Cassazione Civile, Ordinanza n. 25936/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionaria tributi)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento relativo alla TIA 2012, impugnato dalla società contribuente davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso. La concessionaria del servizio di riscossione e accertamento tributi proponeva appello; la Commissione tributaria regionale lo dichiarava inammissibile per tardivo deposito del plico postale contenente l'atto di appello notificato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso per cassazione la concessionaria deduceva violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 53, comma 2, e 32, comma 1, nonché dell'art. 1335 c.c., per avere il giudice d'appello ritenuto tardivo il deposito dell'avviso di ricevimento e quindi inammissibile l'appello; lamentava inoltre un error in procedendo e la violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, nel processo tributario, ai fini della regolare costituzione in appello, il deposito iniziale richiesto è quello della copia dell'atto di appello con la prova della spedizione; l'avviso di ricevimento attesta invece la regolare ricezione dell'impugnazione e può essere depositato anche successivamente, non essendo soggetto al termine dei venti giorni liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992. Poiché nel caso concreto l'avviso di ricevimento era stato depositato prima dell'udienza di trattazione, la declaratoria di inammissibilità è stata ritenuta erronea. La sentenza regionale è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Lazio in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
È richiamato dalla ricorrente come norma violata; nel ragionamento della Corte rileva in tema di appello nel processo tributario e dei relativi adempimenti di costituzione.
art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Il termine dei venti giorni liberi prima dell'udienza riguarda il deposito dei documenti, ma non l'avviso di ricevimento della notifica dell'appello, che può essere prodotto anche successivamente per verificare la regolare instaurazione del contraddittorio.
art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
La norma, prevista per il primo grado, richiede il deposito della copia del ricorso con la ricevuta di deposito o di spedizione; la Corte la ritiene applicabile all'appello per effetto del rinvio dell'art. 61.
Nel giudizio di appello si applicano, in quanto compatibili, le norme del primo grado; per questo l'art. 22 è richiamato anche in appello.
È invocato nel ricorso in relazione alla prova della notifica; nel testo non viene però sviluppata un'autonoma ratio su questa norma.
È invocato dalla ricorrente come profilo di error in procedendo; il testo non ne esplicita una specifica applicazione decisoria.
È richiamato nel precedente giurisprudenziale citato per la rimessione in termini ove l'avviso di ricevimento sia stato incolpevolmente perduto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando l'appello è notificato a mezzo posta e l'appellato non si costituisce, la regolare costituzione dell'appellante richiede il deposito della copia dell'atto di appello con prova della spedizione; l'avviso di ricevimento può essere prodotto anche successivamente, perché attiene alla verifica della regolare ricezione dell'impugnazione e del contraddittorio.
- Il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza previsto per il deposito dei documenti non si applica rigidamente all'avviso di ricevimento dell'impugnazione notificata per posta, ove tale documento serva a dimostrare un adempimento processuale successivo e funzionalmente distinto.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardivo deposito dell'avviso di ricevimento è illegittima se il documento è comunque depositato prima dell'udienza di trattazione e consente al giudice di verificare la rituale instaurazione del contraddittorio.
- Nel processo tributario le norme del primo grado si applicano all'appello, in quanto compatibili, sicché gli adempimenti di costituzione vanno interpretati in modo coerente con la funzione di controllo preliminare della regolarità della notificazione.
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