Cassazione Penale, Sentenza n. 11824/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna per guida senza patente con recidiva nel biennio (fatto avvenuto a Napoli il 17/04/2018). Il ricorrente sosteneva che, a seguito della depenalizzazione della fattispecie semplice, la recidiva nel biennio sarebbe diventata una fattispecie autonoma punita esclusivamente con la pena dell'arresto (richiamando i lavori preparatori e giurisprudenza), per cui l'applicazione congiunta di arresto e ammenda sarebbe illegittima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta l'applicazione cumulativa della pena detentiva e di quella pecuniaria in ragione del tenore letterale della norma (l'uso dell'avverbio 'altresì' ha valore cumulativo). Ha inoltre richiamato la normativa e la giurisprudenza consolidata (in particolare il d.lgs. n.8/2016 e la giurisprudenza di Sezione che ha interpretato la depenalizzazione) secondo cui la depenalizzazione della fattispecie semplice non esclude che l'ipotesi aggravata per recidiva nel biennio resti reato autonomo, punito con pena detentiva e pecuniaria congiunte. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116 Codice della Strada (comma 15 nella formulazione richiamata)
Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica
La Corte ha interpretato l'avverbio 'altresì' come elemento cumulativo: in caso di recidiva nel biennio si applicano sia l'ammenda sia la pena dell'arresto.
d.lgs. n. 8 del 2016 (art. 1, commi 1 e 2)
Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. La disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato
La depenalizzazione trasforma in illecito amministrativo le sole ipotesi punite con la sola pena pecuniaria, ma lascia salve le ipotesi aggravate (es. recidiva) che restano autonome e penali; se la norma aggravata prevede pena detentiva e pecuniaria, entrambe permangono.
Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato
La recidiva ai fini dell'aggravazione si riferisce alla reiterazione dell'illecito amministrativo derivante dalla depenalizzazione, quindi è possibile contestare la recidiva anche dopo la trasformazione in illecito amministrativo.
d.lgs. n. 507 del 1999 (art. 19)
Sostituzione del precedente comma 13 dell'art. 116: la conduzione senza patente fu trasformata in illecito amministrativo con sanzione pecuniaria
Storicamente la fattispecie semplice fu depenalizzata già nel 1999; successivamente la disciplina è stata modificata e, con ulteriori interventi, la questione della depenalizzazione e delle aggravazioni è stata riordinata dal d.lgs. 8/2016.
DPR n. 393 del 1959 (art. 80)
Normativa originaria che prevedeva la pena detentiva e pecuniaria per chi guidava senza patente
Riferimento storico al percorso normativo che ha portato alle successive riformulazioni del reato.
Interventi normativi che hanno reintrodotto e riformulato la fattispecie contravvenzionale dell'art. 116
Forniscono il contesto normativo delle modifiche che hanno portato alla attuale redazione della norma sanzionatoria.
Corte Costituzionale, sentenza n. 211 del 17 ottobre 2022
Richiamata come conferma del percorso ricostruttivo: la depenalizzazione non ha annullato le ipotesi aggravate che restano penali quando la legge così dispone.
Giurisprudenza di legittimità citata (Sez.4 n. 9023/2022; n. 20338/2017; n. 48779/2016 e altre)
La Corte ha richiamato precedenti delle sezioni responsabili che hanno interpretato la normativa nella medesima direzione: la recidiva nel biennio comporta applicazione cumulativa di pena detentiva e pecuniaria e la depenalizzazione della fattispecie semplice non elimina l'aggravazione penale.
Massime di principio
- La depenalizzazione della fattispecie semplice (ammenda) non esclude che l'ipotesi aggravata per recidiva nel biennio resti reato autonomo: quando la norma prevede la pena detentiva in caso di recidiva, questa si applica insieme all'ammenda se la legge usa espressioni cumulative (es. 'altresì').
- L'interpretazione letterale del testo di legge è decisiva: termini cumulativi portano all'applicazione congiunta delle pene previste dalla norma aggravata.
- Per poter contestare utilmente la recidiva in situazioni analoghe, il difensore dovrebbe verificare e discutere se le violazioni anteriori rientrano effettivamente nell'illecito depenalizzato e se la reiterazione è avvenuta entro il biennio di legge.
- Le prospettive difensive sono limitate quando la giurisprudenza di legittimità e la Corte Costituzionale hanno già chiarito il significato delle disposizioni: è più efficace concentrarsi su profili fattuali (es. inesistenza o incompetenza della precedente sanzione, errore nel calcolo dei termini di recidiva) piuttosto che su rilievi di illegitimità della cumulazione delle pene.
- In presenza di norme che prevedono sia pena detentiva sia pecuniaria in caso di aggravazione, il giudice deve normalmente applicare entrambe salvo che non emerga un chiaro vizio di applicazione della norma o delle circostanze fattuali che fondano la recidiva.
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