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Ordinanza

Ordinanza n. 271/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei provvedimenti dello Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- del 26 agosto 2025, con i quali è stata disposta, nei confronti dei ricorrenti, la revoca di nulla osta al lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202600747

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti dello Sportello Unico per l’Immigrazione che hanno revocato i nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadini stranieri)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, i provvedimenti con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione ha revocato i nulla osta al lavoro subordinato richiesti dal datore di lavoro. L’Amministrazione aveva motivato la revoca rilevando la mancanza di documentazione idonea sulle modalità di sistemazione alloggiativa, l’assenza di un indirizzo nella richiesta di idoneità alloggiativa, la mancata produzione del DURC e l’assenza del riscontro del centro per l’impiego o della relativa autodichiarazione. I ricorrenti hanno dedotto di non essere stati coinvolti nel procedimento e di non avere ricevuto alcuna comunicazione della revoca, sostenendo che, se interpellati, avrebbero potuto integrare la documentazione. In giudizio hanno prodotto documentazione comprovante la regolare sistemazione alloggiativa, il rilascio di più DURC regolari in favore del datore di lavoro e la presentazione della richiesta di verifica dell’indisponibilità di manodopera.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, valorizzando sia la documentazione prodotta dai ricorrenti, che dimostrava la disponibilità degli elementi documentali ritenuti mancanti, sia la mancata partecipazione degli interessati al procedimento di revoca. Il giudice ha affermato che, in forza dell’art. 2, comma 5, d.lgs. 286/1998, allo straniero è riconosciuta la parità di trattamento con il cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione e che, conseguentemente, trovano piena applicazione anche nei suoi confronti le disposizioni sulla partecipazione procedimentale contenute nel capo III della l. 241/1990. Ha quindi accolto la domanda cautelare, sospendendo l’efficacia dei provvedimenti impugnati al fine di consentire all’Amministrazione il riesame della posizione dei ricorrenti. Ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 30 settembre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino … nei rapporti con la pubblica amministrazione

    La parità di trattamento impone di riconoscere allo straniero, nei rapporti con la pubblica amministrazione, le medesime garanzie partecipative previste per il cittadino.

  • Capo III l. 241/1990

    Le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo si applicano pienamente allo straniero in ragione della parità di trattamento prevista dall’art. 2, comma 5, d.lgs. 286/1998.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la domanda cautelare e consente la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati quando ricorrono i presupposti cautelari.

  • art. 22, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998

    È richiamato dall’Amministrazione in relazione alla documentazione concernente la sistemazione alloggiativa dei lavoratori stranieri.

Massime di principio

  • In forza dell’art. 2, comma 5, d.lgs. 286/1998, lo straniero beneficia, nei rapporti con la pubblica amministrazione, della parità di trattamento con il cittadino; tale parità comprende le garanzie di partecipazione al procedimento previste dal capo III della l. 241/1990.
  • La revoca di un nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, fondata sull’asserita carenza di documentazione integrabile, deve essere preceduta dal coinvolgimento procedimentale degli interessati, in modo da consentire loro di fornire chiarimenti o produrre la documentazione richiesta.
  • La produzione in giudizio della documentazione che l’amministrazione aveva ritenuto mancante può fondare il fumus boni iuris della domanda cautelare, quando evidenzi la concreta possibilità che l’esito del procedimento sarebbe potuto mutare all’esito della partecipazione degli interessati.
  • Quando la mancata partecipazione procedimentale e la documentazione prodotta rendono plausibile l’illegittimità della revoca di un nulla osta, la tutela cautelare può consistere nella sospensione dell’atto e nel riesame della posizione da parte dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleTutela cautelareDifetto di istruttoria

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