Cassazione Penale, Sentenza n. 16507/2025 del 02/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Salerno che, ribaltando il proscioglimento pronunciato dal Tribunale di Salerno, li aveva dichiarati colpevoli del reato di falso in atto pubblico (connesso alla presunta indicazione, in una determina n. 286 del 28/03/2019, di lavori già eseguiti e quindi turbativa della gara mediante affidamento privato). I motivi di ricorso denunciavano: omessa dichiarazione di inammissibilità dell'appello del Procuratore generale per genericità; illegittima rinnovazione dell'istruttoria con acquisizione di testimonianze non assunte in primo grado e di elementi nuovi senza motivazione decisiva; uso di testimonianze indirette e travisamento della prova; errata valutazione e mancata considerazione dei documenti tecnici (relazione tecnica e computo metrico) dai quali risultava che l'abbattimento del tramezzo non era oggetto dell'appalto; inversione dell'onere della prova con riferimento al mancato rinvenimento del verbale di consegna; mancata applicazione delle attenuanti generiche per presunta sopravalutazione del dolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato i ricorsi e, con la motivazione parziale riportata, ha ritenuto in parte fondati i gravami. Ha dichiarato infondati o inammissibili alcuni motivi (in particolare quelli che censuravano la specificità dell'appello del Procuratore generale e l'ammissibilità delle richieste istruttorie), ma ha accolto altri profili di doglianza relativi alla illogicità e contraddittorietà della motivazione della Corte di appello, nonché all'inversione dell'onere della prova riguardo al mancato rinvenimento del verbale di consegna. In particolare la Corte di appello era erroneamente pervenuta alla conclusione della anteriorità delle opere rispetto alla determina valutando come decisivo l'abbattimento di un tramezzo che, secondo la relazione tecnica e il computo metrico allegati alla determina, non era parte delle opere appaltate; inoltre la mancata redazione del verbale, posto che era prassi per il Comune non redigerlo per lavori di modesto importo, non poteva costituire elemento probatorio a carico senza che la pubblica accusa avesse provato l'anteriorità. Per tali ragioni la Corte di cassazione ha ritenuto sussistenti vizi di motivazione e di travisamento probatorio e (alla luce delle censure accolte) ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata in relazione alle parti viziate, con rinvio per nuovo esame secondo i principi espressi (ovvero ha parzialmente annullato la condanna e disposto gli effetti processuali conseguenti).
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 50 del 2016
norma che disciplina gli affidamenti diretti per contratti pubblici; la determina impugnata si richiamava a questa disposizione per motivare l'affidamento diretto alla ditta Abacolor
richiamato nel testo per l'ipotesi di reato connessa alla mancata gara; il Tribunale aveva ritenuto non sussistente tale delitto in assenza di gara pubblica
consente alla Corte d'appello di acquisire documenti e di compiere attività istruttorie non svolte in primo grado; il Procuratore generale aveva chiesto l'esame di testi e l'acquisizione di verbali ritenuti decisivi
disciplina le cause di inutilizzabilità delle dichiarazioni dei testimoni; il ricorso contestava l'utilizzo di deposizioni indirette non validate dall'escussione del teste di riferimento
prevede la rinnovazione dell'istruttoria in appello quando l'appello impone la diversa valutazione delle prove; la Corte d'appello ha ritenuto necessario rinnovare alcune escussioni
norma sulla motivazione della sentenza d'appello e del controllo da parte della Cassazione; i ricorrenti hanno censurato carenza o illogicità della motivazione
disciplina il dolo come elemento soggettivo del reato; i ricorrenti hanno sostenuto la mancanza del dolo o l'assenza di offensività della condotta (falso innocuo)
riguarda le circostanze attenuanti generiche; i ricorrenti lamentavano l'omessa applicazione per valutazione illogica del dolo
art. 581, comma 1-bis e art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
norme processuali citate con riferimento all'ammissibilità dell'appello del Procuratore generale e ai limiti del controllo in Cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi dell'appello sufficientemente specifici
art. 191 e art. 194 d.lgs. n. 267 del 2000
richiamati nella motivazione per spiegare le conseguenze dell'assenza di forma scritta e degli adempimenti per i contratti pubblici; la Corte ha osservato che l'appalto irregolare avrebbe effetti sul piano obbligatorio e sulla responsabilità
Massime di principio
- La riassunzione dell'istruttoria in appello (o l'acquisizione di prove non assunte in primo grado) è ammissibile solo se l'appellante indica e motiva la decisività delle nuove prove richieste; la Corte d'appello deve motivare in modo chiaro la necessità e la rilevanza delle prove nuove
- Quando la Corte d'appello rovescia una assoluzione, è richiesta motivazione rafforzata: il giudice deve confrontarsi esplicitamente con le ragioni che avevano condotto al proscioglimento e spiegare perché giunge a conclusioni opposte
- Non si può reggere una condanna sull'utilizzo di una circostanza (es. abbattimento di un tramezzo) se la documentazione tecnica (relazione e computo metrico) mostra che quella circostanza non rientrava nelle opere appaltate; la motivazione non può ignorare o travisare documenti probatori rilevanti
- L'assenza di un documento favorevole agli imputati (es. verbale di consegna) non può essere utilizzata per trasferire l'onere probatorio sull'imputato salvo che non vi sia prova che il documento fosse ordinariamente redatto; l'onere della prova circa i fatti costitutivi dell'illecito resta in capo alla pubblica accusa
- Le testimonianze di secondo mano o basate su notizie riferite (hearsay) hanno valore probatorio limitato; se una dichiarazione è utilizzata in base a riferimenti, il giudice deve valutare l'attendibilità e la possibile inutilizzabilità ai sensi delle norme processuali
- Il rilievo di un 'falso innocuo' va valutato con attenzione: anche se la determina avesse avuto la finalità di regolarizzare lavori già eseguiti, vanno comunque considerati gli effetti sostanziali sull'ente pubblico e la regolarità contrattuale; la mancanza di offensività non può essere data per scontata
- Nei procedimenti contro pubblici ufficiali o funzionari per atti amministrativi, la verifica della corrispondenza tra contenuto dell'atto e fatti reali richiede congrua istruttoria e confronto con la documentazione amministrativa prodotta
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16454/2025 del 02/05/2025
- Sentenza penale · 2 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16456/2025 del 02/05/2025
- Sentenza penale · 2 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16457/2025 del 02/05/2025
- Sentenza penale · 2 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16458/2025 del 02/05/2025
- Sentenza penale · 2 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16459/2025 del 02/05/2025
- Sentenza penale · 2 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16460/2025 del 02/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →