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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29178/2023 del 20/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

Una società aveva commissionato a un'altra la realizzazione e installazione di un minisilos per il ghiaccio, con clausola contrattuale di garanzia di buon funzionamento per un anno sulle parti meccaniche, elettriche ed elettroniche, decorrente dal collaudo. Dopo l'installazione e l'uso, il macchinario si era guastato: non fuoriusciva più ghiaccio. Su indicazione della costruttrice, erano intervenuti tecnici di entrambe le società e il silos era stato riparato; la costruttrice aveva poi emesso fattura per i costi dell'intervento e ottenuto decreto ingiuntivo, contro cui la committente proponeva opposizione, sostenendo che la riparazione dovesse restare a carico della garante e chiedendo anche il risarcimento dei danni da vizio del macchinario. Nel giudizio di merito si discuteva se il guasto dipendesse da un vizio originario del silos oppure da modifiche e manovre della committente; il primo giudice aveva revocato il decreto e condannato la costruttrice al risarcimento, ritenendo operante la garanzia di buon funzionamento e invertito l'onere della prova, mentre la corte d'appello aveva riformato integralmente la decisione, valorizzando sia la mancata prova di un vizio originario ex art. 1667 c.c. sia la presenza di una causa sopravvenuta imputabile alla committente (uno scivolo di convogliamento del ghiaccio realizzato contro il parere della costruttrice e ritenuto idoneo a provocare blocchi). Con il ricorso per cassazione la committente denunciava: 1) violazione degli artt. 1667 e 2697 c.c., perché la corte territoriale avrebbe ignorato gli effetti della garanzia di buon funzionamento, che le imponeva solo di provare il cattivo funzionamento e non la causa del guasto, gravando invece la garante della prova che il difetto dipendesse da fatto sopravvenuto o da condotta della committente; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e nullità della sentenza, per avere la corte d'appello omesso di considerare che la garanzia di buon funzionamento non era stata contestata e che quindi era incontroversa; 3) violazione dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 324, 329 e 342 c.p.c., assumendo che la statuizione del primo giudice sulla garanzia fosse coperta da giudicato interno, non essendo stata specificamente impugnata. La Cassazione ha riunito i motivi perché tutti centrati sull'incidenza della garanzia di buon funzionamento sulla distribuzione dell'onere probatorio e li ha rigettati, affermando che la garanzia ex art. 1512 c.c., pur normalmente propria della vendita, può validamente inserirsi anche in un contratto di appalto, operando autonomamente e in via integrativa rispetto alla disciplina legale dei vizi e difformità dell'opera. Ha precisato che il committente deve provare l'esistenza della garanzia e il cattivo funzionamento del bene, mentre il garante deve provare che il difetto dipende da causa sopravvenuta, caso fortuito o fatto del garantito. Nel caso concreto, la corte territoriale aveva dato una duplice ratio decidendi: da un lato, la mancata prova di un vizio originario della guarnizione ex art. 1667 c.c. dopo l'accettazione senza riserve dell'opera; dall'altro, la prova che il guasto fosse stato causato da una modifica apportata dalla committente, contraria alle indicazioni progettuali della costruttrice, idonea a superare la garanzia di buon funzionamento. Poiché il ricorso non coglieva entrambe le rationes, è stato respinto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della committente. Ha ritenuto corretta la ricostruzione della corte d'appello sulla ripartizione dell'onere della prova sia nella disciplina dei vizi dell'appalto ex art. 1667 c.c. sia rispetto alla garanzia convenzionale di buon funzionamento. La sentenza impugnata era sorretta da una duplice motivazione autonoma e il ricorso non l'aveva attaccata in modo completo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1667 c.c.

    Per l'appalto, dopo l'accettazione senza riserve dell'opera, il committente deve provare l'esistenza del vizio e le conseguenze dannose invocate; nel caso concreto la mancata prova del vizio originario ha sorretto una delle rationes decidendi della decisione impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce la regola generale di riparto dell'onere della prova e, per la garanzia di buon funzionamento, afferma che il committente prova garanzia e cattivo funzionamento, mentre il garante prova la causa sopravvenuta o il fatto del garantito.

  • art. 1512 c.c.

    La garanzia di buon funzionamento, normalmente prevista per la vendita, può essere pattuita anche nell'appalto; opera autonomamente e in via integrativa rispetto alla garanzia legale per vizi e difformità.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza è stata respinta perché la garanzia non risultava ignorata dal giudice d'appello, ma solo implicitamente considerata nella motivazione.

  • art. 2909 c.c.

    La censura sul giudicato interno è stata ritenuta infondata perché la statuizione sulla garanzia non era stata scalfita dalle censure di merito e, in ogni caso, la corte d'appello l'aveva considerata implicitamente.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in relazione al giudicato interno dedotto dalla ricorrente.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla mancata impugnazione specifica di una statuizione di primo grado.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai requisiti dell'atto di appello e alla dedotta formazione del giudicato interno.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale evocata come parametro dei motivi di violazione di legge proposti in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale evocata per denunciare la nullità della sentenza d'appello.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La garanzia convenzionale di buon funzionamento, pur essendo tipica della vendita, può essere validamente pattuita anche nell'appalto e, se prevista, si affianca alla disciplina legale dei vizi dell'opera senza sostituirla automaticamente.
  • In presenza di garanzia di buon funzionamento, il beneficiario deve provare l'esistenza della garanzia e il cattivo funzionamento del bene, mentre il garante deve provare che il difetto dipenda da causa sopravvenuta, caso fortuito o fatto imputabile al garantito.
  • Nel contratto di appalto, dopo l'accettazione senza riserve dell'opera, il committente che agisca per vizi deve comunque allegare e provare il vizio e il danno, secondo la disciplina dell'art. 1667 c.c., salvo che operi una specifica garanzia convenzionale che modifichi il riparto probatorio.
  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da una duplice ratio decidendi autonoma, il ricorso per cassazione deve censurarle entrambe; la mancata attinenza a una sola delle ragioni rende il ricorso infondato.
  • Il giudice di merito può valorizzare, ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'appaltatore o garante, la prova di una modificazione dell'opera o di un uso non conforme imputabile al committente, se tale condotta risulta causalmente idonea a spiegare il malfunzionamento.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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