Cassazione Civile, Ordinanza n. 14749/2025 del 01/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Tre società avevano chiesto l’indennizzo per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare durata dal 2007 al 2021, nella quale erano state ammesse al passivo nel 2007 per crediti di importo diverso. La Corte d’appello aveva riconosciuto l’indennizzo solo per i periodi in cui i rispettivi legali rappresentanti erano in carica, ritenendo che il pregiudizio non patrimoniale fosse collegato al turbamento psicologico degli amministratori succedutisi e non all’ente in sé. Con il ricorso per cassazione le società hanno denunciato violazione degli artt. 2 l. n. 89/2001, 75, 77 e 78 c.p.c., 2056 e 2059 c.c., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, sostenendo che il diritto all’equa riparazione spetta alla persona giuridica come centro autonomo di imputazione di interessi e che il danno non patrimoniale va riferito all’intero periodo di durata irragionevole del processo, salvo prova di circostanze particolari idonee a escluderlo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha cassato il decreto della Corte d’appello di Salerno che aveva limitato temporalmente l’indennizzo in base ai periodi di carica dei legali rappresentanti delle società. Ha affermato che, per le persone giuridiche, il danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo si presume esistente una volta accertata la violazione del termine ragionevole, e che può essere escluso solo se la controparte dimostri circostanze particolari del caso concreto. Ha quindi rinviato alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione perché riesamini la domanda applicando tale criterio e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 2 L. 24 marzo 2001, n. 89
il diritto all’equa riparazione spetta anche alle persone giuridiche; il danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo si presume esistente una volta accertata la violazione, salvo prova contraria di circostanze particolari che lo escludano
richiamato nel motivo di ricorso come norma violata, senza autonoma elaborazione
richiamato nel motivo di ricorso come norma violata, senza autonoma elaborazione
richiamato nel motivo di ricorso come norma violata, senza autonoma elaborazione
richiamato nel motivo di ricorso per il rinvio ai criteri di liquidazione del danno
richiamato nel motivo di ricorso per il danno non patrimoniale
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della tutela giurisdizionale effettiva
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della ragionevole durata del processo
art. 6 CEDU
costituisce il parametro convenzionale della ragionevole durata del processo, secondo l’interpretazione della Corte EDU
Massime di principio
- Anche le persone giuridiche possono ottenere l’indennizzo per equa riparazione ex lege Pinto per l’irragionevole durata del processo, poiché il danno non patrimoniale è riferibile all’ente quale soggetto titolare dell’interesse processuale.
- Il danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo non è in re ipsa, ma una volta accertata la violazione del termine ragionevole deve presumersi esistente, salvo prova di circostanze particolari che ne escludano positivamente la sussistenza nel caso concreto.
- Ai fini della liquidazione dell’indennizzo non può essere assunto come criterio decisivo il solo periodo in cui siano in carica i singoli amministratori o legali rappresentanti, poiché il parametro è l’intero arco di durata irragionevole della procedura riferito alla parte processuale.
- La prova contraria idonea a vincere la presunzione del danno deve riguardare elementi specifici del caso concreto, come la consapevolezza dell’infondatezza della pretesa o altre circostanze analoghe, e non può essere desunta in via automatica dalla successione delle cariche sociali.
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