Cassazione Civile, Ordinanza n. 24127/2021 del 07/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (beneficiaria pensione)
La controversia
La controversia riguarda il riconoscimento della pensione ai superstiti in favore di una figlia del pensionato deceduto. La Corte d'appello aveva accolto l'azione della beneficiaria, riconoscendo il diritto alla prestazione dal 27 dicembre 2011, ritenendo che la stessa fosse inabile al 100% già al momento del decesso del padre, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 13 R.D.L. n. 636 del 1939, come sostituito dall'art. 22 L. n. 903 del 1965, e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse riconosciuto la pensione di reversibilità pur a fronte di una dedotta insorgenza dell'inabilità in epoca successiva al decesso del genitore; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando l'omessa pronuncia sul motivo di appello incidentale relativo alla mancanza di prova del requisito dell'inabilità alla data del decesso. La resistente ha eccepito anche la tardività del ricorso, contestazione respinta dalla Corte di cassazione.
La decisione
La Corte ha anzitutto respinto l'eccezione di tardività del ricorso, rilevando che la notifica si era perfezionata oltre il termine, ma la consegna all'ufficiale giudiziario era avvenuta l'ultimo giorno utile. Nel merito, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi non si confrontavano specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva infatti accertato in modo espresso che la beneficiaria era inabile al 100% al momento del decesso del padre, fondando su tale accertamento il decisum, e aveva semplicemente limitato temporalmente la domanda al periodo successivo al 27 dicembre 2011. Le censure dell'INPS non aggredivano questo autonomo accertamento, ma risultavano prive di specifica riferibilità alla decisione impugnata, risolvendosi in un non motivo. L'INPS è stato quindi condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 13 R.D.L. n. 636 del 1939
richiamato come norma base per il diritto alla pensione ai superstiti, poi sostituita dalla disciplina del 1965
art. 22 L. n. 903 del 1965
richiamato quale norma sostitutiva della precedente disciplina sulla pensione ai superstiti
invocato per contestare la ripartizione dell'onere della prova circa il requisito dell'inabilità
invocato per dedurre omessa pronuncia sul motivo di appello incidentale
usato come parametro del primo motivo di ricorso per cassazione
usato come parametro del secondo motivo di ricorso per cassazione
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per affermare che il motivo deve essere specifico e riferito alla decisione impugnata, altrimenti è inammissibile
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso è ammissibile solo se contiene una critica specifica e puntuale alla ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure astratte o non correlate all'effettivo fondamento della decisione integra un "non motivo" e determina inammissibilità.
- Quando la decisione di merito si fonda su un autonomo accertamento di fatto, il ricorrente deve confrontarsi con tale accertamento e non con una diversa ricostruzione del thema decidendum; la mancata presa di posizione sull'argomento decisivo posto a base del provvedimento impugnato rende la censura inidonea.
- L'omessa considerazione delle ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato comporta la nullità del motivo per difetto di specificità e, in cassazione, la sua sanzione con l'inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
- La verifica della tempestività del ricorso va compiuta considerando, per la notificazione a mezzo ufficiale giudiziario, il momento della consegna dell'atto all'ufficiale stesso e non solo quello di perfezionamento della notifica per il destinatario.
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