Cassazione Civile, Ordinanza n. 18956/2022 del 13/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
In un procedimento per la liquidazione dei compensi spettanti al difensore d'ufficio di un imputato penale, il tribunale aveva rigettato l'opposizione dell'avvocato contro il decreto di diniego, ritenendo non assolto l'onere previsto per ottenere il pagamento dallo Stato, perché non sarebbero state esperite tutte le azioni di recupero del credito professionale. Il ricorrente ha dedotto con un unico motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 82 del d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che per la liquidazione degli onorari e delle spese del difensore d'ufficio non è richiesto lo svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle ordinarie e che, una volta dimostrata l'impossidenza del debitore, il recupero coattivo straordinario non può essere imposto al difensore.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha ribadito che il difensore d'ufficio ha diritto alla liquidazione dei compensi anche per le spese, i diritti e gli onorari relativi alle procedure di recupero del credito rimaste infruttuose, e che non esiste una norma che imponga al difensore di espletare in modo puntiglioso e cumulativo tutte le possibili attività di recupero ulteriori, come azioni straordinarie o eccessivamente onerose. Accertato che il ricorrente aveva esperito le procedure previste dagli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115/2002, la sentenza del tribunale è stata cassata con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato solo per la difesa personale del ricorrente avvocato; non incide sulla ratio decidendi
art. 170 d.P.R. n. 115/2001
norma posta a base dell'opposizione avverso il decreto di rigetto della liquidazione
richiamato quale rito dell'opposizione in materia di liquidazione
la Corte lo interpreta nel senso che il pagamento al difensore d'ufficio è subordinato all'esperimento delle azioni di recupero del credito previste dalla legge, ma non all'esaurimento di iniziative ulteriori e non tipizzate
richiamato insieme all'art. 116 come base del diritto alla liquidazione dei compensi del difensore d'ufficio secondo le modalità previste dalla disciplina sul patrocinio a spese dello Stato
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge
richiamato nella proposta del relatore per la manifesta fondatezza del motivo
richiamato per l'enunciazione del principio di diritto al giudice di rinvio
art. 13, commi 1-quater e 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
escluso l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione dell'accoglimento del ricorso
Massime di principio
- Il difensore d'ufficio che chieda la liquidazione dei compensi può ottenere anche il rimborso delle spese e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito rimaste infruttuose, quando tali procedure siano state effettivamente esperite nei limiti richiesti dalla legge.
- Ai fini della liquidazione a carico dello Stato non è esigibile dal difensore l'esaurimento di attività straordinarie, cumulative o eccessivamente gravose per il recupero del credito, come azioni ulteriori non espressamente imposte dalla disciplina di settore.
- Una volta accertato che il professionista ha svolto le procedure di recupero previste dagli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115/2002, il giudice non può negare la liquidazione imponendo un onere di diligenza processuale più intenso di quello stabilito dalla normativa.
- Quando il ricorso per cassazione è accolto, non opera l'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte o dichiarate inammissibili.
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