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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35999/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La condannata ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza del 21 aprile 2026 del Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria, che aveva respinto le richieste di affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà e detenzione domiciliare per motivi di salute. Il Tribunale aveva ritenuto prematura la concessione dell’affidamento e della semilibertà per l’assenza di una prognosi favorevole di reinserimento, valorizzando la gravità e la violenza dei reati in espiazione, i precedenti, la commissione di ulteriori reati durante un precedente periodo di detenzione domiciliare, la mancanza di revisione critica e l’indisponibilità a svolgere attività lavorative o di volontariato. Quanto alla detenzione domiciliare per salute, aveva escluso l’incompatibilità delle condizioni generali con la detenzione e aveva ritenuto prevalente la tutela della collettività, anche perché i reati attualmente in espiazione erano stati commessi durante un precedente differimento della pena in forma domiciliare. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione: ha contestato il numero delle pendenze processuali indicato nell’ordinanza, sostenendo che un procedimento si era concluso con la non punibilità ex art. 131-bis c.p. e un altro con assoluzione; ha dedotto che i precedenti risalivano al 2007 e 2008 e non dimostravano pericolosità attuale, che la vittima degli atti persecutori si era trasferita e che non era stata adeguatamente valutata la persistenza delle patologie, già all’origine di un differimento della pena nel 2018. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, richiamando la tutela della libertà personale anche nella sua dimensione morale e lamentando che il Tribunale non avesse spiegato specificamente come le cure necessarie potessero essere praticate in carcere.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l’inesattezza relativa al numero delle pendenze processuali non fosse idonea a disarticolare la motivazione, fondata anche sui precedenti penali, sulla commissione di un ulteriore reato durante l’espiazione e sull’indisponibilità della condannata a intraprendere attività lavorative o di volontariato. Ha giudicato irrilevante, ai fini della prognosi richiesta per l’affidamento in prova, il trasferimento della specifica vittima, poiché la valutazione riguarda il pericolo generale di commissione di altri reati. Ha inoltre rilevato che il ricorso non si confrontava con la motivazione sull’assenza di revisione critica, né con il bilanciamento sulla detenzione domiciliare per salute, basato anche sulla commissione dei reati attualmente in espiazione durante un precedente differimento per motivi sanitari. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in termini generali e privo di riferimenti specifici alle ragioni della decisione impugnata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354

    la prognosi di pericolosità di cui all’art. 47 ord. pen., che deve essere formulata con riferimento alla pericolosità della condannata in generale (“assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati”, cfr. art. 47, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354), non alla pericolosità della stessa in rapporto con una persona specifica.

    La prognosi richiesta per l’affidamento in prova deve riguardare il rischio generale che la condannata commetta altri reati, e non soltanto il rischio di reiterazione nei confronti di una determinata persona.

  • art. 131-bis c.p.

    per l’accusa di indebita percezione del reddito di cittadinanza la stessa è stata dichiarata non punibile ex art. 131-bis cod. pen.

    La Corte menziona l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità in relazione a una delle pendenze dedotte dalla ricorrente; la circostanza non è però decisiva per l’esito dell’impugnazione.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, secondo la determinazione equitativa indicata in dispositivo, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi i dati identificativi delle persone interessate.

Massime di principio

  • La prognosi di pericolosità rilevante per l’affidamento in prova deve considerare il rischio generale di commissione di ulteriori reati e non è circoscritta alla possibilità che il condannato reiteri condotte nei confronti di una specifica vittima.
  • È inammissibile per difetto di specificità il ricorso che non si confronta con le autonome ragioni della decisione impugnata, anche quando censura altri elementi della motivazione: la critica deve investire i passaggi argomentativi che sorreggono concretamente il rigetto.
  • La contestazione di un errore relativo alle pendenze processuali non determina l’annullamento quando, alla luce della motivazione complessiva, l’errore non è idoneo a disarticolare il percorso logico fondato anche su elementi autonomi.
  • La censura sul rigetto della detenzione domiciliare per motivi di salute è generica se non si confronta con tutte le ragioni della decisione, compreso il bilanciamento con la tutela della collettività e la valutazione della condotta tenuta durante un precedente differimento della pena.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

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