Cassazione Civile, Ordinanza n. 36402/2021 del 24/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (coeredi)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rimborso di spese che un coerede aveva sostenuto per interventi su un immobile e su un parco-giardino riferiti, secondo la ricostruzione della precedente sentenza, rispettivamente a un bene comune tra i germani e a un fabbricato condominiale. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo non provata l'effettiva esistenza e consistenza delle spese, e la Cassazione, con sentenza n. 33158/2019, aveva rigettato il ricorso confermando che non era stato assolto l'onere probatorio sulle spese e, quindi, che non potevano nemmeno valutarsi la necessità o l'urgenza degli interventi. I ricorrenti hanno poi proposto revocazione della sentenza di Cassazione deducendo un errore revocatorio di fatto: sostenevano che la Corte non avrebbe considerato dati ritenuti incontrovertibili emersi dalla consulenza tecnica d'ufficio svolta in appello, la quale avrebbe quantificato le spese sostenute e indicato le opere necessarie, urgenti, indifferibili, utili o voluttuarie. In sostanza, chiedevano di riesaminare il valore probatorio della CTU e la premessa sulla mancanza di prova delle spese. La Corte ha però rilevato che la censura non investiva un errore percettivo su un fatto interno al giudizio di legittimità, ma mirava a rimettere in discussione il giudizio già compiuto sulla prova e, quindi, a riproporre il thema decidendum originario del precedente ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione perché le doglianze non integravano l'errore di fatto revocatorio ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395 n. 4 c.p.c.: mancava un vero contrasto fra la realtà processuale e quanto affermato nella sentenza di cassazione, mentre le censure riguardavano valutazioni di merito e di prova già estranee al rimedio revocatorio. Ha quindi condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di revocazione in favore dei controricorrenti costituiti e ha disposto la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario di uno di essi. Ha inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto per i ricorsi dichiarati inammissibili.
Norme richiamate
Nel caso di comunione ordinaria, il partecipante che abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune può ottenerne il rimborso solo provando l'inerzia degli altri compartecipi o dell'amministratore e la necessità dei lavori.
Nel condominio, il condomino che anticipi spese per la conservazione della cosa comune ha diritto al rimborso solo se prova l'urgenza della spesa.
La liquidazione equitativa è ammessa solo quando l'impossibilità o estrema difficoltà di provare l'ammontare dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte nella documentazione della spesa.
L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso grava sulla parte che lo domanda; la mancanza di prova degli esborsi impedisce di valutare anche necessità o urgenza.
Il consulente tecnico d'ufficio può assumere informazioni e verificare fatti accessori, ma non può sostituirsi alle parti nell'accertamento dei fatti costitutivi della domanda o eccezione; gli accertamenti eccedenti questi limiti non hanno valore probatorio.
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo nei casi di errore di fatto revocatorio, non per rimettere in discussione valutazioni di merito o questioni già decise.
L'errore revocatorio richiede un errore meramente percettivo, consistente in un contrasto tra la rappresentazione del fatto nella sentenza e quella risultante dagli atti, e non una valutazione o interpretazione del materiale processuale.
È stata disposta la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario di una parte controricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di declaratoria di inammissibilità, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
La norma ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 115/2002 sull'ulteriore contributo unificato nei casi di impugnazione dichiarata inammissibile.
Massime di principio
- Il rimedio della revocazione della sentenza di cassazione è limitato all'errore di fatto revocatorio in senso stretto: deve trattarsi di una svista percettiva su un fatto interno al giudizio di legittimità, non di una contestazione della valutazione delle prove o della ricostruzione giuridica della controversia.
- Non integra errore revocatorio la censura che, sotto la veste dell'omessa considerazione di un dato processuale, miri in realtà a riaprire il thema decidendum già esaminato dalla Corte o a contestare l'apprezzamento del materiale istruttorio.
- Chi chiede il rimborso di spese anticipate per la conservazione di beni comuni deve provare in modo adeguato sia l'esborso sia, secondo il regime applicabile, la necessità o l'urgenza dell'intervento; in mancanza della prova della spesa non può neppure scrutinarsi il requisito sostanziale del rimborso.
- La consulenza tecnica d'ufficio non può supplire all'onere probatorio delle parti sui fatti costitutivi della domanda: il CTU può chiarire fatti accessori e acquisire informazioni, ma non trasformarsi in fonte diretta di prova dei fatti principali.
- La liquidazione equitativa del danno o del credito è preclusa quando l'assenza di prova del quantum dipenda da una carenza documentale imputabile alla parte e non da oggettiva impossibilità o estrema difficoltà di precisazione.
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