Cassazione Civile, Ordinanza n. 12220/2023 del 08/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2003, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione costi ritenuti indeducibili perché relativi a operazioni asseritamente inesistenti, fatturate da società terze riconducibili a un soggetto indicato dall'Ufficio come ideatore di un meccanismo evasivo nell'ambito di sponsorizzazioni sportive. La commissione tributaria provinciale aveva riconosciuto l'effettività della sponsorizzazione ma ne aveva ridotto il costo ritenendolo sproporzionato; la commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'appello della contribuente ritenendo provata l'effettività delle prestazioni e non dimostrata la sproporzione del corrispettivo. L'Agenzia aveva poi proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile con ordinanza della Corte di cassazione n. 3790/2016 quanto al secondo motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per avere in sostanza sollecitato una rivalutazione del materiale istruttorio. Con il successivo ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., l'Ufficio ha dedotto errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte, nel dichiarare inammissibile il motivo di cassazione, avrebbe equivocato sul contenuto delle censure: non avrebbe considerato un fatto storico decisivo, cioè il meccanismo evasivo posto in essere dalle società terze, e avrebbe male inteso la doglianza relativa alle fotografie prodotte, che secondo l'Ufficio erano inidonee perché prive di riferimenti spazio-temporali e non riconducibili a una specifica manifestazione sportiva. Chiedeva quindi la revocazione dell'ordinanza e, nel giudizio rescissorio, l'accoglimento del motivo di ricorso per cassazione originario.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le doglianze dell'Agenzia non integrassero un errore di fatto revocatorio, ma al più un errore di giudizio: l'ordinanza revocanda si era infatti pronunciata sul secondo motivo di ricorso per cassazione, qualificandolo come richiesta di diversa valutazione delle prove e delle difese, estranea al paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Dopo aver richiamato la nozione di errore revocatorio e il limite secondo cui la revocazione non può essere utilizzata per censurare errori interpretativi o valutativi, la Corte ha escluso che il mancato richiamo espresso al modus operandi del terzo o alla specifica critica sulle fotografie comportasse una svista percettiva, perché la pronuncia aveva comunque affrontato il punto, negando la sussistenza del vizio denunciato. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'Agenzia è stata condannata alle spese in favore della controricorrente.
Norme richiamate
costituisce il rimedio utilizzato per chiedere la revocazione delle ordinanze della Corte di cassazione nei casi previsti dalla legge.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
la revocazione è ammissibile solo per errore di fatto, inteso come svista percettiva su un fatto storico decisivo risultante incontestabilmente dagli atti, e non per errori di giudizio o di interpretazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la censura per omesso esame è invocabile nei limiti del vigente paradigma, ma non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o delle difese.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83
richiamato quale fonte della modifica dell'art. 360, n. 5, c.p.c., che restringe il vizio deducibile in cassazione.
legge di conversione del d.l. n. 83/2012, richiamata per la modifica dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non applicato nel caso concreto perché la parte soccombente è una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una falsa percezione di un fatto storico decisivo, immediatamente desumibile dagli atti, e non consente di rimettere in discussione l'apprezzamento del materiale probatorio o la qualificazione giuridica delle censure.
- Se la pronuncia di legittimità si è comunque espressa sul motivo di ricorso, anche senza confutare analiticamente ogni argomento, non vi è omesso esame revocatorio ma, al più, un possibile errore di giudizio non deducibile con revocazione.
- La doglianza formulata sotto il profilo dell'omesso esame di fatti decisivi non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove o delle difese di merito, specie dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. operata dal 2012.
- Nell'ambito del giudizio di cassazione, la censura sull'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo e controverso; non è sufficiente lamentare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o di specifiche argomentazioni difensive.
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