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Sentenza

Sentenza n. 3703/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento, emesso il 12 aprile 2025 e notificato in pari data, con il quale è stata applicata la misura prevista dall'art. 13-bis, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, con. con. mod. nella L. 18 aprile 2017, n. 48.

Giustizia amministrativa202502222

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto di accesso e di stazionamento nelle vicinanze di specifici esercizi pubblici per la durata di un anno, adottato ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1, d.l. n. 14/2017

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore adottato il 12 aprile 2025, in occasione di una manifestazione con circa diecimila partecipanti durante la quale alcuni manifestanti avevano imbrattato e danneggiato vetrine di istituti bancari ed esercizi commerciali. La ricorrente, fermata insieme ad altri soggetti, era stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 337 c.p. Il primo motivo deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 13-bis d.l. n. 14/2017, sostenendo che la descrizione della condotta fosse contraddittoria e non supportata da elementi gravi, precisi e concordanti, sia quanto agli atti vandalici sia quanto alla resistenza a pubblico ufficiale. Il secondo motivo denunciava il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990, contestando l'insussistenza di un pericolo attuale e concreto per la sicurezza pubblica. La ricorrente richiamava inoltre il mancato accesso agli atti del procedimento.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto integrati i presupposti dell'art. 13-bis, comma 1, d.l. n. 14/2017: la ricorrente era stata denunciata nei tre anni precedenti per il delitto non colposo di resistenza a pubblico ufficiale, reato espressamente incluso tra quelli che consentono l'adozione della misura; la denuncia rileva come fatto storico del deferimento all'autorità giudiziaria, senza necessità di una condanna. Il Collegio ha inoltre ritenuto sussistente il requisito del pericolo per la sicurezza pubblica, sulla base degli elementi risultanti dall'istruttoria e dai video prodotti: la ricorrente era stata fermata con il gruppo responsabile degli atti vandalici, identificata dagli agenti e aveva posto in essere una resistenza attiva, frapponendosi tra le forze dell'ordine e il gruppo di facinorosi per ostacolare le operazioni di fermo e di interruzione del corteo. Tali elementi sono stati giudicati gravi, precisi e concordanti e idonei a fondare il giudizio prognostico di pericolosità, secondo la logica preventiva del più probabile che non. La denuncia per resistenza a pubblico ufficiale è stata ritenuta sufficiente, anche se alla ricorrente non era stato formalmente contestato anche il danneggiamento. Il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato e spazialmente coerente con i luoghi interessati dalla manifestazione. Il mancato accesso agli atti non ha inciso sulla legittimità della misura, poiché i relativi dinieghi non erano stati autonomamente impugnati. La domanda cautelare era stata già definitivamente respinta con precedente ordinanza. Spese compensate per la peculiarità e novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 13-bis d.l. n. 14/2017, convertito dalla l. n. 48/2017

    l’essere stato denunciato “negli ultimi tre anni”; “dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza”

    Il comma 1 richiede, per l'adozione del DASPO antirissa, la denuncia nei tre anni precedenti per una delle fattispecie previste, la riconducibilità del fatto a una delle ipotesi criminose contemplate e una valutazione prognostica di pericolo attuale per la sicurezza pubblica. La denuncia rileva come fatto storico del deferimento all'autorità giudiziaria e non presuppone una condanna.

  • art. 337 c.p.

    La resistenza a pubblico ufficiale è stata ritenuta delitto non colposo incluso tra i reati che consentono l'adozione della misura ai sensi dell'art. 13-bis d.l. n. 14/2017.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    L'obbligo di motivazione è stato ritenuto rispettato perché il provvedimento esponeva la dinamica dei fatti e indicava elementi gravi, precisi e concordanti idonei a sostenere il giudizio di pericolosità.

  • art. 13 e art. 16 Cost.

    La disciplina del DASPO antirissa è compatibile con le libertà personale e di circolazione quando il divieto è collegato a un concreto pericolo di commissione di reati e riguarda locali specificamente individuati in relazione ai fatti o alle frequentazioni del destinatario.

  • art. 5, comma 1, lett. a), l. n. 287/1991

    La disposizione identifica gli esercizi pubblici ai quali si riferisce il divieto di accesso previsto dal provvedimento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Ai fini dell'adozione del DASPO antirissa previsto dall'art. 13-bis, comma 1, d.l. n. 14/2017, il requisito della denuncia consiste nel fatto storico del deferimento all'autorità giudiziaria nei tre anni precedenti e non richiede una condanna né è escluso dalla procedibilità a querela.
  • Il DASPO antirissa richiede, oltre alla denuncia per una delle fattispecie contemplate dalla legge, una valutazione prognostica di pericolo attuale per la sicurezza pubblica; tale requisito costituisce il collegamento tra la misura e la finalità preventiva che la giustifica.
  • Il giudizio di pericolosità necessario per il DASPO antirissa può essere fondato su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti secondo la regola del più probabile che non, senza che occorra una prova definitiva della responsabilità penale dell'interessato.
  • La denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, commessa nelle vicinanze di locali pubblici, è di per sé idonea a integrare il presupposto criminoso dell'art. 13-bis d.l. n. 14/2017, anche quando non sia stata contestata anche la partecipazione agli atti di danneggiamento.
  • Il divieto di accesso è compatibile con le garanzie costituzionali quando i locali e le aree interdette siano specificamente individuati e collegati alla commissione delle condotte o alle persone frequentate dal destinatario, evitando un sacrificio quantitativamente eccessivo della libertà di circolazione.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaOrdine e sicurezza pubblica
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePrincipi di precauzione e prevenzioneProporzionalità e ragionevolezza

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