Ordinanza n. 2673/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno e rifiuto dell’istanza di rinnovo, adottati dal Questore di Roma
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Roma che ha revocato il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, emesso ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. 286/1998, e ha respinto l’istanza di rinnovo. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia dell’atto. Dalla motivazione dell’ordinanza emergono censure dirette a contestare la legittimità della revoca e del diniego di rinnovo, sostenendo anche che il titolo avrebbe dovuto essere convertito in altro permesso di soggiorno senza necessità di una specifica istanza.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, nella fase di cognizione sommaria, insussistenti i presupposti per concedere la sospensione. Il Collegio ha considerato adeguatamente giustificata la revoca e il rifiuto del rinnovo sia dall’interruzione del rapporto di lavoro con il datore originario, in ragione del collegamento funzionale del permesso per trasferimento intra-societario con il datore o gruppo societario che aveva consentito l’ingresso in Italia, sia dal superamento del periodo massimo complessivo di permanenza, pari a tre anni. È stata inoltre ritenuta infondata la tesi della conversione automatica: la conversione del titolo di soggiorno presuppone la presentazione di un’apposita istanza e non può essere disposta d’ufficio. Le censure non sono quindi apparse assistite da sufficiente fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 27 quinquies d.lgs. 286/1998
titolo derogatorio e funzionalmente connesso al datore/gruppo che ha consentito l’ingresso nel territorio nazionale; periodo massimo complessivo di permanenza pari a tre anni
Il permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario è collegato funzionalmente al datore o al gruppo societario originario e non può proseguire, in assenza dei relativi presupposti, dopo l’interruzione del rapporto di lavoro; la conversione non è automatica e richiede un’apposita istanza.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la valutazione della domanda cautelare e per la verifica sommaria dei presupposti della tutela richiesta.
Massime di principio
- Il permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario costituisce un titolo derogatorio funzionalmente collegato al datore di lavoro o al gruppo societario che ha consentito l’ingresso dello straniero; l’interruzione di tale rapporto può giustificarne la revoca e il diniego di rinnovo.
- Il superamento del periodo massimo complessivo di permanenza previsto per il permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario costituisce un autonomo elemento idoneo a sorreggere il diniego di rinnovo o la revoca del titolo.
- La conversione di un permesso di soggiorno in un diverso titolo non opera automaticamente e non può essere disposta d’ufficio dall’amministrazione, ma presuppone la presentazione di una specifica istanza da parte dell’interessato.
- In sede cautelare, quando l’atto impugnato risulti sommariamente giustificato dall’interruzione del rapporto di lavoro rilevante e dal superamento della durata massima del titolo, non sussiste il fumus boni iuris necessario per sospenderne l’efficacia.
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