea indicazione formale delle parti o la non perfetta trascrizione delle conclusioni non comportano nullità della sentenza quando la motivazione consente comunque di ricostruire con chiarezza l'oggetto dell'appello e la ratio decidendi.
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