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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25878/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati ricorrevano per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di primo grado di condanna per minaccia aggravata dall’uso dell’arma. Con il primo motivo contestavano la motivazione sulla responsabilità, sostenendo che il giudizio di colpevolezza fosse illogico perché il fatto sarebbe stato ricostruito in modo diverso e perché le fonti di prova, in particolare la persona offesa e i riscontri esterni, sarebbero state valutate erroneamente. Con il secondo motivo deducevano l’eccessività della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. In memoria difensiva uno dei ricorrenti insisteva anche su profili relativi a documenti e a precedenti decisioni giudiziarie, nonché sulla pretesa incidenza della prescrizione di una diversa contravvenzione in materia di armi sulla contestata aggravante dell’uso dell’arma nel reato di minaccia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che le censure miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito, attività preclusa in sede di legittimità, e che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione logica e adeguata, specie quanto alla credibilità della persona offesa e ai riscontri esterni. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla pena e sulle attenuanti generiche, evidenziando che la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché motivata in relazione agli artt. 132 e 133 c.p. È stata altresì respinta la tesi difensiva secondo cui la prescrizione di una contravvenzione in materia di armi avrebbe eliminato o neutralizzato l’aggravante dell’uso dell’arma nel diverso reato di minaccia: la prescrizione non incide sulla storicità del fatto né travolge la qualificazione giuridica di un altro reato. Ai ricorrenti sono state infine poste a carico le spese processuali e una somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.

    base del reato di minaccia oggetto di condanna, con aggravamento per l’uso dell’arma come circostanza valorizzata nella ricostruzione del fatto

  • art. 132 c.p.

    richiamato come parametro della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena

  • art. 133 c.p.

    richiamato come criterio di commisurazione della pena e di valutazione degli elementi rilevanti ai fini sanzionatori

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    fondamento della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 4 L. n. 110 del 1975

    norma relativa alla contravvenzione di porto di armi ingiustificato in luogo pubblico, dichiarata estinta per prescrizione in altro capo, senza effetti sul diverso reato di minaccia

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure che mirino a una nuova valutazione del materiale probatorio o a una diversa ricostruzione del fatto, salvo il controllo sulla tenuta logica e giuridica della motivazione resa dal giudice di merito.
  • La motivazione è sufficiente quando il giudice di merito dà conto in modo coerente delle ragioni della propria decisione, valorizzando credibilità della persona offesa, riscontri esterni e irrilevanza di elementi non decisivi o non irrevocabili.
  • La determinazione della pena e la concessione o meno delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché il percorso argomentativo sia ancorato ai criteri di legge di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
  • La prescrizione di un diverso reato o di una diversa contravvenzione non elimina la materialità del fatto storico né può essere automaticamente traslata per incidere sulla punibilità o sulle circostanze di un reato differente.
  • Nei reati di minaccia, l’uso o l’esibizione dell’arma resta valutabile ai fini dell’aggravamento anche se una distinta contravvenzione in materia di armi sia stata dichiarata prescritta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinaccePena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleDelitti contro la personaParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

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