Cassazione Civile, Ordinanza n. 00425/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto, in giudizi di merito, il riconoscimento del diritto alla remunerazione prevista per i medici ammessi ai corsi di specializzazione dalle direttive 75/363/CEE e 82/76/CEE, lamentando il tardivo e incompleto recepimento nell’ordinamento interno. La Corte d’appello aveva respinto l’impugnazione confermando la prescrizione della domanda: secondo i giudici di merito, il termine decennale decorreva dall’entrata in vigore dell’art. 11 l. n. 370/1999, perché da quella data lo Stato aveva manifestato in modo definitivo la propria scelta di adempiere solo parzialmente. Nel ricorso per cassazione il medico deduceva violazione e falsa applicazione di norme e principi in tema di risarcimento del danno da mancato o tardivo recepimento di direttive comunitarie, oltre a varie disposizioni del Trattato, della Carta dei diritti fondamentali UE, delle direttive richiamate, della CEDU, delle preleggi, degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., dell’art. 6 d.lgs. n. 257/1991 e dell’art. 11 l. n. 370/1999. Sosteneva che la prescrizione non potesse decorrere dal 27 ottobre 1999 e che la questione imponesse anche un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, poiché l’effettività del rimedio giurisdizionale sarebbe dipesa dalla definizione dell’azione esperibile, del soggetto passivamente legittimato e del giudice competente.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la decisione impugnata si conformasse alla giurisprudenza di legittimità consolidata, in particolare a Cass. n. 10813/2011, secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione delle direttive sulla specializzazione medica si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della l. n. 370/1999. Ha escluso che potessero incidere sulla decorrenza della prescrizione sia l’asserita incertezza normativa protrattasi fino al 2011 sia la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, osservando che già dal 27 ottobre 1999 i danneggiati potevano agire contro lo Stato e che eventuali incertezze sulla giurisdizione erano superabili con il regolamento di giurisdizione. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
La Corte lo richiama per dichiarare inammissibile il motivo, perché la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata di legittimità.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale non è ritenuto necessario, perché la questione è già risolta dal diritto interno e dalla giurisprudenza consolidata, senza dubbi decisivi sull’effettività del rimedio.
È richiamato solo come disciplina evocata dal ricorrente; la Corte non la applica al caso, ribadendo invece il termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999 secondo la propria nomofilachia.
Richiamato dal ricorrente tra le norme violate; la Corte conferma comunque la decorrenza estintiva della prescrizione dal 27 ottobre 1999.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ritiene che il diritto fosse già azionabile dal 27 ottobre 1999.
Richiamato dal ricorrente; la Corte non ne trae diversa conclusione rispetto alla declaratoria di prescrizione.
art. 11 l. 19 ottobre 1999, n. 370
È la disposizione che, secondo la Corte, rende definitivo l’inadempimento soggettivo residuo dello Stato e fa decorrere il termine decennale di prescrizione.
art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
Richiamato dal ricorrente nel dedurre la violazione; non muta l’esito, essendo confermata la prescrizione del diritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
artt. 5 e 189 Trattato CEE
Richiamati dal ricorrente tra le norme violate; la Corte non li ritiene idonei a scardinare il principio consolidato sulla decorrenza della prescrizione.
art. 10 Cost.
Richiamato dal ricorrente; non viene ritenuto ostativo alla soluzione adottata.
art. 19, comma 1, seconda parte, TUE
Richiamato dal ricorrente; la Corte non ravvisa ragioni per discostarsi dalla propria giurisprudenza.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Richiamato dal ricorrente in relazione all’effettività della tutela giurisdizionale; la Corte esclude che imponga un rinvio pregiudiziale.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
Richiamato dal ricorrente; non altera la soluzione di inammissibilità.
Massime di principio
- Nei giudizi sul risarcimento del danno da tardivo recepimento delle direttive sulla formazione specialistica dei medici, il termine di prescrizione decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 l. n. 370/1999, che rende definitivo l’inadempimento residuo dello Stato.
- La presenza di eventuali incertezze sulla natura dell’azione, sulla legittimazione passiva o sulla giurisdizione non impedisce il decorso della prescrizione quando il danneggiato dispone comunque di un rimedio giurisdizionale effettivo contro lo Stato; eventuali dubbi sulla giurisdizione sono rimediabili con il regolamento di giurisdizione.
- È inammissibile, ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., il ricorso per cassazione che si limiti a criticare una decisione conforme a un orientamento nomofilattico consolidato senza offrire argomenti idonei a mutarlo.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione è già risolta dal diritto vivente interno e non sussistono profili interpretativi eurounitari realmente controversi tali da incidere sulla decisione.
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