Cassazione Penale, Sentenza n. 11826/2024 del 21/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza per mancanza o manifesta illogicità della motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio e per il diniego della sospensione condizionale della pena. Sosteneva che i giudici avevano ritenuto ostativa la sospensione per presunta recidiva fondata su reati ormai depenalizzati e che non erano stati rispettati i criteri di determinazione della pena.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo relativo al trattamento sanzionatorio e alla mancata riduzione massima della pena, confermando la legittimità della motivazione dei giudici in virtù dell'indicazione dell'elemento ritenuto prevalente ai sensi dell'art. 133 c.p. Tuttavia il ricorso è stato accolto limitatamente alla sospensione condizionale della pena perché la Corte di appello non ha dato risposta alla richiesta espressa di concessione del beneficio; la sentenza impugnata è annullata limitatamente a questo punto e rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Bari per un nuovo giudizio sulla sospensione. Il resto del ricorso è dichiarato inammissibile e la responsabilità penale è dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
Norme richiamate
DPR 309/1990, art. 73 comma 4
art. 73 comma 4 DPR 309/90
Norma sostanziale che disciplina il reato contestato (illecito in materia di stupefacenti); la condanna è stata confermata in relazione a questo articolo.
Codice penale, art. 133
Richiama i criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che l'obbligo motivazionale sia assolto indicando l'elemento prevalente ritenuto decisivo senza un'analitica disamina di tutti gli elementi.
Sez. U., n. 5519 del 21/04/1979 (Pelosi)
Sez. U. n. 5519/1979, Pelosi, Rv. 142252
Giurisprudenza richiamata per affermare che la motivazione sulla misura della pena è adeguata se indica l'elemento prevalente fra quelli di cui all'art. 133 c.p., senza necessità di valutazione analitica di tutti gli elementi.
Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012 (Gallo)
Sez. 3 n. 19639/2012, Gallo
Giurisprudenza richiamata in supporto del principio secondo cui la motivazione è soddisfacente se evidenzia i profili ritenuti rilevanti e decisivi per la determinazione della pena.
Codice di procedura penale, art. 624
Norma rilevata dalla Corte per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato.
Massime di principio
- Se la Corte d'appello nega o non affronta espressamente una richiesta di concessione di un beneficio (es. sospensione condizionale della pena), la Cassazione può annullare la decisione limitatamente a quel punto e rinviare per un nuovo giudizio.
- Sulle questioni di determinazione della pena, la motivazione è considerata adeguata quando il giudice indica l'elemento ritenuto prevalente tra quelli di cui all'art. 133 c.p.; non è obbligato a una valutazione analitica di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli.
- I motivi che impugnano solo l'entità della pena incontrano un controllo di ammissibilità e merito più restrittivo: è difficile ottenere l'annullamento della quantificazione della pena se la Corte ha indicato ragionevolmente i criteri decisivi.
- Quando la presunta recidiva è fondata su reati depenalizzati o comunque non chiaramente suscettibili di incidere sul beneficio, il ricorrente può argomentare la non ostatività della recidiva; tuttavia la Cassazione verifica principalmente la correttezza procedurale e la completezza della motivazione dei giudici di merito.
- La conferma della responsabilità sostanziale (irrevocabilità) non esclude che la Cassazione annulli solo su profili accessori o beneficiari; in casi simili si può ottenere un rinvio limitato al punto specifico contestato.
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