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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20844/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per uso di atto falso. Con il primo motivo ha dedotto l'intervenuta prescrizione del reato, sostenendo che il termine fosse decorso prima della decisione di legittimità; la Corte ha rilevato invece che la prescrizione sarebbe maturata solo dopo la sentenza di secondo grado e che, comunque, il ricorso era inammissibile perché fondato esclusivamente su una causa estintiva sopravvenuta e privo di specifiche doglianze. Con il secondo motivo ha contestato la configurabilità del reato; con il terzo ha censurato la sussistenza dell'elemento soggettivo; con il quarto ha lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto tali ulteriori motivi manifestamente infondati e meramente reiterativi delle censure già proposte in appello, quindi non specifici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sia sulla tardività e irrilevanza, ai fini del ricorso, della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata, sia sulla aspecificità delle doglianze relative alla configurabilità del reato, al dolo e alla particolare tenuità del fatto, ritenute mere riproposizioni di censure già disattese in appello.

Norme richiamate

  • art. 477 c.p.

    Richiamato nel capo d'imputazione, quale base della falsità materiale dell'atto utilizzato; la Corte lo considera insieme agli artt. 482 e 489 c.p. per qualificare la condotta come uso di atto falso.

  • art. 482 c.p.

    Richiamato per la punibilità dell'uso dell'atto falso anche indipendentemente dalla partecipazione alla falsificazione; la Corte valorizza la riferibilità della norma al documento contraffatto esibito.

  • art. 489 c.p.

    Norma incriminatrice dell'uso di atto falso contestata all'imputato; la Corte ritiene integrati gli elementi costitutivi del reato sulla base dell'esibizione del documento falso.

  • art. 581, lett. c), cod. proc. pen.

    È richiamato per affermare il requisito di specificità dei motivi di ricorso; un ricorso fondato solo su una prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata e senza doglianze specifiche è inammissibile.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    È evocato come norma che delimita i casi di ricorso per cassazione; la doglianza che esula da tali casi è inammissibile.

  • art. 131 bis cod. pen.

    La Corte conferma il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo non tenue l'offensività della condotta e significativa la lesione della pubblica fede.

  • d.l. n. 18/2020

    Richiamato solo ai fini del calcolo della sospensione della prescrizione per l'emergenza COVID-19.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si fonda esclusivamente sull'intervenuta prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata, senza articolare specifiche censure sulla decisione gravata, perché manca la necessaria specificità dei motivi.
  • La riproposizione pedissequa delle stesse doglianze già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito non soddisfa il requisito di specificità del ricorso per cassazione e integra un motivo apparente.
  • Il reato di uso di atto falso si perfeziona con l'esibizione o utilizzazione del documento contraffatto, essendo sufficiente il pericolo per la pubblica fede; non è necessario che l'agente abbia partecipato alla falsificazione dell'atto.
  • Ai fini dell'elemento soggettivo, può desumersi la consapevolezza della falsità del documento da indici fattuali quali la mancata frequenza del corso e l'evidente interesse a utilizzare l'attestazione per conseguire un titolo abilitativo.
  • La particolare tenuità del fatto va esclusa quando la condotta presenti un concreto e non lieve disvalore offensivo, specie se incide su un bene giuridico di rilievo come la pubblica fede.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fattoInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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