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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34882/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il diniego, opposto dall'Ufficio delle Dogane, del rimborso/credito d'imposta sul gasolio commerciale per il 1° e 2° trimestre 2016 chiesto da una società di trasporto pubblico locale. I veicoli utilizzati dalla società erano originariamente immatricolati come Euro 2; prima del 2016 su tali autobus erano stati installati filtri antiparticolato (FAP), che avevano consentito un inquadramento ambientale in categorie superiori (Euro 3 o Euro 5) limitatamente alle emissioni di particolato. L'Amministrazione ha negato l'agevolazione ritenendo che l'installazione del FAP non fosse sufficiente, perché non mutava la categoria originaria del veicolo ai fini fiscali. La società ha impugnato il diniego davanti ai giudici tributari e, in cassazione, ha dedotto due motivi: (1) violazione dell'art. 1, comma 645, l. n. 208/2015, dell'art. 24-ter d.lgs. n. 504/1995 e dell'art. 5 d.m. trasporti n. 39/2008, sostenendo che la norma agevolativa guarda alla categoria Euro del veicolo e che, dopo il FAP, i mezzi dovevano considerarsi rientranti in categoria superiore; (2) violazione dell'art. 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/96/CE, assumendo che la normativa unionale non consentisse allo Stato italiano di restringere l'ambito del gasolio commerciale con requisiti ulteriori, e chiedendo in subordine il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che l'installazione successiva del FAP non comporta un mutamento della categoria del veicolo ai fini fiscali: il filtro incide solo sul parametro delle emissioni di particolato e può rilevare per la circolazione o per l'inquadramento ambientale limitato a quel profilo, ma non trasforma i veicoli Euro 2 in Euro 3 o superiori ai fini dell'agevolazione sulle accise. Ha inoltre escluso il contrasto con la direttiva 2003/96/CE, precisando che essa lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità e non impone un'aliquota ridotta indiscriminata; pertanto è legittima la scelta nazionale di escludere dal beneficio i veicoli Euro 2 o inferiori. Di conseguenza è stata respinta anche la richiesta di rinvio pregiudiziale, perché non sussisteva una questione interpretativa rilevante di diritto unionale. Il ricorso è stato rigettato e la società ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 645, l. 25 dicembre 2015, n. 208

    "non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore"

    La norma va intesa nel senso che l'agevolazione sul gasolio commerciale è esclusa per i veicoli classificati Euro 2 o inferiori ai fini fiscali; l'installazione successiva di dispositivi antinquinamento non basta a superare tale esclusione.

  • art. 24-ter d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    La disposizione di recepimento del regime sul gasolio commerciale conferma l'esclusione dei veicoli Euro 2 o inferiori dal beneficio.

  • art. 5 d.m. Ministero dei Trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008

    L'installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato produce un diverso inquadramento solo ai fini dell'inquinamento da massa di particolato e non determina una piena equiparazione del veicolo a una categoria Euro superiore.

  • art. 7, paragrafi 2 e 3, direttiva 2003/96/CE

    La direttiva consente agli Stati membri di distinguere tra uso commerciale e non commerciale del gasolio e non impone un'aliquota ridotta generalizzata; lascia un margine di discrezionalità nazionale nel rispetto dei livelli minimi armonizzati.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale non è necessario quando la corretta interpretazione della direttiva non presenta un dubbio rilevante, essendo la questione già risolta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia richiamata.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata come parametro di legittimità per denunciare violazioni di legge sostanziale.

  • art. 14 preleggi

    Richiamato per affermare che le agevolazioni fiscali, essendo norme eccezionali, non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva oltre i casi espressamente previsti.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali hanno natura eccezionale e non possono essere estese in via analogica o interpretativa oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.
  • L'installazione successiva di dispositivi antinquinamento su un veicolo originariamente classificato in una certa categoria Euro non ne modifica automaticamente la categoria ai fini fiscali, se la normativa tecnica ne limita gli effetti al solo profilo delle emissioni di particolato.
  • Quando una norma agevolativa collega il beneficio alla categoria del veicolo, rileva la classificazione originaria e complessiva del mezzo, non un inquadramento tecnico limitato ad alcuni parametri ambientali.
  • La direttiva 2003/96/CE non realizza un'armonizzazione totale delle accise sui prodotti energetici, ma lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità nel definire i regimi agevolativi, purché siano rispettati i livelli minimi comunitari.
  • Non sussiste obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione interpretativa del diritto dell'Unione è già chiarita o non è decisiva ai fini della soluzione della controversia interna.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioGiurisdizione internazionaleRicorso per cassazione
RamiTributiInternazionale privatoProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europeaRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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