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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11825/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Zucchetti impugnava la condanna per violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro (art. 37 e 18 Dlgs. 81/08) prospettando: (1) richiesta di assoluzione sostenendo che il lavoratore si fosse presentato in cantiere senza che l'imputato ne fosse informato e che l'obbligo di vigilanza non fosse addebitabile all'imputato; (2) censura per mancata applicazione e motivazione circa l'art. 131‑bis c.p.; (3) doglianza sulla determinazione della pena (riduzione di un terzo invece che della metà, mancata motivazione sul discostamento dal minimo edittale e mancato riconoscimento della continuazione); (4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (con riferimento all'incensuratezza e al comportamento post‑factum); (5) mancata considerazione di elementi atti a prospettare la non reiterazione di reati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato la maggior parte dei motivi inammissibili perché si trattava di censure di merito, generiche o prive delle allegazioni necessarie e della specifica indicazione dei vizi motivazionali. Ha però ritenuto fondato in parte il terzo motivo relativo alla misura della riduzione prevista per le contravvenzioni: ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato le pene correggendo la riduzione applicata dal giudice di merito (da un terzo a metà) ai sensi delle norme di procedura richiamate, fissando per il capo 1 l'ammenda in euro 1.500,00 (da euro 3.000,00) e per il capo 2 l'ammenda in euro 1.650,00 (da euro 3.300,00). Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 37 e art. 18 Dlgs. 81/08

    Norme sostanziali contestate: violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione alle quali è stata confermata la responsabilità di Zucchetti dai giudici di merito.

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente per ottenere un trattamento favorevole; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili per carenza di specificità e allegazioni, quindi non ha accolto la domanda di rivalutazione dell'applicabilità o della motivazione relativa a questa norma.

  • art. 133 cod. pen.

    Principi direttivi per la determinazione della pena: la Corte ha confermato che il giudice di merito ha adeguatamente indicato gli elementi ritenuti prevalenti ai fini della determinazione della pena e non è tenuto a una analitica disamina di tutti gli elementi.

  • art. 62‑bis cod. pen. (riferimento alla riforma)

    La Corte ricorda che, dopo la riforma, lo stato di incensuratezza da solo non è più sufficiente per il riconoscimento delle attenuanti generiche; è quindi legittimo il mancato riconoscimento delle attenuanti in assenza di elementi positivi specifici.

  • art. 442 comma 2 cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa alla misura della riduzione per le contravvenzioni; la Corte ha ritenuto errata l'applicazione operata dal giudice di merito (riduzione di un terzo) e ha corretto la misura della pena sulla base delle disposizioni richiamate.

  • art. 620 lett. i) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione di correggere errori nella quantificazione della pena; la Corte ha utilizzato tale potere per rideterminare le ammende.

  • art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di vizio di motivazione: la Corte evidenzia che il ricorso deve indicare specifici atti o motivazioni censurate, e che la mancata indicazione o l'omessa allegazione rende inammissibile la censura.

  • artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    Richiamati come parametri procedurali su modalità di allegazione degli atti e sul divieto di costringere la Corte a una lettura integrale degli atti, a pena di inammissibilità.

  • art. 163 e art. 175 cod. pen. (menzione benefici di legge)

    I benefici (es. sospensione condizionale della pena, misure alternative) sono stati esclusi dal giudice di merito anche per la valutazione sfavorevole dei fatti; la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica quella esclusione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non è lo strumento per una rivalutazione di merito dei fatti: le censure devono essere concentrate su vizi di diritto e su specifici passaggi motivazionali
  • Per essere ammissibili, i motivi devono contenere allegazioni precise e indicare gli atti del processo rilevanti; la mera prospettazione alternativa dei fatti è inammissibile
  • Il giudice del merito deve indicare gli elementi ritenuti prevalenti ai sensi dell'art. 133 c.p., ma non è obbligato a motivare analiticamente ogni singolo elemento richiamato dalle parti
  • L'incensuratezza da sola non garantisce il riconoscimento delle attenuanti generiche dopo la riforma dell'art. 62‑bis; è necessario documentare elementi positivi concreti
  • In materia di contravvenzioni, la quantificazione della riduzione della pena è sensibile a norme procedurali specifiche e può essere corretta in Cassazione quando l'errore sia di diritto e manifesto
  • Se si contesta il trattamento sanzionatorio, nel ricorso bisogna indicare con precisione i vizi nella motivazione del giudice di merito e, se necessari, allegare i documenti probatori rilevanti

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