Sentenza del 20/02/2024 n. 648 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
L'errata valutazione del reddito non determina la nullità dell'avviso di accertamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento esecutivo relativo a IRPEF, IRAP e IVA per il 2012. Il ricorrente, deejay, contestava l'autorizzazione alla verifica domiciliare per insufficienza di gravi indizi, la qualificazione del reddito come reddito d'impresa anziche reddito di lavoro autonomo, la determinazione induttiva dei maggiori ricavi e dell'IVA, l'inammissibilita e infondatezza delle prove testimoniali, l'inesistenza di presunzioni gravi precise e concordanti, l'illegittimita dell'accertamento parziale, la non soggezione ad IRAP, la mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni, la violazione dell'art. 12 d.lgs. 472/97 (vincolo di progressione) e la omessa motivazione delle contestazioni sanzionatorie.
La decisione
La CTP aveva accolto il ricorso qualificando l'attivita del contribuente come lavoro autonomo. In appello la Commissione Regionale ha ritenuto l'appello principale dell'Agenzia parzialmente fondato e ha confermato che l'attivita e tipica di lavoro autonomo (intrattenitore/deejay) e non di impresa, per mancanza di assetto organizzativo. Tuttavia ha stabilito che l'errata qualificazione reddituale nell'avviso non determina di per se la nullita dell'avviso di accertamento: l'avviso e valido quando l'Ufficio abbia comunque riscontrato reddito sottratto a tassazione. La determinazione induttiva del reddito ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d) DPR 600/73 e' stata ritenuta sostanzialmente corretta con riferimento ai ricavi in quanto fondata su molteplici elementi, ma l'Ufficio ha sottostimato i costi di produzione; pertanto l'Amministrazione dovra dedurre forfettariamente i costi non riconosciuti, ad esempio con riferimento alla media dei costi risultanti dagli studi di settore applicabili. E' stata esclusa l'assoggettabilita ad IRAP per mancata autonoma organizzazione. Le sanzioni sono confermate ma devono essere rimodulate in relazione alle rettifiche operate. Appelli accolti parzialmente, spese compensate.
Norme richiamate
codice civile artt. 2082 e 2195
Sono richiamati per definire la figura dell'imprenditore e le categorie d'impresa. Il Collegio ha ritenuto che non sussistano gli elementi dell'impresa secondo tali articoli per l'attivita del deejay.
d.lgs. 446/1997 art. 2 comma 1
art. 2, comma 1 d.lgs. 446/97
Richiede l'esistenza di autonoma organizzazione per l'applicazione dell'IRAP. Il Collegio ha ritenuto che tale requisito manchi nella fattispecie, quindi IRAP non dovuta.
DPR 600/1973 art. 39 comma 2 lett. d)
art. 39, comma 2, lett. d) DPR 600/73
Consente la determinazione induttiva del reddito. La Corte ha ritenuto la determinazione induttiva fondata su molteplici elementi probatori e quindi sostanzialmente corretta per i ricavi.
Autorizza l'uso dell'accertamento parziale. Il Collegio ha ritenuto legittimo l'uso di tale strumento dall'Ufficio nella fattispecie.
Richiamato dal ricorrente in tema di vincolo di progressione delle sanzioni; il Collegio non ha ritenuto fondato il rilievo del contribuente nel merito, pur disattendendo in parte l'entita delle sanzioni da adeguare alle rettifiche.
giurisprudenza (Cass. 16246/2015)
Cass. sent. n. 16246/2015
Principio secondo cui l'errata qualificazione della categoria reddituale nell'avviso non incide sugli elementi costitutivi della pretesa fiscale e non determina la nullita dell'avviso se il reddito sottratto a tassazione e' stato comunque individuato.
Massime di principio
- L'errata o imprecisa indicazione della categoria reddituale (impresa vs lavoro autonomo) nell'avviso di accertamento non comporta automaticamente la nullita dell'atto; rileva che l'Ufficio abbia effettivamente riscontrato reddito sottratto a tassazione.
- Per l'applicazione dell'IRAP e' necessario dimostrare l'esistenza di una autonoma e stabile organizzazione (impiego di beni strumentali, forza lavoro, fonti di finanziamento); la mera collaborazione occasionale di altri non e sufficiente.
- La determinazione induttiva del reddito ai sensi dell'art. 39 DPR 600/73 e' legittima quando si fonda su molteplici elementi concordanti (documenti, dichiarazioni, rilevazioni informative), ma l'Amministrazione deve riconoscere o quantificare forfettariamente i costi di produzione non documentati, eventualmente utilizzando medie o studi di settore pertinenti.
- Le sanzioni possono essere confermate ma devono essere rimodulate in relazione alle rettifiche che incidono sulla base imponibile; il giudice puo disporre la ricalibrazione delle sanzioni conseguenti alle rideterminazioni del reddito.
- L'autorizzazione del pubblico ministero alla verifica domiciliare deve essere motivata, ma la motivazione puo essere anche sintetica o riferirsi alla nota dell'organo di controllo purché desumibili i gravi indizi.
- L'uso dell'accertamento parziale e' ammesso nei limiti previsti dalla normativa (art. 41-bis DPR 600/73) quando l'Ufficio delimita specifiche violazioni su cui basa la rettifica.
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