Cassazione Civile, Ordinanza n. 15763/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un architetto per il pagamento di euro 5.578,71, oltre accessori, quale corrispettivo per la progettazione di opere di ristrutturazione di un immobile di proprietà della controparte. La proprietaria propose opposizione sostenendo che, in base a una proposta di acquisto dell'immobile sottoscritta il 2 agosto 2005, la remunerazione del professionista era dovuta solo se fosse stata la parte venditrice a non voler più concludere il definitivo; poiché il contratto non si era concluso per fatto dell'architetto, nulla era dovuto per la progettazione. Il Tribunale accolse l'opposizione. In appello il professionista, oltre a sostenere la fondatezza della pretesa contrattuale, propose in subordine domanda di arricchimento senza causa: la Corte d'appello accolse il gravame e condannò la proprietaria al pagamento della somma, ritenendo insussistente un incarico professionale ma sussistente un arricchimento ingiustificato, individuato nel risparmio di spesa conseguito dalla proprietaria grazie ai progetti utilizzati per ottenere i titoli abilitativi alla ristrutturazione. Con il ricorso per cassazione la proprietaria dedusse tre censure: 1) inammissibilità processuale della domanda ex art. 2041 c.c. proposta dall'opposto in opposizione a decreto ingiuntivo, in mancanza di un nuovo tema di indagine introdotto dall'opponente; 2) violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c., perché l'arricchimento sarebbe stato giustificato dalla proposta di acquisto e, comunque, l'azione sussidiaria sarebbe preclusa ove la domanda principale sia stata proposta su un titolo contrattuale; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale valorizzato un contratto di compravendita prodotto tardivamente, con memoria istruttoria, in violazione dei termini perentori dell'art. 183 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, aderendo all'orientamento delle Sezioni Unite che ammette, nella comparsa dell'opposto in opposizione a decreto ingiuntivo, non solo domande riconvenzionali ma anche domande aggiuntive o alternative, anche in subordine, quando rientrino nell'area sostanziale della pretesa originaria e siano collegate al medesimo interesse. Ha respinto anche il secondo motivo, richiamando le Sezioni Unite sulla residualità dell'azione di arricchimento: quando il rigetto della domanda principale dipende dall'accertamento della carenza ab origine del titolo dedotto, non opera un concorso apparente tra azioni, ma manca proprio un diritto azionabile in via principale, sicché la domanda ex art. 2041 c.c. può essere proposta. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non colpiva la ratio decidendi: la Corte d'appello aveva fondato l'arricchimento non sul contratto di vendita con terzi, ma sul risparmio di spesa derivante dall'aver ottenuto titoli edilizi sulla base dei progetti del professionista, circostanza ritenuta provata per non contestazione, profilo non adeguatamente censurato. Nessuna statuizione sulle spese, perché il resistente era rimasto intimato; è stato inoltre disposto l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
L'azione generale di arricchimento è proponibile quando non esista un titolo contrattuale idoneo a regolare il rapporto e il vantaggio patrimoniale del convenuto sia ingiustificato; nel caso concreto il risparmio di spesa è stato ritenuto indice di arricchimento.
La sussidiarietà non osta all'azione di arricchimento quando il rigetto della domanda principale deriva dall'accertamento della carenza originaria del titolo dedotto, poiché in tal caso non vi è un concorso apparente di azioni ma l'assenza stessa di un diritto azionabile in via principale.
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto può proporre, nella comparsa, anche domande aggiuntive o alternative collegate alla medesima vicenda sostanziale, se riferite al medesimo interesse.
Nel caso esaminato la Corte di cassazione ha ritenuto che la censura sulla tardività di una produzione documentale non intaccasse la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
La censura sulla valutazione della prova è stata ritenuta non decisiva perché non coglieva la motivazione effettiva posta a base della decisione di merito.
La doglianza circa la valutazione del documento prodotto tardivamente è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava con la ratio della decisione di appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto può proporre anche domande alternative o subordinate, non soltanto riconvenzionali in senso stretto, purché restino nell'area sostanziale della pretesa originaria e siano collegate al medesimo interesse dedotto in giudizio.
- L'azione di arricchimento senza causa è ammissibile in via subordinata quando la domanda principale venga rigettata per carenza originaria del titolo dedotto; in tale ipotesi non opera una vera alternativa tra azioni, ma viene meno il diritto fatto valere in via principale.
- La residualità dell'azione ex art. 2041 c.c. va valutata distinguendo il difetto originario del titolo dalle ipotesi in cui il rigetto della domanda principale dipenda da prescrizione, decadenza o inerzia processuale della parte: solo nel primo caso l'azione sussidiaria resta proponibile.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata, anche se denuncia formalmente violazioni di norme processuali o di merito.
- L'arricchimento può consistere anche in un risparmio di spesa conseguente all'utilizzazione di attività professionale altrui, ove il vantaggio sia provato o non contestato e manchi una valida giustificazione causale del beneficio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15638/2025 del 12/06/2025
- ordinanza_civile · 12 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15640/2025 del 12/06/2025
- ordinanza_civile · 12 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15642/2025 del 12/06/2025
- ordinanza_civile · 12 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15654/2025 del 12/06/2025
- ordinanza_civile · 12 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15658/2025 del 12/06/2025
- ordinanza_civile · 12 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15661/2025 del 12/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →