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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16196/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Il mutuatario aveva agito per ottenere la restituzione di euro 4.071,94, o della minore somma ritenuta dovuta, pari ai costi del finanziamento che assumeva non più spettanti per effetto dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, dopo il pagamento di 23 rate su 96. In primo grado la domanda era stata rigettata perché non ritenuta provata l'anticipata estinzione del debito. In appello il mutuatario sosteneva che l'estinzione non fosse contestata e che, dunque, dovesse ritenersi provato il presupposto della ripetizione dell'indebito; il Tribunale respingeva però l'appello, rilevando che il documento prodotto era solo un conteggio estintivo privo di prova dell'effettivo pagamento e che la banca aveva contestato specificamente la circostanza. In cassazione il ricorrente deduceva violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c., sostenendo che Allianz avesse riconosciuto l'estinzione anticipata e che la banca non l'avesse specificamente contestata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente qualificate come violazione di legge, mirassero in realtà a contestare l'accertamento di merito compiuto dal Tribunale sulla mancanza di una non contestazione e sull'insussistenza della prova dell'estinzione anticipata. La verifica della contestazione o non contestazione integra infatti un apprezzamento del giudice di merito, censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale; nel caso concreto la motivazione del giudice di merito è stata ritenuta adeguata e, quindi, non sindacabile in cassazione. Conseguentemente la Corte ha posto le spese a carico del ricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    richiamato come base della domanda di ripetizione dell'indebito, subordinata alla prova dell'effettivo pagamento e dell'anticipata estinzione del finanziamento

  • art. 2952 c.c.

    invocato dalla compagnia assicuratrice a fini di eccezione di prescrizione biennale dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione collegato al finanziamento

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la mancata contestazione specifica di un fatto rilevante; la Corte ribadisce che la verifica di contestazione/non contestazione è apprezzamento di merito

  • art. 167 c.p.c.

    indicato insieme all'art. 115 c.p.c. quale parametro della doglianza sulla mancata contestazione da parte dei convenuti

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato dal Tribunale per escludere la considerazione di un documento prodotto solo in appello

  • art. 360, primo comma, numero 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per incardinare il ricorso per cassazione per violazione di legge

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • La deduzione in cassazione della mancata contestazione di un fatto non consente, di regola, un riesame diretto degli atti, poiché la verifica della sussistenza o meno della non contestazione appartiene all'apprezzamento del giudice di merito.
  • Quando la censura investe l'interpretazione del contenuto e della portata di un atto difensivo, il sindacato di legittimità è limitato al vizio motivazionale nei limiti consentiti, non potendo la Corte sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
  • In una domanda di ripetizione dell'indebito collegata all'estinzione anticipata di un finanziamento, grava sull'attore la prova del presupposto fattuale dell'avvenuto pagamento e dell'effettiva estinzione del rapporto, non essendo sufficiente un mero conteggio estintivo privo di attestazione di pagamento o quietanza.
  • La produzione per la prima volta in appello di un documento decisivo può essere preclusa ove il giudizio di secondo grado sia soggetto al divieto di nuovi documenti, salvo le eccezioni previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMutuoRisarcimento e indennizzoConto corrente
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniBancario e finanziarioAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazioneOnere della prova
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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