Ordinanza n. 2672/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato nell'ambito della procedura flussi, adottato dalla Prefettura di Roma il 12 febbraio 2026
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato. L'amministrazione ha fondato la revoca sulla carenza del requisito economico del datore di lavoro, ritenendo non conforme alle indicazioni della circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 3/2022 l'asseverazione prodotta. In particolare, l'asseverazione non indicava l'identità dei lavoratori cui si riferiva, non conteneva un dettaglio analitico della capacità patrimoniale e dell'equilibrio economico-finanziario dell'impresa, né specificava il numero dei dipendenti già impiegati e il tipo di attività svolta. Il ricorrente ha contestato la legittimità della revoca, chiedendo la tutela cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, nella fase di cognizione sommaria, insussistenti i presupposti per la sospensione del provvedimento. Ha rilevato che l'asseverazione riportava soltanto i dati identificativi del ricorrente, benché la medesima società avesse richiesto nel 2023 il nulla osta per diciassette lavoratori. Inoltre, quanto alla capacità patrimoniale e all'equilibrio economico-finanziario, il professionista asseverante aveva richiamato esclusivamente il fatturato dell'impresa, senza considerare ulteriori dati, quale l'utile di esercizio. Sulla base di tali carenze, il Collegio ha ritenuto la revoca immune dalle censure dedotte e ha negato le misure cautelari. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti per la concessione delle misure cautelari; il TAR ne ha escluso la sussistenza sulla base di una valutazione sommaria della legittimità della revoca.
circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 3/2022
La circolare è stata utilizzata quale parametro per valutare la completezza e conformità dell'asseverazione relativa al requisito economico del datore di lavoro nella procedura di ingresso per lavoro subordinato.
Massime di principio
- Nella procedura di ingresso di lavoratori subordinati nell'ambito dei flussi, la verifica del requisito economico del datore di lavoro può fondarsi sulla conformità dell'asseverazione alle indicazioni applicabili dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
- Un'asseverazione può essere ritenuta carente quando non identifica tutti i lavoratori cui si riferisce e non fornisce elementi analitici sulla capacità patrimoniale e sull'equilibrio economico-finanziario dell'impresa, non essendo sufficiente il solo riferimento al fatturato.
- La domanda cautelare deve essere respinta quando, all'esame sommario, le carenze documentali poste a fondamento della revoca del nulla osta fanno ritenere il provvedimento amministrativo immune dalle censure dedotte.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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