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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18956/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

In un procedimento per la liquidazione dei compensi spettanti al difensore d'ufficio di un imputato penale, il tribunale aveva rigettato l'opposizione dell'avvocato contro il decreto di diniego, ritenendo non assolto l'onere previsto per ottenere il pagamento dallo Stato, perché non sarebbero state esperite tutte le azioni di recupero del credito professionale. Il ricorrente ha dedotto con un unico motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 82 del d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che per la liquidazione degli onorari e delle spese del difensore d'ufficio non è richiesto lo svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle ordinarie e che, una volta dimostrata l'impossidenza del debitore, il recupero coattivo straordinario non può essere imposto al difensore.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha ribadito che il difensore d'ufficio ha diritto alla liquidazione dei compensi anche per le spese, i diritti e gli onorari relativi alle procedure di recupero del credito rimaste infruttuose, e che non esiste una norma che imponga al difensore di espletare in modo puntiglioso e cumulativo tutte le possibili attività di recupero ulteriori, come azioni straordinarie o eccessivamente onerose. Accertato che il ricorrente aveva esperito le procedure previste dagli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115/2002, la sentenza del tribunale è stata cassata con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    richiamato solo per la difesa personale del ricorrente avvocato; non incide sulla ratio decidendi

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2001

    norma posta a base dell'opposizione avverso il decreto di rigetto della liquidazione

  • art. 15 d.lgs. n. 150/2011

    richiamato quale rito dell'opposizione in materia di liquidazione

  • art. 116 d.P.R. n. 115/2002

    la Corte lo interpreta nel senso che il pagamento al difensore d'ufficio è subordinato all'esperimento delle azioni di recupero del credito previste dalla legge, ma non all'esaurimento di iniziative ulteriori e non tipizzate

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato insieme all'art. 116 come base del diritto alla liquidazione dei compensi del difensore d'ufficio secondo le modalità previste dalla disciplina sul patrocinio a spese dello Stato

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 375, n. 5, c.p.c.

    richiamato nella proposta del relatore per la manifesta fondatezza del motivo

  • art. 384, comma 1, c.p.c.

    richiamato per l'enunciazione del principio di diritto al giudice di rinvio

  • art. 13, commi 1-quater e 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    escluso l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione dell'accoglimento del ricorso

Massime di principio

  • Il difensore d'ufficio che chieda la liquidazione dei compensi può ottenere anche il rimborso delle spese e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito rimaste infruttuose, quando tali procedure siano state effettivamente esperite nei limiti richiesti dalla legge.
  • Ai fini della liquidazione a carico dello Stato non è esigibile dal difensore l'esaurimento di attività straordinarie, cumulative o eccessivamente gravose per il recupero del credito, come azioni ulteriori non espressamente imposte dalla disciplina di settore.
  • Una volta accertato che il professionista ha svolto le procedure di recupero previste dagli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115/2002, il giudice non può negare la liquidazione imponendo un onere di diligenza processuale più intenso di quello stabilito dalla normativa.
  • Quando il ricorso per cassazione è accolto, non opera l'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte o dichiarate inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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