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Ordinanza

Ordinanza n. 272/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento del Questore di -OMISSIS- in data 5 maggio 2025, notificato in data 24 marzo 2026, con il quale è stata disposta, nei confronti del ricorrente, la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n.-OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600802

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Questore adottato a seguito della condanna penale definitiva, confermata dalla Corte d’Appello, alla pena di due anni e due mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 572 cod. pen. Il provvedimento ha valorizzato la gravità del fatto e la ritenuta non comune predisposizione alla commissione di reati di particolare allarme sociale, inclusi i delitti di violenza domestica. Tra le censure, il ricorrente ha dedotto l’omessa valutazione dei legami familiari in Italia, rappresentando la stabile residenza e attività lavorativa, la presenza dell’ex moglie e del figlio, nonché il proprio contributo economico al mantenimento del figlio. A sostegno ha prodotto una lettera dell’ex moglie e un estratto conto bancario. Il TAR ha rilevato elementi dubitativi sull’effettività di tali circostanze: la sottoscrizione della lettera non era autenticata, il conto dal quale sarebbero partiti i versamenti presentava un saldo di soli 58,58 euro e una pronuncia del Tribunale di sorveglianza aveva riferito che i familiari avrebbero fatto rientro nel Paese d’origine, senza che tali valutazioni fossero state adeguatamente considerate nel ricorso.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda cautelare. Ha disposto un’istruttoria, ordinando al Questore di depositare entro quaranta giorni una relazione documentata sulla situazione personale e familiare del ricorrente, con particolare riferimento ai rapporti con l’ex coniuge e il figlio. La relazione dovrà chiarire se i familiari risiedano in Italia o all’estero, se la lettera del 31 marzo 2026 sia stata effettivamente sottoscritta dall’ex moglie e se il ricorrente continui a contribuire al mantenimento del figlio. Il collegio ha fissato una nuova camera di consiglio per il definitivo esame della domanda cautelare. Non sono stati espressi una valutazione definitiva sul fumus boni iuris o sul periculum in mora, né un giudizio conclusivo sulla legittimità della revoca.

Norme richiamate

  • art. 572 cod. pen.

    reato di cui all’art. 572 cod. pen.

    La condanna per il reato commesso è richiamata nel provvedimento di revoca e costituisce il presupposto fattuale della valutazione di gravità e pericolosità effettuata dall’amministrazione.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della trattazione della domanda cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato, insieme all’art. 10 del regolamento europeo, quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare amministrativo, quando la decisione dipende dall’effettiva consistenza dei legami familiari e della situazione personale dello straniero, il giudice può disporre un’istruttoria chiedendo all’amministrazione una relazione documentata prima di definire la domanda cautelare.
  • Ai fini della valutazione della legittimità della revoca di un titolo di soggiorno conseguente a una condanna penale, la situazione familiare e personale dell’interessato costituisce un elemento che deve essere verificato e considerato, ove dedotto come rilevante.
  • La documentazione prodotta dal ricorrente a sostegno dei legami familiari e dei contributi al mantenimento può richiedere specifici riscontri istruttori quando presenti profili di incertezza, quali una sottoscrizione non autenticata, una situazione bancaria apparentemente incompatibile o elementi contrari emergenti da atti giudiziari.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiTutela cautelareIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

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