Cassazione Civile, Ordinanza n. 26229/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di somme trattenute dal datore di lavoro, quale sostituto d'imposta, su rimborsi spese relativi ai viaggi quotidiani sostenuti da un lavoratore per recarsi da Messina a Catania, dove era stato temporaneamente trasferito. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento del diniego e la C.T.R. aveva confermato la decisione, ritenendo che le spese di viaggio fossero escluse dalla base imponibile del reddito di lavoro dipendente, anche quando rimborsate in forma analitica o di indennità chilometrica/di trasporto, purché supportate da idonea documentazione e avessero natura essenzialmente risarcitoria. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 51 TUIR: secondo l'Ufficio, la CTR avrebbe trascurato il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente e avrebbe erroneamente qualificato il rimborso come non imponibile, trattandosi invece di rimborso spese forfetariamente determinato e non di indennità di trasferta. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale contro la compensazione integrale delle spese di lite disposta dalla CTR, deducendo violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 91 c.p.c., perché la motivazione sulle spese sarebbe apodittica e non sorretta né da soccombenza reciproca né da gravi ed eccezionali ragioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso principale dell'Agenzia in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile nella parte in cui mirava a rimettere in discussione l'accertamento di merito della CTR sulla natura sostanzialmente risarcitoria/indennitaria dei rimborsi, senza censurare adeguatamente la motivazione; infondato perché il rimborso delle spese di viaggio forfetariamente corrisposto era soggetto all'art. 51, comma 5, TUIR, e l'Agenzia non aveva neppure allegato il superamento del limite massimo di esenzione previsto dalla norma. Ha invece accolto il ricorso incidentale del contribuente, rilevando che la compensazione integrale delle spese disposta dalla CTR era motivata in modo meramente tautologico e non rispettava i requisiti richiesti per derogare alla regola della soccombenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al capo sulle spese e rinviata alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
i rimborsi delle spese di trasferta possono essere analitici, se documentati e ancorati agli esborsi effettivamente sostenuti, oppure forfetari; nel secondo caso concorrono al reddito per la parte che eccede il limite massimo previsto dalla norma.
la disciplina delle spese nel processo tributario non consente una compensazione integrale senza adeguata motivazione quando non vi sia soccombenza reciproca.
vige la regola della soccombenza e la deroga mediante compensazione richiede una motivazione non apparente e non tautologica.
il giudice, in assenza di soccombenza reciproca, deve indicare i giusti motivi della compensazione delle spese; non sono sufficienti riferimenti generici alla natura della controversia o motivazioni meramente apparenti.
il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente opera anche sui rimborsi spese, salvo le specifiche esclusioni o soglie di non imponibilità previste dalla legge.
Cass., Sez. Un., n. 8053/2014
non è consentito devolvere in cassazione la mera rivalutazione del fatto se non nei limiti del vizio motivazionale ancora denunciabile.
Cass. n. 8489/2020
il rimborso delle spese di trasferta ex art. 51, comma 5, TUIR, se analitico e documentato, non è tassabile; se forfetario, è imponibile oltre il limite massimo previsto dalla norma.
Cass. n. 25594/2018
la compensazione delle spese richiede specifica indicazione dei giusti motivi e non può fondarsi su formule generiche o illogiche.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri soltanto a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, se non nei limiti del vizio motivazionale deducibile.
- In materia di redditi di lavoro dipendente, i rimborsi per spese di trasferta devono essere distinti tra rimborso analitico, non imponibile se documentato, e rimborso forfetario, imponibile per la parte che superi il limite di esenzione previsto dall'art. 51 TUIR.
- Quando il contribuente deduce la non imponibilità di un rimborso spese, e l'Amministrazione contesta la decisione favorevole, spetta a chi impugna allegare e contestare specificamente i presupposti di fatto e di diritto rilevanti, compreso l'eventuale superamento della soglia di esenzione.
- La compensazione delle spese di lite costituisce deroga alla regola della soccombenza e richiede una motivazione concreta, non tautologica e non meramente apparente; il richiamo generico alla complessità o alla specificità della materia non basta, in assenza di soccombenza reciproca.
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