Ordinanza n. 2671/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di ritiro cautelare di armi, munizioni e materiali esplodenti, nonché dei relativi titoli autorizzativi, adottato ai sensi dell’art. 39 TULPS
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il verbale del 19 novembre 2025 con cui la Legione Carabinieri Lazio, Tenenza di Guidonia Montecelio, ha disposto il ritiro cautelare delle armi, delle munizioni e dei materiali esplodenti regolarmente denunciati, insieme ai titoli autorizzativi relativi alla loro detenzione, ai sensi dell’art. 39 TULPS. Dal testo dell’ordinanza non emergono in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti, né le ragioni sostanziali poste dall’amministrazione a fondamento del ritiro. Il giudice dà atto che, a seguito di una precedente ordinanza istruttoria, era stata integrata l’istruttoria.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare esclusivamente ai fini della sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza disporre nel testo una sospensione sostanziale dell’efficacia del verbale impugnato né anticipare una valutazione definitiva sulla legittimità del ritiro. Ritenendo che le esigenze di tutela del ricorrente potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la rapida fissazione dell’udienza di merito, ha fissato la trattazione per il 24 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 39 TULPS
ritiro cautelare di armi, munizioni e materiali esplodenti
La disposizione è richiamata quale base normativa del provvedimento amministrativo impugnato; l’ordinanza cautelare non formula una valutazione definitiva sulla sua corretta applicazione.
art. 55, comma 10, c.p.a.
accoglie l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita definizione del giudizio nel merito
La tutela cautelare può essere accordata mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito quando tale misura è ritenuta sufficiente a soddisfare le esigenze di tutela, senza necessità di sospendere direttamente l’efficacia dell’atto impugnato.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare ai soli fini della sollecita definizione del giudizio nel merito, quando la rapida fissazione dell’udienza pubblica sia ritenuta misura adeguata a tutelare la posizione del ricorrente.
- L’accoglimento dell’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta necessariamente la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato e non equivale a una decisione anticipata sulla fondatezza dell’azione di annullamento.
Come è indicizzato
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