Cassazione Penale, Sentenza n. 11825/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Zucchetti impugnava la condanna per violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro (art. 37 e 18 Dlgs. 81/08) prospettando: (1) richiesta di assoluzione sostenendo che il lavoratore si fosse presentato in cantiere senza che l'imputato ne fosse informato e che l'obbligo di vigilanza non fosse addebitabile all'imputato; (2) censura per mancata applicazione e motivazione circa l'art. 131‑bis c.p.; (3) doglianza sulla determinazione della pena (riduzione di un terzo invece che della metà, mancata motivazione sul discostamento dal minimo edittale e mancato riconoscimento della continuazione); (4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (con riferimento all'incensuratezza e al comportamento post‑factum); (5) mancata considerazione di elementi atti a prospettare la non reiterazione di reati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la maggior parte dei motivi inammissibili perché si trattava di censure di merito, generiche o prive delle allegazioni necessarie e della specifica indicazione dei vizi motivazionali. Ha però ritenuto fondato in parte il terzo motivo relativo alla misura della riduzione prevista per le contravvenzioni: ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato le pene correggendo la riduzione applicata dal giudice di merito (da un terzo a metà) ai sensi delle norme di procedura richiamate, fissando per il capo 1 l'ammenda in euro 1.500,00 (da euro 3.000,00) e per il capo 2 l'ammenda in euro 1.650,00 (da euro 3.300,00). Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 37 e art. 18 Dlgs. 81/08
Norme sostanziali contestate: violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione alle quali è stata confermata la responsabilità di Zucchetti dai giudici di merito.
art. 131‑bis cod. pen.
Richiamato dal ricorrente per ottenere un trattamento favorevole; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili per carenza di specificità e allegazioni, quindi non ha accolto la domanda di rivalutazione dell'applicabilità o della motivazione relativa a questa norma.
art. 133 cod. pen.
Principi direttivi per la determinazione della pena: la Corte ha confermato che il giudice di merito ha adeguatamente indicato gli elementi ritenuti prevalenti ai fini della determinazione della pena e non è tenuto a una analitica disamina di tutti gli elementi.
art. 62‑bis cod. pen. (riferimento alla riforma)
La Corte ricorda che, dopo la riforma, lo stato di incensuratezza da solo non è più sufficiente per il riconoscimento delle attenuanti generiche; è quindi legittimo il mancato riconoscimento delle attenuanti in assenza di elementi positivi specifici.
art. 442 comma 2 cod. proc. pen.
Norma procedurale relativa alla misura della riduzione per le contravvenzioni; la Corte ha ritenuto errata l'applicazione operata dal giudice di merito (riduzione di un terzo) e ha corretto la misura della pena sulla base delle disposizioni richiamate.
art. 620 lett. i) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione di correggere errori nella quantificazione della pena; la Corte ha utilizzato tale potere per rideterminare le ammende.
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato in tema di vizio di motivazione: la Corte evidenzia che il ricorso deve indicare specifici atti o motivazioni censurate, e che la mancata indicazione o l'omessa allegazione rende inammissibile la censura.
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Richiamati come parametri procedurali su modalità di allegazione degli atti e sul divieto di costringere la Corte a una lettura integrale degli atti, a pena di inammissibilità.
art. 163 e art. 175 cod. pen. (menzione benefici di legge)
I benefici (es. sospensione condizionale della pena, misure alternative) sono stati esclusi dal giudice di merito anche per la valutazione sfavorevole dei fatti; la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica quella esclusione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non è lo strumento per una rivalutazione di merito dei fatti: le censure devono essere concentrate su vizi di diritto e su specifici passaggi motivazionali
- Per essere ammissibili, i motivi devono contenere allegazioni precise e indicare gli atti del processo rilevanti; la mera prospettazione alternativa dei fatti è inammissibile
- Il giudice del merito deve indicare gli elementi ritenuti prevalenti ai sensi dell'art. 133 c.p., ma non è obbligato a motivare analiticamente ogni singolo elemento richiamato dalle parti
- L'incensuratezza da sola non garantisce il riconoscimento delle attenuanti generiche dopo la riforma dell'art. 62‑bis; è necessario documentare elementi positivi concreti
- In materia di contravvenzioni, la quantificazione della riduzione della pena è sensibile a norme procedurali specifiche e può essere corretta in Cassazione quando l'errore sia di diritto e manifesto
- Se si contesta il trattamento sanzionatorio, nel ricorso bisogna indicare con precisione i vizi nella motivazione del giudice di merito e, se necessari, allegare i documenti probatori rilevanti
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