Cassazione Civile, Ordinanza n. 25435/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia nasce da una revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da alcuni creditori nei confronti di due società, per far dichiarare inefficace la vendita di un terreno stipulata tra le società stesse. I creditori assumevano di vantare un credito di euro 11.900 per vizi relativi a opere eseguite dalla venditrice su parti comuni/pertinenziali di un edificio condominiale. Il Tribunale e la Corte d'appello avevano accolto la domanda, ritenendo che un fax del 28/7/2010 integrasse riconoscimento dei vizi e rinuncia alla prescrizione, con conseguente non prescrizione del credito. In cassazione il ricorso originario delle società era stato rigettato con ordinanza n. 4035/2024, con condanna alle spese e alle sanzioni ex art. 96 c.p.c. Contro tale ordinanza, i soccombenti hanno proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. e violazione dell'art. 112 c.p.c.: sostengono che la Corte avrebbe erroneamente letto il ricorso e confuso la domanda dei creditori, che non mirava a far valere un autonomo impegno di facere assunto col fax, ma un credito edilizio soggetto a prescrizione annuale; secondo i ricorrenti, la decisione avrebbe omesso di considerare che il secondo motivo del ricorso per cassazione verteva proprio sull'erronea qualificazione del rapporto e sulla conseguente applicazione del termine prescrizionale. I creditori intimati non hanno svolto difese nel giudizio di revocazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la censura non integrasse un errore revocatorio, ma investisse una valutazione giuridica e una lettura del materiale processuale già dibattute nel giudizio di merito e di legittimità. In particolare, ha osservato che il secondo motivo del ricorso originario era stato già esaminato e deciso, essendo stata affermata l'esistenza di un'obbligazione autonoma di eliminazione dei vizi, distinta dalla garanzia legale sulla vendita, con applicazione della prescrizione ordinaria al nuovo impegno e della prescrizione annuale ex art. 1495 c.c. all'originaria azione edilizia. Poiché il preteso errore riguardava una questione controversa e non una svista percettiva interna al giudizio di cassazione, il rimedio revocatorio è stato escluso. Nessuna statuizione sulle spese, perché gli intimati non hanno resistito. Disposta altresì la declaratoria dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
viene richiamato come fondamento dell'azione revocatoria ordinaria proposta dai creditori contro l'atto di disposizione del patrimonio del debitore
il riconoscimento del diritto può interrompere la prescrizione; la Corte richiama il principio secondo cui anche una proposta transattiva può avere tale effetto se implica ammissione del credito
richiamato nel ricorso originario come norma sulla garanzia per vizi nella vendita
richiamato nel ricorso originario come norma sulle conseguenze della garanzia per vizi
richiamato nel ricorso originario come norma sulla responsabilità del venditore per vizi
richiamato dalla Corte come disciplina della prescrizione annuale dell'azione del compratore per vizi della cosa venduta
invocato come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte esclude che vi sia omissione decisoria
richiamato per la proposta di definizione del giudizio in camera di consiglio per manifesta infondatezza
norma che consente la revocazione delle sentenze della Cassazione per errore di fatto
limita la revocazione all'errore di fatto percettivo, non esteso all'errore di giudizio o di valutazione
art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
richiamato nella precedente ordinanza di rigetto per la condanna alle sanzioni processuali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma di inserimento della disciplina sul contributo unificato aggiuntivo
art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo unificato dovuto
Massime di principio
- La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è ammissibile solo se l'errore dedotto è un errore di fatto percettivo, immediatamente rilevabile dagli atti del giudizio di cassazione, e non una diversa valutazione giuridica o una interpretazione delle risultanze processuali.
- Non ricorre errore revocatorio quando la questione contestata è stata oggetto di discussione tra le parti e la decisione della Corte si fonda su una qualificazione giuridica del rapporto o del motivo di ricorso.
- L'errore di fatto idoneo alla revocazione deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, senza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto.
- Nel giudizio di cassazione, l'errore revocatorio deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità, poiché non è consentito usare la revocazione per contestare errori formatisi nel giudizio di merito o comunque censurabili con gli ordinari mezzi di impugnazione.
- Una proposta transattiva o un comportamento concludente possono integrare riconoscimento del diritto e quindi interrompere la prescrizione o valere come rinuncia tacita ad avvalersene, se dalle circostanze emerga inequivocamente l'ammissione del credito.
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