Cassazione Penale, Sentenza n. 11823/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha denunciato vizio di manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, contestando la ricostruzione della dinamica del sinistro. Fileni sosteneva di essersi immesso sulla carreggiata dopo essersi sincerato dell'assenza di veicoli provenienti dalla sua sinistra e di aver effettuato una manovra di svolta a sinistra legittima; inoltre rilevava che la parte offesa aveva fornito versioni contrastanti dell'accaduto e invocava l'applicazione del principio della "precedenza di fatto" a suo favore, in quanto avrebbe impegnato l'intersezione in anticipo rispetto al Pintus.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché impugnava la valutazione del merito e la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito, materie sottratte al sindacato di legittimità salvo vizi specifici della motivazione, non denunciati. La sentenza di merito (che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per lesioni personali e condanna a mesi tre di reclusione e aveva disposto una provvisionale a favore della parte civile) è stata così mantenuta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria (euro 3.000) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.. Non è stata riconosciuta la rifusione delle spese alla parte civile, perché la sua memoria non ha apportato contributi specifici alla dialettica processuale.
Norme richiamate
art. 590 bis cod. pen.
citata testualmente nel provvedimento impugnato
norma richiamata come titolo di reato contestato nell'atto di merito; dalla motivazione emerge che i giudici di merito hanno ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputato per le lesioni descritte in relazione alla dinamica dell'incidente
art. 616 cod. proc. pen.
citata testualmente nella motivazione della Corte di Cassazione
applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria conseguente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina libere valutazioni di fatto e della prova svolte dai giudici di merito: il ricorso per cassazione deve indicare vizi di diritto o vizi logico-giuridici della motivazione, non limitarsi a proporre una diversa versione dei fatti.
- La "precedenza di fatto" è riconosciuta solo quando il veicolo è entrato nell'intersezione con tale anticipo da poter completarne l'attraversamento senza costringere l'altro conducente a manovre o arresti; se ciò non ricorre, la pretesa priorità non prevale sulla valutazione di colpa.
- Le testimonianze oculari, i rilievi fotografici e gli schizzi planimetrici possono legittimare la ricostruzione della dinamica del sinistro e, se coerentemente valutati dal giudice, sottraggono la decisione al sindacato della Cassazione.
- Se il ricorso viene dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p. è possibile la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria; la parte civile ottiene la rifusione delle spese solo se la sua memoria processuale ha apportato contributi specifici e rilevanti alla decisione.
- Per impugnare con successo una valutazione probatoria occorre dimostrare vizi formali o logico-giuridici della motivazione (contraddittorietà, illogicità palese, omissione di passa giustificativi essenziali), non semplicemente proporre una versione alternativa dei fatti.
Testo integrale
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