Cassazione Penale, Sentenza n. 10786/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di arresti domiciliari dal 12/12/2019 al 31/08/2020 e di custodia cautelare in carcere dall'01/09/2020 al 05/10/2021. Stanganelli era accusato, tra l'altro, di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e reati connessi al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente lamentava la violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale aveva indebitamente valorizzato frequentazioni ambigue, conversazioni intercettate, la disponibilità a trasportare un camion e visite con il parente, nonostante tali elementi fossero ritenuti incerti o non idonei dal giudice di merito, e non avesse fornito una motivazione rafforzata per superare la presunzione di neutralità del vincolo familiare
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello abbia correttamente valutato ex ante gli elementi probatori disponibili e abbia motivato in modo coerente perché le frequentazioni ambigue, le intercettazioni e la disponibilità a trasportare un camion, unitamente alla partecipazione a visite con un latitante, potevano giustificare l'apparenza di coinvolgimento dello Stanganelli nei reati contestati e, dunque, integrare colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione. La Corte ha confermato che tali elementi, pur insufficienti per una condanna penale definitiva, erano idonei a far sorgere la falsa apparenza della configurabilità del reato nella fase cautelare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità; non è stata invece liquidata la contribuzione alle spese in favore del Ministero resistente per la fase di legittimità, perché l'intervento di quest'ultimo non ha apportato un contributo specifico ai motivi di impugnazione
Norme richiamate
Norma che definisce l'associazione di tipo mafioso; utilizzata per descrivere i reati originariamente contestati e rilevante ai fini della valutazione complessiva del contesto criminoso nel quale si è svolta la cautela
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
Norma sulla disciplina degli stupefacenti richiamata in relazione ai capi di imputazione; rilevanza nel quadro delle accuse che giustificano l'analisi delle frequentazioni e dei comportamenti del ricorrente
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Criteri di impugnazione in Cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione) invocati dal ricorrente per censurare la decisione della Corte territoriale; la Corte ha ritenuto i motivi infondati
Codice di procedura penale, art. 314, comma 1
Richiamato nel ragionamento giurisprudenziale relativo alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato; la giurisprudenza citata considera tali dichiarazioni tra i fatti valutabili ai fini dell'accertamento della colpa grave
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che regola la condanna alle spese del giudizio; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese di cassazione
Massime di principio
- La valutazione della riparazione per ingiusta detenzione è autonoma rispetto al giudizio di merito: il giudice della riparazione valuta ex ante se la condotta del richiedente abbia generato un'apparenza di colpevolezza che ha determinato l'adozione della misura cautelare, senza sindacare la decisione definitiva di merito
- Frequentazioni ambigue, conversazioni intercettate e comportamenti che denotino contiguità con soggetti criminali possono integrare colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, purché la loro idoneità a indicare complicità sia adeguatamente motivata e collegata causalmente alla misura restrittiva
- Il vincolo di parentela non è automaticamente neutrale: per ritenere rilevante la frequentazione con parenti coinvolti in attività illecite è richiesta una motivazione rafforzata che spieghi perché il rapporto supera la normale neutralità familiare
- Elementi che risultano insufficienti ai fini di una condanna penale possono comunque essere rilevanti nel giudizio sulla riparazione, se contribuiscono a creare la falsa apparenza della configurabilità del reato al momento dell'adozione della misura cautelare
- Le dichiarazioni dell'indagato e le risultanze intercettive possono essere considerate nel complesso probatorio ai fini della valutazione della colpa grave, nel rispetto del necessario percorso motivazionale del giudice della riparazione
- Il semplice accertamento dell'innocenza penale con sentenza definitiva non determina automaticamente il diritto all'indennizzo: occorre verificare se il comportamento del detenuto abbia concorso, dolosamente o con colpa grave, a causare l'adozione della misura
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