Cassazione Civile, Ordinanza n. 24151/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La controversia nasce dall'azione revocatoria fallimentare promossa dalla curatela di una società poi fallita per far dichiarare inefficace, nei confronti della massa, la compravendita di una villetta acquistata da due coniugi nel periodo sospetto. Il tribunale aveva rigettato la domanda, ma la corte d'appello l'ha accolta ritenendo provata la scientia decoctionis degli acquirenti sulla base della presenza, sull'immobile, di due ipoteche giudiziali espressamente richiamate nell'atto di vendita, conseguenti a decreti ingiuntivi per un importo molto rilevante. La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con due motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., sostenendo che non erano stati considerati gli esiti di accertamenti precontrattuali attestanti il notevole volume d'affari e il patrimonio immobiliare della società, né l'occultamento del dissesto societario da parte dell'amministratore; (2) violazione dell'art. 2729 c.c., perché le sole iscrizioni ipotecarie non sarebbero state presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a dimostrare la conoscenza dello stato di insolvenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto tempestivo il ricorso, respingendo l'eccezione di tardività sollevata dalla curatela, ma ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Ha affermato che, in tema di revocatoria fallimentare di compravendite immobiliari, la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo può essere provata dal curatore mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, e che nel caso concreto la corte territoriale si era correttamente attenuta a tale criterio valorizzando l'esistenza di ipoteche giudiziali sull'immobile, espressamente menzionate nel contratto e conseguenti a decreti ingiuntivi per importi rilevanti. Le doglianze della ricorrente sono state considerate, in realtà, una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e sono stati richiamati i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Per la revocatoria fallimentare degli atti a titolo oneroso è necessario provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente; tale conoscenza può essere dimostrata anche mediante presunzioni.
La censura è stata ritenuta inidonea perché diretta in sostanza a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
Non consente in cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio, salvo i limiti del vizio motivazionale nei casi previsti dalla legge.
La dedotta violazione è stata ricondotta, in concreto, a una contestazione sul merito della motivazione e non a un effettivo vizio di nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La doglianza per violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione è limitato; non è ammessa una nuova lettura delle risultanze processuali, salvo anomalie motivazionali rilevanti in termini costituzionali.
Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; nel caso concreto le ipoteche giudiziali iscritte sull'immobile e menzionate nell'atto sono state ritenute idonee a integrare tale standard probatorio.
La riduzione da un anno a sei mesi del termine lungo di impugnazione non si applica ai procedimenti instaurati prima dell'entrata in vigore della legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria fallimentare degli atti a titolo oneroso, la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte del terzo può essere dimostrata dal curatore anche tramite presunzioni, purché gravi, precise e concordanti.
- L'iscrizione di un'ipoteca giudiziale sul bene compravenduto, specie se espressamente richiamata nel contratto e derivante da provvedimenti monitori di rilevante importo, può costituire indizio sufficiente della conoscenza dell'insolvenza in capo all'acquirente.
- La valutazione della scientia decoctionis è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio di motivazione o di anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova rivalutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- La disciplina del termine lungo per proporre impugnazione introdotta dalla l. n. 69/2009 non opera retroattivamente sui giudizi instaurati prima della sua entrata in vigore.
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