Cassazione Penale, Sentenza n. 38203/2025 del 24/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (fatti del 3 novembre 2023) e della revoca, da parte della Corte d'appello, della sospensione condizionale della pena disposta in precedente sentenza di patteggiamento del 5 marzo 2019. Il difensore ha proposto tre motivi: 1) vizio di motivazione e manifesta illogicità in relazione al rigetto della richiesta di applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità; 2) omessa motivazione sulla revoca della sospensione condizionale e violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3, c.p.p.), con conseguente pregiudizio sull'operatività della sospensione ex lege dell'ordine di esecuzione (art. 656, comma 5, c.p.p.); 3) in via subordinata, questione di legittimità costituzionale dell'art. 597, comma 3, c.p.p., invocando violazioni degli artt. 3, 24 e 27 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità, rilevando che la Corte d'appello aveva indicato plurimi e autonomi elementi ostativi all'applicazione della pena sostitutiva (tossicofilia del ricorrente, prognosi negativa, precedente per tentata rapina e scarsa consapevolezza del disvalore della condotta). Sul secondo motivo ha ritenuto la revoca della sospensione condizionale legittima in quanto operata ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., dato che il nuovo reato è stato commesso entro il quinquennio; la revoca ha natura dichiarativa e non contrasta con il divieto di reformatio in peius. Sul terzo motivo ha ritenuto la questione di costituzionalità irrilevante e manifestamente infondata: ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 41/2018 che ha reso applicabile la sospensione ex lege dell'ordine di esecuzione fino a quattro anni e ha osservato che il periodo di custodia cautelare già subito riduce l'effettiva pena residua da eseguire. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale contestata per i reati di detenzione/traffico di sostanze stupefacenti; la sentenza impugnata ha confermato la condanna per tali reati.
Consente la revoca della sospensione condizionale quando interviene una nuova sentenza di condanna entro il quinquennio; la Corte ha ritenuto che la revoca abbia natura dichiarativa e sia applicabile anche se impugna il solo imputato.
Dispositivo sul divieto di reformatio in peius: la Corte ha confermato che la revoca della sospensione condizionale, quando ha natura dichiarativa ai sensi dell'art. 168 cod. pen., non viola il divieto di peius se l'appello è proposto dal solo imputato.
Norma sulla sospensione ex lege dell'ordine di esecuzione per condannati in libertà; la Corte ha richiamato l'interpretazione post sentenza Corte Cost. n. 41/2018 che porta il limite a quattro anni e ha considerato il tempo di custodia cautelare ai fini del calcolo della pena residua.
artt. 3, 24, 27 Cost.
Articoli costituzionali invocati dal difensore per la questione di legittimità dell'art. 597 c.p.p.; la Corte ha ritenuto la questione irrilevante o manifestamente infondata nel caso concreto.
art. 1 (richiamata nel ricorso)
Riferita dall'avvocato per spiegare l'effetto della sospensione ex lege sull'ordine di esecuzione; la Corte ha considerato la questione già disciplinata e non ostativa alla revoca dichiarativa.
Corte costituzionale, sent. n. 41 del 2018
Pronuncia rilevante che ha inciso sull'interpretazione dell'art. 656, comma 5, c.p.p., ritenendo dovuta la sospensione dell'esecuzione fino a quattro anni anche se costituisce residuo di maggior pena; richiamata dalla Corte di cassazione per escludere il pregiudizio lamentato dal ricorrente.
Massime di principio
- Se la motivazione d'appello indica più ragioni autonome per escludere una misura alternativa, il ricorso per cassazione che contesti solo una di esse è spesso inammissibile per aspecificità.
- La revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. (nuova condanna entro il quinquennio) ha natura dichiarativa e può essere disposta anche se l'appello è proposto dal solo imputato, senza violare il divieto di reformatio in peius.
- Le questioni di legittimità costituzionale su profili di aumento della pena o di preclusione all'accesso alle misure alternative sono rilevanti solo se il vizio ha incidenza concreta e non è sopravanzato da altri elementi (es. detenzione cautelare già scontata che riduce la pena residua).
- Nelle impugnazioni avverso il rigetto di misure alternative, il difensore deve confrontarsi con tutte le 'rationes decidendi' espresse dal giudice d'appello, compresi fattori personali e prognostici (es. tossicofilia, precedenti), altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile.
- Per il calcolo dell'effettiva pena residua utile ai fini della sospensione ex lege dell'ordine di esecuzione (art. 656 c.p.p.) vanno considerate le misure cautelari già scontate, che possono rendere irrilevante l'aumento nominale della pena per effetto di cumulo.
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