Cassazione Penale, Sentenza n. 11828/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduce che la Corte di appello ha illegittimamente escluso l'efficacia del concordato tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. sul rilievo che il Di Puorto aveva rinunciato all'accordo, nonostante la presunta irretrattabilità del consenso a tale patto. Sosteneva che, preso atto del consenso, la Corte avrebbe dovuto omologare l'accordo salvo rigetto per incongruità della pena; in subordine censurava il trattamento sanzionatorio per non avere la Corte considerato l'accordo sulla rinunzia ai motivi, lamentando insufficiente motivazione nella determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione della rinunzia al concordato, oltre a non costituire nullità assoluta, rientri nel regime delle nullità intermedie ex art. 180 c.p.p. e sia dunque inammissibile ai sensi dell'art. 182 comma 1 c.p.p. se eccepita da chi ha concorso a darvi causa (qui il ricorrente). Inoltre la mancata tempestiva eccezione avrebbe dovuto essere sollevata ex art. 182 comma 2 c.p.p.; la partecipazione al rito ordinario e la formulazione delle conclusioni comportano comunque, ai sensi dell'art. 183 c.p.p., accettazione degli effetti dell'atto. Quanto al profilo sanzionatorio, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello, valorizzando la "negativa personalità" del condannato in linea con la giurisprudenza consolidata, per cui non era necessaria una analitica disamina di tutti gli elementi. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, a versare la somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende (in via equitativa) e a sostenere gli oneri di cui all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma incriminatrice oggetto del procedimento; indicata come titolo di reato per la condanna confermata in sede di appello
Regola il procedimento di concordato tra parti in sede di giudizio; il ricorrente sosteneva efficacia vincolante dell'accordo e l'irretrattabilità del consenso, mentre la Corte ha valutato le conseguenze della rinunzia nel quadro delle nullità
Richiamato dalla Corte come riferimento per le nullità a regime intermedio che non sono nullità assolute
Citate per escludere che nel caso sussistesse una nullità assoluta; pertanto il regime applicabile è quello delle nullità intermedie
"le nullità previste dagli art. 180 e 181 cod. proc. pen. non possono essere eccepite da chi vi ha dato o concorso a darvi causa"
La Corte interpreta che la rinunzia del ricorrente integra la situazione in cui non è consentito eccepire la nullità, rendendo inammissibile la censura dedotta dal ricorrente
"quando la parte vi assiste la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo"
La Corte osserva che, ove la nullità fosse stata deducibile, sarebbe stata comunque necessaria una tempestiva eccezione secondo questa disposizione, che qui non è avvenuta
"se la parte interessata ha accettato gli effetti dell'atto"
La partecipazione al rito ordinario e la formulazione delle conclusioni da parte della difesa sono considerate accettazione degli effetti dell'atto, con conseguente sanatoria della nullità
Richiamato indirettamente in relazione alla motivazione della pena: il giudice è sufficiente che indichi l'elemento ritenuto prevalente ai fini della determinazione della pena (giurisprudenza richiamata: Sez. U. Pelosi)
Norma richiamata per l'onere delle spese processuali gravanti sul ricorrente in caso di inammissibilità
Sentenza Corte Cost. n. 186/2000
Citata come parametro per valutare l'assenza di colpa grave nella presentazione del ricorso e per giustificare il contributo equitativo alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- La rinunzia di una parte a un accordo procedimentale può impedire la possibilità di eccepire successivamente una nullità intermedia: chi ha "dato o concorso a darvi causa" non può poi sollevare la nullità (art. 182 comma 1 c.p.p.).
- Le nullità di regime intermedio vanno eccepite tempestivamente: prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo (art. 182 comma 2 c.p.p.); in mancanza l'eccezione è inammissibile.
- La partecipazione al rito ordinario e la prosecuzione del dibattimento dopo una scelta difensiva possono essere considerate accettazione degli effetti dell'atto e sanare eventuali nullità (art. 183 c.p.p.).
- Quando si impugna in Cassazione la mancata applicazione di un accordo, occorre che la parte non abbia contribuito alla situazione contestata e che abbia sollevato immediatamente le eccezioni previste; altrimenti il rimedio è inammissibile.
- In tema di determinazione della pena, non è necessario che il giudice compia un'analitica disamina di tutti gli elementi: è sufficiente l'indicazione degli elementi ritenuti prevalenti ai sensi dell'art. 133 c.p. e della giurisprudenza consolidata.
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