Cassazione Civile, Ordinanza n. 05377/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il recupero di euro 54.012,53, somma indicata come saldo debitore di un conto corrente e di due mutui chirografari. Il decreto era stato opposto da due soggetti che avevano agito quali fideiussori; l’opposizione era stata respinta dal tribunale e la decisione confermata in appello. In cassazione gli eredi di uno dei fideiussori e la coobbligata hanno proposto tre motivi: 1) violazione di norme bancarie, civilistiche, processuali e antitrust, sostenendo che la corte d’appello avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la nullità dei titoli posti a fondamento del credito, per incompletezza e inidoneità della documentazione bancaria, mancanza di forma scritta dei contratti, carenza di informazioni periodiche e di indicazioni essenziali nelle fideiussioni, nonché per asserita riproduzione di intese anticoncorrenziali vietate; 2) violazione degli artt. 1421 c.c. e 99, 112, 101 c.p.c., lamentando che la corte territoriale avesse ritenuto preclusa la questione di nullità antitrust, sebbene questa sarebbe stata rilevabile d’ufficio; 3) violazione delle norme sulla valutazione delle prove e carenza motivazionale, contestando che le firme apposte sulle fideiussioni fossero apocrife e non riferibili ai fideiussori, in quanto attribuite al figlio del debitore principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché la doglianza sulla documentazione bancaria e sulla nullità antitrust implicava un sindacato di fatto sulla valutazione del materiale istruttorio, non consentito in sede di legittimità; inoltre, il rilievo officioso della nullità contrattuale è sì astrattamente possibile anche in appello, ma solo se i fatti costitutivi della nullità siano stati tempestivamente allegati e provati, circostanza che nel caso concreto non emergeva. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché mirava a contestare l’accertamento di merito compiuto sulla base di due consulenze tecniche grafologiche concordi nel ritenere autentiche le sottoscrizioni. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalle ricorrenti per sostenere l’invalidità o incompletezza della documentazione contrattuale bancaria, ma la censura è stata reputata inammissibile perché diretta a contestare valutazioni di fatto.
Invocato per lamentare la mancata informazione periodica sul rapporto bancario; la Corte non ha esaminato nel merito la doglianza perché ritenuta generica e di merito.
Citato dalle ricorrenti tra le norme asseritamente violate nella gestione del rapporto; non è stata accolta alcuna violazione.
Citato dalle ricorrenti insieme ad altre disposizioni bancarie; la Corte non ha ravvisato una questione di diritto scrutinabile nel merito.
Richiamato nel motivo relativo ai profili bancari; la censura è stata dichiarata inammissibile.
Invocato per contestare la valutazione delle prove documentali e grafiche; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché volta a sovvertire accertamenti di fatto.
Invocato per censurare la valutazione del materiale probatorio e delle consulenze tecniche; la Corte ha escluso il sindacato di legittimità sulla ponderazione delle prove.
Richiamato per dedurre la nullità delle fideiussioni in quanto riproduttive di intese anticoncorrenziali; la Corte ha dichiarato la censura inammissibile per difetto di tempestiva allegazione e prova dei fatti costitutivi.
Citato tra le norme antitrust richiamate nel ricorso; non è stato affrontato nel merito.
Citato nel quadro della doglianza antitrust; la Corte ha ritenuto insindacabile la valutazione di merito.
Richiamato insieme alle altre norme antitrust; nessuna decisione di merito è stata resa sulla sua applicazione.
art. 41 Cost.
Invocato come parametro costituzionale nella censura antitrust; non ha inciso sull’esito del giudizio.
Richiamato per sostenere il potere/dovere di rilievo officioso della nullità; la Corte ha precisato che tale rilievo è possibile solo se i fatti costitutivi risultino ritualmente allegati e provati.
Citato nel secondo motivo per sostenere l’ammissibilità della domanda/eccezione di nullità; la Corte non ha accolto la tesi.
Invocato in relazione al contraddittorio e al rilievo officioso della nullità; non ha determinato un accoglimento.
Richiamato per dedurre un vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia sulla nullità antitrust; la censura è stata ritenuta inammissibile.
Richiamato dalla Corte per affermare che il rilievo officioso della nullità in appello è possibile solo nei limiti dei fatti tempestivamente allegati e provati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sostituire al giudizio di merito una diversa valutazione delle prove documentali o tecniche; la censura è ammissibile solo se investe un omesso esame di fatti storici decisivi, non la mera ricostruzione probatoria.
- La nullità del contratto è rilevabile d’ufficio anche in appello o in cassazione, ma il rilievo officioso presuppone che i fatti costitutivi della nullità siano stati tempestivamente allegati e provati nel giudizio di merito.
- La deduzione della nullità di fideiussioni asseritamente conformi a schemi anticoncorrenziali richiede la specifica allegazione e prova dei fatti che fondano l’illiceità antitrust; non basta un richiamo generico nella fase conclusiva del giudizio.
- Le contestazioni sull’autenticità delle sottoscrizioni, quando siano già state risolte dal giudice di merito sulla base di consulenze tecniche concordi, non possono essere riproposte in cassazione come mere critiche al risultato probatorio.
- Il potere di rilievo officioso della nullità non esonera la parte dall’onere di allegare compiutamente il fatto costitutivo dedotto a fondamento della nullità stessa.
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