Cassazione Civile, Ordinanza n. 35087/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS richiedeva a un professionista il pagamento della contribuzione dovuta per l'anno 2008. La Corte d'appello aveva ritenuto prescritta la pretesa contributiva, individuando il dies a quo della prescrizione nel 16 giugno 2009, data di scadenza ordinaria del versamento, e reputando tardiva la diffida notificata il 30 giugno 2014. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. in relazione alla normativa sulla gestione separata e ai termini di versamento, sostenendo che la Corte territoriale non aveva considerato lo slittamento del termine di pagamento al 6 luglio 2009 previsto dal D.P.C.M. 4 giugno 2009 per i contribuenti interessati dagli studi di settore. Il resistente non ha svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto fondato il motivo, ribadendo che per i contributi dovuti alla gestione separata la prescrizione decorre dalla scadenza del termine legale per il pagamento, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Ha inoltre affermato che, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale, rileva anche l'eventuale differimento normativo del termine di versamento disposto da un D.P.C.M. avente natura regolamentare. Poiché nel caso concreto il D.P.C.M. 4 giugno 2009 prevedeva lo slittamento al 6 luglio 2009, la decisione impugnata, che aveva assunto il 16 giugno 2009 come dies a quo, è stata cassata. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione per il riesame alla luce del corretto termine iniziale di decorrenza della prescrizione e per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
Il ricorso è stato proposto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso dei contributi, il dies a quo coincide con la scadenza del termine di pagamento, non con la mera dichiarazione dei redditi.
art. 2, commi 26 e ss., L. 8 agosto 1995, n. 335
Costituisce il fondamento normativo della contribuzione alla gestione separata richiamata dalla controversia.
Prevede che i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali siano effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
art. 17 D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435
È richiamato come norma sui termini di versamento rilevanti per la decorrenza della prescrizione.
D.P.C.M. 4 giugno 2009
Ha previsto, per i contribuenti interessati dagli studi di settore e rientranti nelle condizioni indicate, il differimento del termine di versamento al 6 luglio 2009 senza maggiorazione; la Corte ne riconosce rilievo ai fini del dies a quo della prescrizione.
r.d.l. n. 1827/1935
I contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.
D.P.C.M. 10 giugno 2010
È richiamato in via analogica a sostegno del principio secondo cui il differimento dei termini di versamento incide sulla decorrenza della prescrizione.
È indicato come base della delega in forza della quale i D.P.C.M. citati sono stati emanati con funzione attuativa o integrativa della legge.
Massime di principio
- Per i contributi dovuti alla gestione separata, la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine previsto per il versamento, poiché solo da quel momento il credito è esigibile ai sensi dell'art. 2935 c.c.
- La dichiarazione dei redditi resa dal contribuente ha natura di mera dichiarazione di scienza e non costituisce presupposto del credito contributivo né della decorrenza della prescrizione.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione contributiva rilevano anche i differimenti normativi dei termini di versamento: se il termine di pagamento è spostato da una fonte regolamentare avente efficacia attuativa della legge, il dies a quo slitta conseguentemente.
- I D.P.C.M. emanati in attuazione o integrazione della legge possono avere natura regolamentare e incidere sul regime dei termini di adempimento, con riflessi anche sulla prescrizione del credito previdenziale.
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