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Ordinanza

Ordinanza n. 273/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della nota prot n. -OMISSIS-del 18 marzo 2026 con la quale il Comune di -OMISSIS- ha disposto il rigetto dell’istanza del ricorrente di compartecipazione al costo di servizi sociosanitari per l’annualità 2026; - della determina n. 106 del 23 febbraio 2026 con la quale il Comune di -OMISSIS- ha impegnato la spesa di € 19.950,00 quale copertura di parte delle rette di degenza del ricorrente per l’anno 2026; - del Regolamento comunale per l’integrazione delle rette in R.S.A., quale atto presupposto ed in parte qua, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 15 febbraio 2021; - nonché, ove occorrer possa, della nota prot. n-OMISSIS- del 17 febbraio 2026 con la quale il Comune di -OMISSIS- ha confermato l’impegno economico assunto per l’anno 2025; - nonché di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e comunque connesso avente ad oggetto la partecipazione al costo del servizio di comunità alloggio fruito dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202600712

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di compartecipazione al costo della retta sociosanitaria per l’anno 2026, determina di impegno parziale della spesa, regolamento comunale sull’integrazione delle rette e atto relativo all’annualità precedente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (utente sociosanitario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, persona maggiorenne con disabilità grave, invalidità totale, non autosufficienza e ISEE pari a zero, ha contestato il diniego comunale alla compartecipazione alla quota socio-alberghiera della retta, fondato sulla pretesa rilevanza della situazione economica dei genitori non conviventi. Ha dedotto la violazione della disciplina nazionale sull’ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, sostenendo che il calcolo avrebbe dovuto riferirsi al nucleo ristretto previsto per il beneficiario maggiorenne e non includere i genitori. Ha inoltre contestato l’imposizione di un costo annuo superiore all’ISEE e agli emolumenti percepiti, nonché la previsione regolamentare comunale relativa alla computabilità dell’indennità di accompagnamento, ritenuta incompatibile con la normativa che esclude dal reddito disponibile i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti in ragione della disabilità. È stato altresì dedotto il periculum in mora, in ragione della minaccia di dimissioni dalla struttura per un debito accumulato pari a euro 15.740,00.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso l’efficacia degli atti impugnati, disponendo la rinnovazione dell’istruttoria comunale alla luce delle considerazioni esposte. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto plausibile la violazione della disciplina sull’ISEE: l’ISEE costituisce lo strumento unificato per valutare la situazione economica ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate e della determinazione della compartecipazione; per le prestazioni sociosanitarie rivolte a maggiorenni il nucleo rilevante è quello ristretto previsto dall’art. 6 d.P.C.M. n. 159/2013, dal quale risultano esclusi i genitori. Il giudice ha inoltre ravvisato profili di possibile contrasto tra il regolamento comunale e la disciplina concernente l’esclusione dal reddito disponibile dei trattamenti percepiti in ragione della disabilità. Quanto al periculum in mora, ha valorizzato il rischio concreto di dimissione dalla struttura in caso di mancato pagamento del debito. La tutela cautelare è stata accordata mediante sospensione degli atti, trattandosi di situazione pretensiva, per consentire la rinnovazione dell’istruttoria senza anticipare definitivamente la decisione di merito. L’udienza pubblica è stata fissata per il 30 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha accolto la domanda cautelare previa valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 2, comma 1, d.P.C.M. n. 159/2013

    L’ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate e della definizione del livello di compartecipazione al costo costituisce livello essenziale delle prestazioni.

    L’ISEE è criterio indefettibile per valutare la capacità economica dell’utente e determinare la compartecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate.

  • art. 6, commi 1 e 2, d.P.C.M. n. 159/2013

    Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età, l’ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare ristretto del beneficiario, composto dal coniuge, dai figli minori e dai figli maggiorenni.

    Per le prestazioni sociosanitarie rivolte a persone maggiorenni, la situazione economica deve essere calcolata sul nucleo ristretto previsto dalla norma, senza includere i genitori non conviventi.

  • art. 2-sexies, comma 1, lett. a), d.l. n. 42/2016

    Sono esclusi dal reddito disponibile i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità.

    I trattamenti percepiti in ragione della disabilità devono essere esclusi dal reddito disponibile rilevante ai fini della compartecipazione, secondo la valutazione cautelare del TAR.

  • art. 117, comma 2, lett. m), Cost.

    La disciplina dell’ISEE ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate e della compartecipazione al costo è collegata alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Massime di principio

  • Nella determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate, l’ISEE costituisce lo strumento unificato di valutazione della situazione economica dell’utente e non può essere sostituito, senza adeguata base normativa, da criteri autonomamente individuati dall’amministrazione.
  • Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria rivolte a una persona maggiorenne, il calcolo dell’ISEE deve riferirsi al nucleo familiare ristretto previsto dall’art. 6 d.P.C.M. n. 159/2013; la situazione reddituale e patrimoniale dei genitori non può essere assunta come presupposto autonomo per negare o ridurre la compartecipazione, ove essi siano estranei al nucleo rilevante.
  • In sede cautelare, il rischio di dimissione dalla struttura sociosanitaria per morosità, connesso all’imposizione di una quota non coerente con l’ISEE e con le prestazioni economiche dell’utente, integra un periculum in mora idoneo a giustificare la sospensione degli atti impugnati.
  • Quando la domanda cautelare riguarda una situazione pretensiva e richiede una nuova valutazione amministrativa, il giudice può sospendere gli atti contestati ordinando, in via conformativa provvisoria, la rinnovazione dell’istruttoria secondo i criteri normativi indicati nell’ordinanza.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieServizi sociali ed educativiInvalidità del provvedimento
RamiSanitàServizi pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaEfficacia ed esecutorietà

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