Cassazione Civile, Ordinanza n. 16420/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto telefonico business attivato via web stipulato da un soggetto che agiva in proprio e quale titolare di una ditta individuale con una società di telecomunicazioni. L’attore lamentava disservizi della linea fissa e internet e chiedeva il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivanti dall’inadempimento del gestore. In primo grado il giudice di pace aveva declinato la competenza territoriale; in appello il tribunale aveva accolto la questione di competenza ma aveva rigettato nel merito la domanda risarcitoria, ritenendo tardive e quindi inammissibili le istanze istruttorie e l’ulteriore specificazione del danno formulate solo nelle note conclusionali, nonché carente l’allegazione e la prova del danno e del nesso causale. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost., 101 e 345, comma 3, c.p.c., assumendo che il giudice d’appello avrebbe dovuto concedere i termini di cui all’art. 183 c.p.c. e ammettere le prove richieste; 2) violazione dell’art. 1218 c.c. e degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che il tribunale avesse erroneamente ravvisato un difetto di allegazione e prova del danno; 3) violazione dell’art. 1226 c.c., censurando l’inammissibilità delle richieste risarcitorie formulate nelle conclusionali e la mancata liquidazione equitativa; 4) violazione degli artt. 91-92 c.p.c. in tema di spese, subordinata all’accoglimento dei motivi precedenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: in appello le istanze istruttorie non accolte in primo grado devono essere riproposte specificamente nell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado, e non genericamente o per la prima volta in sede conclusionale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non era formulata nei limiti consentiti dalla giurisprudenza di legittimità, essendo in realtà diretta a contestare la valutazione delle prove; ha inoltre ribadito che gravava sull’attore l’onere di allegare e provare il danno e il nesso causale, onere non assolto. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone comunque la prova dell’esistenza del danno, non potendo supplire al difetto di prova dell’an debeatur. Il quarto motivo è stato qualificato come non motivo e comunque inammissibile, poiché la regolazione delle spese segue la soccombenza e la compensazione resta discrezionale. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
viene richiamato quale parametro dei motivi di ricorso, ma le censure sono dichiarate in parte infondate e in parte inammissibili perché non colgono la ratio della decisione o mirano a rivalutare il merito.
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente insieme alle norme processuali sulla validità della sentenza, ma la doglianza è respinta.
richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa nullità processuale, senza accoglimento.
in appello non sono ammissibili prove nuove; le istanze istruttorie tardivamente formulate sono state correttamente dichiarate inammissibili.
richiamato dal ricorrente per sostenere l’irritualità della trattazione di primo grado, ma non ritenuto decisivo.
richiamato dal ricorrente nel dedurre vizi del primo grado, senza rilievo decisivo.
le richieste istruttorie devono essere formulate tempestivamente; non possono essere rinviate alle note conclusionali o formulate tardivamente in appello.
chi agisce per inadempimento deve provare non solo la fonte dell’obbligazione ma anche il danno e il nesso causale con l’inadempimento.
richiamato nel secondo motivo, senza accoglimento.
la violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti; non è sufficiente contestare la valutazione comparativa delle prove.
la censura non può risolversi in un sindacato sulla maggiore o minore attendibilità delle prove, attività riservata al giudice di merito.
l’onere di allegazione e prova dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria grava sull’attore.
la liquidazione equitativa è possibile solo se è provata l’esistenza di danni risarcibili e sia difficile o impossibile quantificarli con precisione; non può supplire al difetto di prova del danno.
le spese seguono la soccombenza.
la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito.
le istanze istruttorie non accolte non si ritengono automaticamente riproposte con le sole domande o eccezioni.
nel giudizio di appello si applicano, per il richiamo operato dalla norma, regole di riproposizione specifica delle istanze istruttorie proprie del primo grado.
norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presuppone la declaratoria di inammissibilità del ricorso e comporta l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello le istanze istruttorie non accolte in primo grado devono essere riproposte in modo specifico nell’atto introduttivo del gravame; non basta un richiamo generico agli atti di primo grado né è sufficiente formularle per la prima volta nelle note conclusionali.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è denunciabile in cassazione solo quando il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o al di fuori dei poteri officiosi; non è invece consentito utilizzare tali norme per contestare la valutazione comparativa delle prove svolta dal giudice di merito.
- Chi domanda il risarcimento per inadempimento contrattuale deve allegare e provare sia il fatto costitutivo dell’inadempimento sia l’esistenza del danno e il nesso causale tra condotta e pregiudizio; un’allegazione generica non è sufficiente a fondare la pretesa.
- La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. non è uno strumento surrogatorio della prova mancante: opera solo quando il danno esista e sia provato, ma sia difficile determinarne l’esatto ammontare.
- Le questioni sulle spese di lite, incluso il mancato ricorso alla compensazione, attengono al potere discrezionale del giudice di merito e non possono essere censurate in cassazione come vizio autonomo se non nei limiti di specifiche violazioni di legge.
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