Cassazione Penale, Sentenza n. 11827/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per errore di applicazione della legge penale e vizio di motivazione rispetto a due capi di imputazione: reato in materia di stupefacenti e furto di energia elettrica. Il ricorrente contestava che la Corte di appello avesse confermato la condanna basandosi su presunzioni inconsistenti, su materiale dichiarativo e intercettazioni poco chiare, senza dimostrare il suo apporto concreto nei reati e attribuendo responsabilità solo per conoscenza dei coimputati; contestava inoltre l'entità della pena come non adeguatamente graduata ai criteri dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che le doglianze mirassero a ottenere una rivalutazione del giudizio di merito (cosa non consentita in sede di legittimità) e che la motivazione della Corte di appello fosse congrua e fondata su plurimi elementi probatori (movimenti del ricorrente, conversazioni intercettate, consistente compendio istruttorio). Ha confermato la valutazione circa la partecipazione del ricorrente sia nella coltivazione e detenzione di ingenti quantitativi di marijuana sia nel furto di energia, nonché la motivazione della Corte d'appello in ordine alla misura della pena, giustificata dal carattere organizzato e dalla significatività del complessivo dato ponderale e delle dotazioni tecniche. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Riferimento alla responsabilità per concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori dimostrassero il concorso del ricorrente nelle condotte contestate
art. 81 c.p.
Riferimento alla continuazione o alla punibilità congiunta delle condotte: impiegata nella valutazione del concorso di reati e nella determinazione della pena complessiva
art. 624 c.p.
Norma sul furto; applicata per il reato di furto di energia elettrica contestato al ricorrente e ritenuto provato alla stregua delle risultanze istruttorie
art. 625 c.p.
Aggravante o disciplina relativa alle modalità del furto; considerata nella valutazione complessiva della condotta illecita
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sanzionatoria in materia di stupefacenti; applicata alle condotte di coltivazione e detenzione a fini di spaccio di ingenti quantità di marijuana
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte d'appello ha motivato l'irrogazione di una pena base superiore al minimo edittale in ragione dell'organizzazione, del peso della sostanza e delle dotazioni tecniche, giustificando la graduazione
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere delle spese e la possibilità di infliggere una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicato dalla Corte in favore della Cassa per euro 3.000,00
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per valutare l'assenza di colpa grave nel proporre il ricorso; nonostante ciò la Corte ha comunque disposto l'onere del versamento alla Cassa delle ammende nell'ambito delle conseguenze dell'inammissibilità
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, in sede di legittimità, verifica la coerenza logico-argomentativa della motivazione ma non rivede i fatti né rivaluta libere valutazioni probatorie dei giudici di merito; le impugnazioni che chiedono una diversa valutazione probatoria sono inammissibili
- Per sostenere l'inammissibilità di una decisione penale in Cassazione è necessario individuare vizi di diritto o contraddizioni manifeste nella motivazione: censure generiche che non confrontano punto per punto gli argomenti dei giudici di merito sono destinate a fallire
- Intercettazioni, movimenti e conversazioni tra imputati possono costituire nel loro complesso un solido compendio probatorio idoneo a dimostrare la partecipazione a coltivazioni e a detenzioni di stupefacenti, purché la valutazione sia motivata e coerente
- La misura della pena può essere aumentata rispetto al minimo edittale quando la condotta denoti elementi organizzativi, rilevante quantitativo di sostanza e dotazioni tecniche tali da indicare attività continuativa e destinata al mercato
- Nelle impugnative in Cassazione è utile fornire una critica puntuale e specifica della motivazione di merito (contraddizioni, illogicità manifesta, omissioni decisive) anziché lamentare genericamente un diverso apprezzamento dei fatti
- L'inammissibilità del ricorso comporta spesso condanna alle spese e, salvo colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende secondo l'art. 616 c.p.p.
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