Ordinanza n. 2674/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento amministrativo fondato sulla valutazione di inaffidabilità della ricorrente, connesso a un coevo divieto di detenzione di armi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti amministrativi ritenuti illegittimi, chiedendone l’annullamento e, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia. L’amministrazione aveva fondato la valutazione di inaffidabilità su una lite familiare durante la quale si era reso necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine. La ricorrente ha allegato quale pregiudizio cautelare il mancato esercizio dell’attività sportiva del tiro a volo. Il testo non specifica analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma dalla motivazione dell’ordinanza emerge la contestazione della specificità e rilevanza dei fatti valorizzati dall’amministrazione, della congruità dell’iter motivazionale e della sussistenza dei presupposti per la sospensione cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che la valutazione di inaffidabilità fosse, allo stato, esente da censure, poiché l’amministrazione aveva individuato fatti specifici e rilevanti, li aveva contestualizzati in modo non irragionevole e aveva adeguatamente motivato il provvedimento. Il giudice ha inoltre rilevato il rapporto di necessaria e immediata presupposizione-consequenzialità tra tale valutazione e il coevo divieto di detenzione di armi, non impugnato con il ricorso. Quanto al periculum in mora, ha escluso la gravità e irreparabilità del pregiudizio derivante dal mancato esercizio del tiro a volo, trattandosi di attività sostituibile, nelle more del giudizio, con altra attività sportiva non connessa all’uso di armi. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo, con verifica del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è stata richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
La disposizione è stata richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris è insussistente quando la valutazione amministrativa di inaffidabilità si fonda su fatti specifici e rilevanti, adeguatamente contestualizzati, e l’iter motivazionale risulta congruo e non irragionevole.
- La valutazione amministrativa di inaffidabilità può essere collegata, secondo un rapporto di necessaria e immediata presupposizione-consequenzialità, a un coevo provvedimento di divieto di detenzione di armi; la mancata impugnazione di quest’ultimo rileva nel giudizio cautelare relativo all’atto consequenziale.
- Il pregiudizio derivante dal mancato esercizio di una specifica attività sportiva connessa all’uso di armi non integra, di per sé, un periculum in mora grave e irreparabile quando l’interessato possa svolgere altre attività sportive non legate all’uso di armi.
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