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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11978/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava violazione di legge (artt. 133 cod. pen., 47, comma 11, O.P., e 27 Cost.) per omessa e contraddittoria valutazione da parte del Tribunale di sorveglianza circa il comportamento del Massimino durante l'esecuzione della misura alternativa e, in particolare, circa la "natura e l'incidenza delle prescrizioni impostegli". Si contestava che il Tribunale avesse retrodatato la decorrenza della revoca dell'affidamento terapeutico alle dimissioni dalla comunità (7/3/2020) senza valutare se le frequentazioni segnalate dal Sert (descrivendo incontri "saltuari" fino a maggio 2021) costituissero o meno l'esatto adempimento delle prescrizioni, omettendo altresì di considerare la relazione del Sert che attestava la positiva conclusione del programma riabilitativo nel maggio 2021 e le successive relazioni che documentavano contatti volontari del prevenuto con il servizio per stabilizzare i risultati terapeutici. Si sosteneva quindi che la decisione aveva vanificato due anni di esecuzione penale e non aveva effettuato il giudizio comparativo richiesto dalla Corte circa prescrizioni rispettate e inosservate.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato per vizio di motivazione. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza per un nuovo giudizio. La Corte ha rilevato la contraddittorietà della motivazione del Tribunale nel retrodatare la revoca all'uscita dalla comunità senza accertare se gli incontri segnalati fossero le sole prescrizioni imposte e senza valutare la relazione del Sert che attestava la positiva conclusione del percorso terapeutico (maggio 2021). Ha quindi ordinato che il Tribunale nel nuovo giudizio consideri l'esito positivo, salvo diverse acquisizioni, del trattamento ambulatoriale e compia il giudizio comparativo fra prescrizioni rispettate e inosservate, come già richiesto dalla Prima sezione.

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla determinazione delle conseguenze sanzionatorie e alla valutazione delle circostanze per la revoca di benefici penitenziari; la Corte ha sottolineato la necessità di motivare adeguatamente la revoca valutando comportamento e prescrizioni

  • art. 47, comma 11, O.P.

    Invocato con riferimento ai poteri e criteri del giudice di sorveglianza in materia di misure alternative e alla necessità di valutare il comportamento del condannato durante l'esecuzione della misura; la Corte ha richiesto un'analisi puntuale circa l'osservanza delle prescrizioni

  • art. 27 Cost.

    Rilevato come principio costituzionale relativo alla finalità rieducativa della pena e al rispetto della dignità umana, implicando che la revoca di misure alternative richiede motivazione adeguata e comparazione delle condotte

  • art. 73, d.P.R. n. 309/1990

    Norma penale che disciplina il possesso e il traffico di stupefacenti; citata quale fatto (l'arresto in flagranza per possesso di marijuana ed eroina) che ha determinato l'apertura della valutazione sulla revoca dell'affidamento

Massime di principio

  • Il giudice che decide sulla revoca di una misura alternativa deve valutare espressamente non solo l'evento che ha motivato la revoca (es. arresto per droga) ma anche il comportamento complessivo del beneficiario durante l'intero periodo della misura.
  • Deve essere valutata la "natura e l'incidenza delle prescrizioni impostegli": occorre verificare quali fossero esattamente le prescrizioni e confrontare le inosservanze con gli adempimenti effettivamente compiuti, operando un giudizio comparativo.
  • Le attestazioni positive del servizio terapeutico (SERT o comunità) sul completamento del percorso riabilitativo hanno rilevanza probatoria e non possono essere ignorate, né la tardiva comunicazione del servizio deve automaticamente gravare sul beneficiario senza verifiche.
  • La decorrenza della revoca non può essere retrodatata o fissata senza motivazione coerente: il giudice deve spiegare come gli elementi probatori giustifichino la data scelta.
  • In caso di motivazione contraddittoria o insufficiente la decisione è annullabile con rinvio: il giudice a quo dovrà integrare la valutazione considerandone l'esito terapeutico e compiendo il confronto richiesto dalla Corte.

Testo integrale

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