Cassazione Civile, Ordinanza n. 06273/2023 del 02/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento relativo al parziale versamento dell'ICI per l'anno 2012, riferito a un immobile sito in Scoppito e in comproprietà tra il ricorrente e il fratello. Il giudice di appello ha rigettato il gravame confermando la debenza dell'imposta in ragione della comproprietà al 50% sull'intero immobile e della mancata prova di un acquisto in proprietà esclusiva di una porzione più ristretta del bene, divisione poi intervenuta solo nel 2018. In cassazione il contribuente ha articolato tre motivi: 1) omesso esame dell'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per tardiva comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza; 2) contraddittorietà della motivazione della sentenza d'appello, per avere da un lato richiamato il possesso quale presupposto dell'ICI e dall'altro valorizzato la comproprietà al 50% e l'assenza di prova della proprietà esclusiva di una porzione dell'immobile; 3) violazione delle norme sull'ICI e del regime del giudicato esterno, assumendo che il contribuente fosse l'unico possessore dell'immobile e che una precedente sentenza tributaria sull'IMU 2013, avente ad oggetto il medesimo bene, avesse accertato con efficacia estensiva il possesso esclusivo e la spettanza dell'esenzione per abitazione principale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il primo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza e per novità della questione, non risultando provato che l'eccezione fosse stata dedotta nei gradi di merito. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, escludendo che la sentenza impugnata presentasse una motivazione apparente o logicamente inconciliabile: il richiamo al possesso e quello alla comproprietà attengono a elementi diversi della fattispecie impositiva e la motivazione supera il minimo costituzionale. Ha respinto anche il terzo motivo, affermando che il giudicato esterno in materia tributaria esplica effetti solo rispetto a fatti o qualificazioni giuridiche tendenzialmente permanenti e non su circostanze variabili anno per anno come il possesso esclusivo ai fini dell'abitazione principale; inoltre, in tema di ICI, il comproprietario è tenuto nei limiti della propria quota e l'eventuale gestione esclusiva del bene non incide sul presupposto impositivo. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell'intimato; dichiarato altresì l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
Le censure che non investono questioni già trattate in appello o che non rispettano l'autosufficienza del ricorso sono inammissibili; il vizio di motivazione apparente può essere riqualificato d'ufficio come nullità della sentenza.
art. 111, comma 6, Cost.
La sentenza è nulla solo se la motivazione manca del tutto o è meramente apparente, perplessa o incomprensibile, cioè non consente il controllo sul ragionamento decisorio.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1
Ai fini dell'ICI il presupposto impositivo è collegato al possesso di immobili in senso giuridico, riferito alla titolarità del diritto reale.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2
La disposizione è richiamata per individuare il presupposto impositivo dell'ICI nella titolarità qualificata del rapporto con l'immobile.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3, comma 1
In caso di comproprietà, l'imposta è dovuta dal comproprietario nei limiti della propria quota, senza rilievo della gestione o dell'utilizzo esclusivo del bene.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 36
È richiamato dal ricorrente ma non assume rilievo decisivo nella motivazione della Corte.
Il giudicato favorevole reso nei confronti di un coobbligato solidale può estendersi agli altri condebitori solo nei limiti oggettivi dell'accertamento coperto da giudicato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistendo i presupposti del rigetto, il ricorrente è tenuto all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Serve come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni nuove non dedotte e trattate nei precedenti gradi, salvo quelle rilevabili d'ufficio; il ricorso deve inoltre indicare specificamente dove la questione sia stata già proposta, secondo il principio di autosufficienza.
- La motivazione della sentenza è nulla solo quando sia del tutto mancante o si presenti come apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile; non basta che sia concisa o non condivisibile nel merito se consente comunque di comprendere la ratio decidendi.
- In materia tributaria il giudicato esterno si estende soltanto agli elementi della fattispecie che abbiano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale; non si estende a circostanze variabili di anno in anno, come il possesso esclusivo ai fini di un'agevolazione riferita a una specifica annualità.
- Ai fini dell'ICI, in caso di comproprietà dell'immobile, ciascun comproprietario è soggetto passivo limitatamente alla propria quota; l'eventuale uso, gestione o disponibilità esclusiva del bene non altera il presupposto impositivo fondato sulla titolarità del diritto reale.
- L'autodichiarazione del contribuente e un atto di divisione intervenuto successivamente al periodo d'imposta non sono di per sé idonei a dimostrare retroattivamente una diversa estensione del diritto dominicale rispetto all'annualità accertata.
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